Articolo 230 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 229Articolo 231
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19 aprile 1942
Art. 230.

Salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499 , e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sara' provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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