Articolo 2749 del Codice civile
Articolo 2748Articolo 2750
Versione
19 aprile 1942
Art. 2749.

(Estensione del privilegio).

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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