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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 486 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro- tempore, dr. corrente in Torino, corso Giulio Cesare n. Parte_2
424, elettivamente domiciliata in Torino, via Mazzini n. 31, presso lo studio dell'avv. Maurizio de la Forest, che la rappresenta e difende, tanto unitamente che disgiuntamente all'avv. e Controparte_1 dall'avv. Antonio Martinelli per delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
, ), nato a [...] il 29 maggio CP_2 C.F._1
1967, residente in [...] e CP_3
( , nato a [...] il 8 luglio
[...] C.F._2
1961, residente in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Elena Poli ed Alessandro
Vergnano che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti
1 APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 15.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 03.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e (assieme ad altri) con atti depositati Controparte_3 CP_2
in data 28 e 29 dicembre 2022 (RGL n. 8516/2022 R.G.L.
n.8531/2022) hanno esposto di avere lavorato alle dipendenze della sino al 28.12.2018, data in cui la datrice di lavoro Parte_3
aveva ceduto tutti i contratti alla con decorrenza Controparte_4 dall'1.1.2019 (a seguito di esame congiunto ex art. 47 l. n. 428/1990)
e hanno proposto domanda di accertamento, al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, della spettanza dei buoni pasto per gli anni 2016 e 2017 e del premio aggiuntivo, non erogati dalla società datrice di lavoro.
La domanda è stata proposta nei confronti di (d'ora in Parte_1
avanti anche la società) che in seguito ad atto di fusione per incorporazione (atto sottoscritto il 9.12.2021), era subentrata nelle posizioni attive e passive della società incorporata Parte_3
[...]
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che i buoni pasto e il premio aggiuntivo erano stati istituiti in sede di contrattazione aziendale;
l'efficacia di tali accordi era stata sospesa nel periodo
2009-2015 in forza di accordi annuali di sospensione, prorogati di anno in anno, sino al 31.12.2015. Venuta meno la sospensione dei contratti aziendali, la datrice di lavoro aveva omesso di ripristinare gli emolumenti in parola, sino a comunicare alle OOSS firmatarie degli accordi aziendali il recesso con decorrenza dal 15.1.2018.
I ricorrenti hanno agito, pertanto, per la consegna dei buoni pasto e
2 per il pagamento del premio aggiuntivo per gli anni 2016 e 2017, nei quali era stata sospesa l'efficacia degli accordi aziendali istitutivi degli emolumenti oggetto di domanda.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società resistente eccependo, preliminarmente, la rinuncia espressa dai ricorrenti con gli accordi individuali sottoscritti in esecuzione dell'accordo firmato tra CP_4
e le parti sociali ex art. 47 legge n. 428/1990, con riferimento Pt_3
ad ogni azione proponenda o proponibile in sede sindacale e/o giudiziaria nei confronti delle Società.
In secondo luogo, con riferimento al premio aggiuntivo, ha precisato che lo stesso non costituiva un autonomo premio rispetto a quello di risultato ma che ne era una componente, soggetta pertanto al medesimo termine di scadenza fissato al 31.12.2009 dall'accordo aziendale istitutivo del 31.3.20062.
Con riferimento ad entrambi gli emolumenti oggetto di domanda, ha poi evidenziato che per gli anni 2016 e 2017 il recesso unilaterale dagli accordi aziendali istitutivi di detti emolumenti era avvenuto per fatti concludenti;
tenuto conto del conclamato perdurare della situazione di crisi aziendale, ben nota alle organizzazioni aziendali che, nel 2015 e nel 2016, avevano sottoscritto con la società gli accordi di solidarietà e della proposta di proroga degli accordi di sospensione dei precedenti accordi aziendali, attribuendo alla lettera di “disdetta” del 22.12.2017 carattere meramente confermativo di un recesso già avvenuto per fatti concludenti, con finalità cautelative in favore della futura cessionaria dei rapporti di lavoro. Con riferimento alla causa iscritta al n. 8516/2022 R.G.L., all'udienza del 19.7.2023, i
Sig.ri , , , , , Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
e hanno sottoscritto verbale di conciliazione Pt_10 CP_5
giudiziale e il giudizio è proseguito unicamente con riferimento ai
Sig.ri e Pt_11 CP_3
3 Successivamente, ha sottoscritto verbale di Parte_12 conciliazione giudiziale all'udienza del 13.9.2023, sicché la causa predetta è proseguita unicamente con riferimento alla domanda proposta da Controparte_3
Con riferimento alla causa iscritta al n. 8531/2022 R.G.L., all'udienza del 20.7.2023, i Sig.ri , e hanno Pt_13 Pt_14 Pt_15 Pt_16
sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale e il giudizio è
CP_ proseguito con riferimento ai soli Sig.ri e . Pt_17 CP_6
All'udienza del 4.10.2023, anche i Sig.ri hanno Pt_17 CP_6
sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale e, pertanto, la causa è proseguita unicamente con riferimento alla domanda proposta da
. A seguito dell'istanza di riunione promossa da parte CP_2
resistente, il fascicolo è stato rimesso alla Presidente di sezione che ha riunito le cause oggetto del presente provvedimento.
All'udienza del 17 aprile 2024, all'esito della discussione, il Tribunale ha accolto i ricorsi con il seguente dispositivo: definitivamente pronunciando,
“respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto di e di alla consegna Controparte_3 CP_2
di buoni pasto, rispettivamente, per un valore corrispondente alla somma di euro 1.785,00 per il primo e alla somma di € 1.025,00 (in realtà € 1855,00 come da decreto di correzione di errore materiale in data 29 maggio 2024) per il secondo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento di euro
150,00, oltre € 11,11 a titolo di incidenza sul TFR, in favore di ciascun ricorrente, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 3.595,80 a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, CPA e IVA, se dovuta, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio”.
4 Ricorre in appello avverso la sentenza di primo grado (n.12787/2024) la Società chiedendone la riforma e assumendo le seguenti conclusioni:
“accogliere l'eccezione, formulata in via preliminare dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Parte_1
difetto di legittimazione passiva della Sigraf stessa, con riferimento alle pretese avversarie a titolo di asserita incidenza del premio sul tfr
e, per l'effetto, dichiarare la parziale inammissibilità dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado depositati dai signori CP_3
;
[...] CP_2
respingere le pretese avanzate dai signori CP_3
e nei confronti della odierna
[...] CP_2 Pt_18 appellante e, per l'effetto, assolvere la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, da ogni istanza e pretesa avversaria, con conseguente condanna dei signori CP_3
e a restituire alla in
[...] CP_2 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, gli importi erogati in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi euro
9.430,23 (v. doc. B), o la minore somma che la Corte ritenga equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”.
Resiste l'appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni:
“1. Respingere l'appello avversario, confermando la Sentenza impugnata.
2. Con vittoria di spese ed onorari”.
All'udienza del 13.03.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
5 Il Tribunale, nell'inquadrare l'odierna vicenda processuale, ha premesso che:
“Secondo quanto sostenuto da parte resistente, con gli accordi individuali sottoscritti in sede sindacale con i lavoratori, odierni ricorrenti, questi ultimi avrebbero rinunciato a far valere rivendicazioni, sia in sede sindacale che giudiziaria, nei confronti della e di Tali accordi, siglati tra Pt_3 CP_4
l'ottobre e il novembre 2018 in esecuzione dell'accordo sindacale di passaggio di tutti i dipendenti da a del 22.10.20186 hanno Pt_3 CP_4 riguardato:
- al punto 1), la rinuncia nei confronti di (cessionaria) alla CP_4 solidarietà ex art. 2112 c.c. per tutti i crediti maturati fino alla data di efficacia dell'acquisto del ramo di azienda, come maturati fino a quella data, con la sola esclusione dei crediti che la si è accollata Controparte_4 relativamente al TFR, dei ratei di 13^, delle ferie, rol ed ex festività in corso di maturazione, dei contributi maturati e non ancora versati nel corso del trimestre corrente al fondo Byblos o altro eventuale scelto dal lavoratore;
- al punto 2), la rinuncia nei confronti di (cedente) alla Controparte_7 solidarietà ex art. 2112 c.c. per i crediti maturati fino alla data di efficacia dell'acquisto del ramo di azienda, come maturati fino a quella data, riguardanti il TFR, i ratei di 13^, le ferie, rol ed ex festività in corso di maturazione, dei contributi maturati e non ancora versati nel corso del trimestre corrente al fondo Byblos o altro eventuale scelto dal lavoratore;
- al punto 3), la rinuncia nei confronti di (cessionaria) al CP_4 mantenimento di qualsiasi trattamento collettivo e individuale, in qualsivoglia modo determinato diverso da quelli previsti dal CCNL per le aziende Grafiche ed Editoriali, mantenendo i soli scatti di anzianità;
- al punto 4), la rinuncia ad ogni azione proponenda o proponibile in sede sindacale e/o giudiziaria nei confronti delle Società, per le ragioni o titoli di cui ai punti precedenti”.(pagina 5 dell'impugnata sentenza)
1.1
Ciò premesso il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
“Da quanto sopra, si evince che gli accordi – comunque da intendersi efficaci dal momento della sottoscrizione in avanti, vista l'assenza di una
6 differente precisazione in merito – hanno riguardato: a) la rinuncia alla solidarietà della cedente (punto 5) e della cessionaria (punto 6) per le voci ivi specificate e non ai crediti derivanti dall'applicazione degli accordi aziendali;
b), il mantenimento (punto 7) e, quindi, dal momento della sottoscrizione in avanti, dei trattamenti collettivi e individuali precedentemente applicati, con la sola eccezione degli scatti di anzianità;
c) solo in merito a quanto individuato nei punti precedenti, la rinuncia ad ogni azione proponibile in sede sindacale e/o giudiziaria nei confronti delle società.
Le rinunce, quindi, non posso essere considerate estese anche al diritto all'erogazione dei buoni pasto e alla corresponsione del c.d. premio aggiuntivo, con riferimento agli anni 2016 e 2017, periodo antecedente alla sottoscrizione degli accordi e oggetto della domanda introduttiva del presente giudizio”. (pagine 5-6).
1.2
Il Tribunale ha respinto la tesi di parte convenuta secondo la quale si sarebbe verificato un recesso aziendale per facta concludenti costituendo la lettera del 22.12.2017 una dichiarazione confermativa di un recesso già avvenuto.
In particolare, la difesa di aveva sostenuto che le associazioni Pt_1
sindacali fossero da tempo al corrente del perdurante stato di crisi, tanto da avere sottoscritto nel 2015 e nel 2016 accordi di solidarietà
e che la proposta di proroga della sospensione degli accordi aziendali evidenziasse l'intenzione di recedere unilateralmente dagli accordi aziendali a tempo indeterminato, nel caso, poi verificatosi, di rifiuto da parte delle organizzazioni sindacali di sottoscrivere gli accordi di proroga della sospensione.
Il primo Giudice ha però evidenziato che:
“Il recesso è atto unilaterale recettizio.
Laddove, in carenza di prescrizione della forma scritta ad substantiam, voglia desumersi il recesso dal comportamento concludente del recedente, tale comportamento deve essere inteso dalla controparte, proprio in
7 ragione della natura recettizia del recesso stesso, alla stregua di un ragionevole affidamento, come manifestazione di volontà non equivoca di sciogliersi unilateralmente dal contratto.
Lo stato di crisi, che peraltro è un fatto e non un “comportamento concludente”, è elemento neutro rispetto all'intenzione da parte della datrice di lavoro di svincolarsi temporaneamente o in via definitiva dagli accordi aziendali, tanto che per sette anni lo stato di crisi è stato posto a fondamento della mera sospensione temporanea degli accordi aziendali.
Per tale motivo, la proposta di proroga della sospensione dell'efficacia degli accordi aziendali che prevedevano trattamenti di miglior favore rispetto ai contratti individuali e al CCNL non può significare univocamente, nemmeno se considerata insieme al comportamento inadempiente della datrice di lavoro, nel senso della volontà di recedere in via definitiva dai contratti aziendali.
Per tale ragione solo con la comunicazione alle organizzazioni sindacali della lettera del 22.12.2017 deve ritenersi efficace il recesso da parte del datore di lavoro dagli accordi aziendali” (pagina 7).
1.3
Con riferimento ai buoni pasto il Tribunale, nel ribadire quanto già evidenziato sul tema delle rinunce individuali, ha ribadito, nel disattendere l'eccezione di parte convenuta, che:
“Appare evidente, quindi, che le rinunce dei lavoratori non hanno riguardato il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa e che la disdetta dagli accordi aziendali non poteva avere effetto con riferimento ai crediti maturati nel periodo relativo agli anni 2016 e 2017.
Inoltre, sul tema, bisogna rilevare come i ricorrenti nelle proprie conclusioni abbiano chiesto rispettivamente di Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per gli anni 2016 e 2017, all'erogazione dei buoni pasto […] e per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme che di seguito si elencano […] per il sig. la somma CP_3 di € 1.790,00 corrispondente ai buoni pasto e di Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per gli anni 2016 e 2017, all'erogazione dei buoni pasto
[…] e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore dei
8 CP_ ricorrenti, delle somme che di seguito si elencano […] per il sig. la somma di € 1.865,00 corrispondente ai buoni pasto.
Tali domande si fondano sulla previsione contrattuale di cui al punto 4.3 dell'accordo del 10.2.1998 che ha istituito l'indennità sostitutiva di mensa, poi rideterminata sottoforma di buono pasto dal successivo accordo del
31.3.2006.
Gli accordi in parola, tuttavia, hanno stabilito il diritto dei ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto che non coincide con il diritto al pagamento delle somme corrispondenti al loro valore.
Pertanto, con riferimento alla posizione di attesa la Controparte_3 fondatezza della contestazione in merito alla quantificazione resa sul punto da parte resistente con riferimento ai turni di almeno 5 ore svolti nel mese di settembre 2017, per come risultanti dai listini paga prodotti col documento 2 di parte ricorrente, in tale sede deve essere accertato e dichiarato il diritto del lavoratore all'erogazione dei buoni pasto per gli anni
2016 e 2017 fino all'ammontare corrispondente alla somma di € 1.785,00
(€ 835,00 per il 2016 + € 950,00 per il 2017), senza tuttavia la condanna al pagamento di alcunché da parte della resistente. Allo stesso modo, con riferimento alla posizione di , deve essere valorizzata CP_2
l'eccezione proposta da parte resistente in merito alla quantificazione della somma corrispondente al valore dei buoni pasto da riconoscere al ricorrente per un ammontare complessivo di € 1.025,00, alla luce delle 205 giornate di lavoro di almeno 5 ore svolte nel corso del 2016” (pagine 7-8).
1.4
Sul premio di risultato il primo giudice ha evidenziato che:
“Parte ricorrente sostiene che l'accordo aziendale del 31.3.200620 abbia istituito due distinti premi:
a) il premio di risultato, calcolato sulla base dei parametri di redditività, qualità e produttività, e con scadenza dell'accordo in parte qua al 31.12.2009;
b) il premio aggiuntivo collegato alla presenza individuale, non sottoposto ad alcun termine di scadenza.
Sulla base di tale prospettazione, il ricorrente afferma che, scaduto l'ultimo
9 accordo di “congelamento”, l'accordo del 31.3.2006 avrebbe ricominciato a produrre i suoi effetti, con riferimento al premio aggiuntivo, non sottoposto ab origine ad alcun termine di scadenza.
Parte convenuta eccepisce che con l'accordo aziendale del 31.3.2006 le parti non hanno inteso istituire un premio aggiuntivo distinto dal premio di risultato, rappresentando il premio aggiuntivo una componente del premio di risultato, collegata alla presenza individuale e ai giorni di malattia. Da ciò consegue che il termine di scadenza del premio di risultato fissato al
31.12.2009 deve ritenersi riferito a tutte le sue componenti, ivi inclusa quella legata alla presenza individuale”. (pagine 9-10).
Il Tribunale ha però disatteso la tesi di parte convenuta con la seguente motivazione:
“Alla luce dei criteri interpretativi letterale e sistematico di cui agli artt. 1362
e 1363 c.c., deve rilevarsi come il testo dell'accordo del 31.3.2006 abbia previsto inequivocabilmente che “viene inoltre istituito un premio aggiuntivo collegato alla presenza individuale”, occupandosi successivamente di disciplinarne autonomamente il calcolo degli importi da riconoscere ai lavoratori, in base alle assenze e al numero di certificati medici presentati nel corso dell'anno. L'utilizzo dell'avverbio, 'inoltre', e la qualificazione stessa del premio come 'aggiuntivo depongono nel senso della previsione di un premio ulteriore e distinto rispetto al premio di risultato precedentemente trattato.
Sotto il profilo sistematico, non appare irrilevante che, mentre per l'affermazione della natura omnicomprensiva degli emolumenti, nella parte finale dell'accordo, si fa riferimento genericamente al “premio” (“l'importo del premio è onnicomprensivo di tutti gli effetti ai fini della determinazione della totalità degli istituti contrattuali o legali e non comporta pertanto alcun ulteriore ricalcolo o accantonamento riferito ad elementi retributivi diretti, indiretti o differiti”) con una previsione evidentemente riferita ad entrambi i premi, con riferimento al termine di durata, le parti hanno invece inteso precisare, pochissime righe dopo, che lo stesso andasse riferito al solo premio di risultato.
Si legge, ancora, all'ultimo capoverso del testo dell'accordo che Il premio di
10 risultato viene istituito per un periodo di 4 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 e avrà pertanto scadenza il 31-12-09, senza alcun riferimento alla previsione di un termine per il premio aggiuntivo, individuato specificamente qualche capoverso prima.
L'autonomia di tale premio viene in rilievo anche utilizzando un'interpretazione c.d. globale, tenendo conto del comportamento complessivo delle parti, successivo alla conclusione dell'accordo (art. 1362 co. 2 c.c.). Dalla busta paga di giugno 2009 prodotta da parte ricorrente con nota di deposito dell'11.1.2024 nella causa iscritta al n. 8516/2022 RG appare evidente come le voci legate al riconoscimento di premi per lavoratori (per tutti, nel caso di specie, il ) siano almeno tre Parte_19
e ben distinguibili: a) “Premio notte” (voce 134); b) “Premio produttività”
(voce 180); c) “Premio pres” per gli anni 2007 (voce 484) e 2008 (voce
184).
In considerazione dell'assenza di rilievi da parte resistente sulla produzione documentale in oggetto, non vi è motivo di dubitare che le tre voci siano riferibili rispettivamente agli emolumenti: A) “Indennità speciale turno notturno”, istituita con l'art.
4.6 dell'accordo aziendale del 10.2.199823; B)
“Premio di risultato”, istituito anch'esso originariamente con l'accordo aziendale del 10.2.1998, per come disciplinato dall'accordo aziendale del
31.3.200624, che ne ha rideterminato i parametri di incidenza, scomputando quello relativo alle presenze, ma tra i quali risulta presente quello relativo alla produttività; C) “Premio aggiuntivo”, istituito con l'accordo aziendale del 31.3.2006 e collegato espressamente al parametro delle presenze, parametro escluso tramite il medesimo accordo tra quelli collegati al riconoscimento del premio di risultato.
Infine, utilizzando un approccio interpretativo storico, deve essere valorizzata la circostanza che il premio di risultato, originariamente istituito col richiamato accordo aziendale del 10.2.1998, fosse parametrato sulla base degli indici di produttività, redditività, efficienza, presenza al lavoro, qualità, secondo la determinazione che verrà definita in sede di contrattazione di secondo livello. Col Verbale di accordo aziendale del
23.9.199825, infatti, si è stabilito che il premio venisse calcolato sulla base
11 dei 4 seguenti parametri:
“
1.1 Redditività” – margine di contribuzione consolidato conseguito dall'impresa nell'anno di riferimento, incidenza del 35%;
“
1.2 Qualità” – costo derivante dalla non corretta esecuzione del lavoro nelle fasi di lavorazione, incidenza del 30%;
“
1.3 Produttività” – sommatoria degli indici di produttività medi annuali di ogni singola macchina diviso il numero delle macchine presenti, incidenza del 25%;
“
1.4 Presenza” – rapporto delle ore lavorate con le ore lavorabili, incidenza del 10%.Tale accordo, con scadenza al 31.12.2001, è stato sostanzialmente rinnovato con l'accordo aziendale del 12.5.200226 che, oltre a inserire la clausola La parte del premio non erogata ai singoli perché in presenza di assenze superiori a quanto indicato nella formula di cui sopra verrà ridistribuita agli altri in parti uguali con il conguaglio, ha inoltre fissato la nuova data di scadenza al 31.12.2005, lasciando invariati i parametri di riferimento cui si ricollegava il riconoscimento del premio di risultato.
Con l'accordo del 31.3.200627, invece, si è voluto istituire un premio aggiuntivo ricollegato al solo parametro delle presenze, scollegando tale indice dal premio di risultato.
Alla luce dell'accordo in parola, infatti, il premio di risultato è stato riparametrato, legandosi ai soli indici della redditività (incidenza ponderale al 35%), qualità (incidenza ponderale al 35%) e produttività (incidenza ponderale al 30%), mentre le presenze sono state autonomamente valutate al fine del riconoscimento del premio aggiuntivo.
Anche utilizzando un approccio interpretativo storico, dunque, passando in rassegna i vari accordi che hanno portato all'istituzione del premio aggiuntivo, emerge che la presenza, nata come uno dei parametri impiegati per quantificare il premio di risultato, con l'accordo del 31.3.2006 diventa circostanza valutata per l'attribuzione di un premio distinto e autonomo dal premio di risultato.
In conclusione, applicati tutti i criteri interpretativi sopra richiamati, deve ritenersi accertata l'autonomia del premio aggiuntivo, istituito a tempo
12 indeterminato con l'accordo del 31.3.2006, rispetto quello di risultato, istituito dal medesimo accordo con decorrenza dal 1.1.2006 al 31.12.2009,
e dunque la sottrazione del premio aggiuntivo dal termine di scadenza esplicitamente riferito al solo premio di risultato”. (pagine-1011-12).
1.5
Il primo Giudice ha poi quantificato i buoni pasto come indicato al punto 1.3 e, con riferimento alla quantificazione del premio aggiuntivo, ha fatto riferimento a quanto osservato da parte convenuta sui giorni effettivi di assenza dei ricorrenti (che non hanno mosso controdeduzioni).
2.
2.1
Con il primo motivo di appello la Società censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che gli accordi individuali sottoscritti dai lavoratori in data 29 ottobre 2018 in occasione del trasferimento di ramo d'azienda (doc 27 di parte ricorrete) non integrassero rinuncia ai diritti oggetto di giudizio.
Le censure attendono a due profili:
a) il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente riconosciuto effetti
“solo per il futuro” agli accordi sottoscritti;
b) il Giudice di prime cure, erroneamente, non avrebbe riconosciuto il preteso valore “tombale” degli accordi citati.
Non ritiene il Collegio di condividere il motivo di appello.
Se si esamina la lettera dell'accordo al punto 2 si vede che:
2: “il lavoratore libera e rinuncia espressamente ed irrevocabilmente alla solidarietà ex art. 2112 cod. civ., nei confronti della CP_7
[attualmente Sigraf, ndr], per i crediti maturati sino alla data
[...]
di efficacia dell'acquisto del ramo d'azienda, come maturati fino a quella data, riguardanti il TFR, i ratei di 13ma mensilità, delle ferie, rol ex festività in corso di maturazione, dei contribuiti maturati e non
13 ancora versati nel corso del trimestre corrente al fondo Byblos o a altro eventuale fondo scelto dal lavoratore”.(sottolineature dell'estensore)
Formulazione che trova corrispondente riscontro al punto 1 dell'accordo, laddove la rinuncia alla solidarietà nei confronti della cessionaria trova il suo limite nella “[…] sola esclusione dei crediti che la si è accollata relativi a TFR, i ratei di 13ma CP_4
mensilità, delle ferie, rol ex festività in corso di maturazione, dei contribuiti maturati e non ancora versati nel corso del trimestre corrente al fondo Byblos o a altro eventuale fondo scelto dal lavoratore”.
Un riscontro si ha anche dal verbale di esame congiunto in sede sindacale del 22 ottobre 2018 (doc.26 fascicolo di parte convenuta in primo grado) sulla cui base vennero poi sottoscritti gli accordi individuali (doc 27 di parte convenuta in primo grado) ove è richiamato nelle premesse l'esame congiunto in sede sindacale.
In particolare, si deve fare riferimento all'articolo 3 dell'accordo che:
“verrà chiesto ai singoli la sottoscrizione di conciliazioni individuali ex art. 410 e 411 c.p.c nelle quali gli stessi dovranno, oltre che accettare di passare al solo trattamento derivante dalla contrattazione nazionale con esclusione di qualsiasi altro trattamento, liberare
l'acquirente dalla responsabilità solidale per tutti i crediti pregressi alla presa in carico, fatto salvo quelli indicati al punto 4, e liberare il cedente di tutte le spettanze trasferite all'acquirente ”.
L'oggetto dell'accordo, come ritenuto dal primo giudice, consisteva nella rinuncia ad una garanzia prevista dalla legge, ed in particolare alla garanzia della solidarietà tra cedente e cessionario in relazione ai crediti specificamente indicati nell'accordo (il tfr i ratei di 13^ma mensilità, delle ferie, rol ex festività in corso di maturazione, dei contributi maturati e non ancora versati), con conseguente rinuncia
14 alle azioni giudiziarie che tale solidarietà consentirebbe di far valere.
Pertanto, dalla documentazione in atti risulta evidente che tramite la rinuncia alla solidarietà le parti avevano ripartito i debiti tra cessionaria e cedente: quelli specificamente elencati transitarono in capo alla cessionaria mentre gli altri alla cedente e quindi, condivisibilmente, il primo giudice ha ritenuto che la rinuncia di cui agli accordi attiene ad una garanzia per determinati crediti specificamente individuati, nel contesto di un riparto dei debiti e delle garanzie tra le due società. Detta garanzia, per sua natura, può farsi valere solo a fronte del (futuro ed eventuale) inadempimento della parte obbligata, e pertanto in tal senso l'efficacia dell'accordo si ha
“dal momento della sottoscrizione in avanti”.
Accordi che non contengono alcuna rinuncia “tombale” ma una mera rinuncia alla garanzia solidale in relazione a poste di credito specificamente individuate il tutto nell'ambito di una procedura di trasferimento di ramo d'azienda.
2.2
Con il secondo motivo di appello la Società censura la sentenza di primo grado ove ha ritenuto l'insussistenza di facta concludentia che possano integrare il recesso dagli accordi aziendali in vigore presso il datore di lavoro.
Il Giudice del primo grado avrebbe in particolare commesso due errori, il primo dei quali consistente nell'aver escluso la natura di
“condotta concludente” allo stato di crisi aziendale, il secondo relativo alla valutazione di rilevanza della richiesta di proroga della sospensione sottoposta alle organizzazioni sindacali nel marzo del
2016 e da queste non sottoscritta.
Sul punto ritiene il Collegio corretta la motivazione della sentenza che ha evidenziato come lo stato di crisi non è espressione di volontà negoziale ma è soltanto un mero fatto certamente non volontario.
15 Del resto, come rileva la difesa degli appellati, gli accordi aziendali risulterebbero effimeri se questi dovessero intendersi risolti automaticamente al verificarsi di ogni situazione di crisi aziendale.
In ogni caso nulla è stato dedotto, ed offerto di provare, in primo grado, dalla appellante circa l'esistenza di condotte che la società abbia posto in essere nei confronti delle OOSS firmatarie dell'accordo da far ritenere, in modo inequivoco, una volontà di recedere dagli accordi aziendali.
Il capo 35 della comparsa di costituzione della società (in primo grado) era del seguente tenore: “nell'ambito della situazione sopra Contr descritta, e a fronte del mancato consenso della per una mera sospensione dei trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL, è evidente l'intenzione della di non Pt_3 proseguire a dare corso agli accordi aziendali a tempo indeterminato”
e correttamente il primo giudice non lo ha ammesso poiché riguardante fatti pacifici (proposta di rinnovo della sospensione dell'accordo e rifiuto del sindacato) e in parte valutativi.
Sicuramente l'inadempimento (mancato pagamento delle spettanze) non costituisce una condotta concludente posto che il soggetto inadempiente non ha più possibilità di sciogliere retroattivamente l'obbligazione inadempiuta.
Peraltro, la circostanza che la società abbia sottoposto un accordo alle rappresentanze sindacali che prevedeva la sospensione degli accordi aziendali dimostra come la stessa non intendesse recedere unilateralmente dagli accordi ma semplicemente sospenderli con l'accordo dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Inoltre, la successiva disdetta del dicembre 2017, comunicata per iscritto, non avrebbe avuto ragione di esistere se lo stato di crisi avesse già da tempo comportato l'automatico recesso da ogni accordo.
16 Il motivo deve essere disatteso.
2.3
Con il terzo motivo di appello viene sostenuta l'erroneità della sentenza con riferimento all'intervenuta scadenza dell'accordo aziendale del 31.3.2006.
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe erroneamente aderito all'interpretazione avversaria, secondo la quale quello che i ricorrenti avevano definito “premio aggiuntivo” o “premio presenza” sarebbe stato istituito a tempo indeterminato e, in quanto tale, sarebbe dovuto ai lavoratori per gli anni 2016 e 2017.
Con la suddetta parte motiva, il Giudice ha dato (secondo la Difesa della Società) una interpretazione erronea all'accordo aziendale in questione: il Tribunale è, infatti, giunto ad attribuire efficacia a tempo indeterminato ad un premio che, comunque lo si voglia interpretare
(quale parte dell'unico premio di risultato - come ritiene questa difesa
- o come voce autonoma), è in ogni caso stato disciplinato da un accordo a tempo determinato, inesorabilmente scaduto in data
31.12.2009 (v. doc. 3).
Viene ribadito dalla parte appellante che l'accordo del 31.3.2006 (v. doc. 3) istituiva un unico premio di risultato, articolato in tre componenti: (i) una legata a parametri di redditività, qualità e produttività (v. doc. 3, pag. 2, e tabella di pag. 5); (ii) una che attribuisce ai dipendenti una somma aggiuntiva, correlata all'anzianità aziendale e al raggiungimento di determinati parametri di redditività (v. doc. 3, pag. 3, e tabella di pag. 6); (iii) una (la sola oggetto del giudizio) collegata alla presenza individuale e ai giorni di malattia (v. doc. 3, pag. 3).
In particolare, per l'appellante, il Tribunale è incorso nella violazione di plurimi criteri di interpretazione dei contratti: a) violazione dell'art. 1362 c.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 118 disp. att.
17 c.p.c. e degli artt. 429 e 132 c.p.c.; b) violazione dell'art. 1363 c.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 429 e 132 c.p.c.; c) violazione dell'art. 1366 c.c.; d) sulla violazione dell'art. 1371 c.c.; f) violazione dell'articolo 12 delle preleggi.
In particolare (nel sostenere l'unicità del premio) la Difesa della ricorrente in appello afferma che:
a) l'utilizzo dei termini, “inoltre”, ed “aggiuntivo” sarebbe comune anche ad altre voci di premio richiamate nell'accordo (ad esempio l'aumento previsto per maggiore anzianità);
b) le parti avrebbero utilizzato indifferentemente i termini “premio” e
“premio di risultato” per riferirsi genericamente a tutti gli emolumenti di cui all'accordo, ed a sostegno di ciò richiama alcuni esempi;
c) gli accordi precedenti a quello del 2006 utilizzerebbero i medesimi termini utilizzati in quello del 2006;
d) gli accordi successivi richiamerebbero esclusivamente il premio di risultato, con ciò escludendosi l'esistenza di un diverso premio;
non vi sarebbe alcun espresso riferimento alla durata a tempo indeterminato del “premio aggiuntivo”;
f) il Giudice di prime cure avrebbe violato l'articolo 9 del CCNL di categoria che vieterebbe l'istituzione di un premio collegato alla sola presenza;
g) il Giudice di prime cure avrebbe violato la preleggi, applicando un criterio previsto per l'interpretazione della legge (il criterio storico ex art. 12 preleggi) al contratto.
2.1
Non ritiene il Collegio di condividere il motivo circa l'utilizzo dei termini, “inoltre”, ed “aggiuntivo” si rileva che tali termini vengono utilizzati, nel contesto del “premio aggiuntivo”, in maniera assai diversa rispetto a come vengono utilizzati in relazione alla
18 maggiorazione per anzianità.
Si legge nel contratto che “viene inoltre istituito un premio aggiuntivo collegato alla presenza individuale”, laddove, con riferimento alla maggiorazione per anzianità, si legge: “Inoltre ai dipendenti, a fronte del raggiungimento di un parametro di redditività verrà riconosciuta una somma aggiuntiva sull'importo complessivo del premio collegata all'anzianità aziendale (vedi tabella allegata)”.
Se si dà lettura all'allegato richiamato si noterà che due sono le tabelle riportate sotto la voce “premio di risultato”: la prima che contiene indicazione dei tre parametri presi a fondamento del calcolo
(redditività, qualità, produttività), la seconda che prevede un aumento del dovuto in relazione all'anzianità di servizio ed al raggiungimento di risultati di redditività.
Dalla lettura complessiva appare quindi evidente che trattasi di una mera maggiorazione del “premio di produzione”, laddove viceversa il
“premio aggiuntivo” è istituto contrattuale a sé stante, come dimostra la formulazione utilizzata “viene inoltre istituito un premio aggiuntivo” ed il mancato richiamo dello stesso nella tabella ove viene quantificato il “premio di risultato” e le relative maggiorazioni
(compresa quella per anzianità).
Il fatto che a volte venga utilizzato il termine generico “premio” al posto del più preciso termine “premio di risultato” non rileva nel senso dell'unicità del premio, posto che tale dizione generica è utilizzata solo laddove dal contesto è possibile comprendere con facilità a quale emolumento le parti facciano riferimento.
Viceversa, nei casi di possibile confusione (ad esempio, nel prevedere una scadenza) le parti preferirono riferirsi specificamente al “premio di risultato”, proprio ad evitare possibili confusioni con l'altro e diverso emolumento.
Del resto diversa è anche la ratio dei due premi ed il riferimento in entrambi alla presenza, posto che il “premio di risultato” è calcolato
19 (come sempre accade) sulla base dei giorni lavorati (“il premio matura in funzione delle ore di effettivo servizio”, cfr p. 2 doc. 7 fascicolo di primo grado, documenti di parte ricorrente) e nei giorni lavorati sono ricompresi, come è corretto che sia, i giorni di malattia, atteso che una misura diversa risulterebbe discriminatoria e lesiva del diritto a fruire della malattia dei lavoratori.
Viceversa, il distinto “premio aggiuntivo” opera con opposto meccanismo: viene erogato come incentivo o premio per aver fruito di pochi o nessun giorno di malattia.
2.4
Con il quarto motivo di appello viene sostenuto che il primo Giudice avrebbe errato nell'autorizzare la busta paga del giugno 2009 in quanto tardiva ed irrilevante.
Non ritiene il Collegio di condividere tale censura posto che la produzione si era resa necessaria soltanto a seguito delle difese di parte convenuta, la quale aveva sostenuto che il “premio aggiuntivo” era in realtà una componente del “premio di risultato”.
Dalla busta paga prodotta il primo Giudice aveva invece appurato che detto premio veniva erogato separatamente, indicato in apposita voce.
Da qui la rilevanza della produzione documentale come, del resto, dimostrato dallo specifico motivo di appello svolto.
Il motivo deve, pertanto, essere disatteso.
2.5
Con il quinto motivo di appello viene censurata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del diritto dei ricorrenti all'incidenza del premio di risultato sul tfr.
Viene sostenuto che il Tribunale, nonostante correttamente ne abbia rideterminato l'importo (dimezzandolo), avrebbe dovuto, tuttavia, rigettare la domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'incidenza
20 del “premio presenza” o “premio aggiuntivo” sul tfr.
Tale premio è, infatti, stato pacificamente quantificato dalle parti dell'accordo aziendale del 31.3.2006 quale onnicomprensivo e, quindi, già comprensivo, tra l'altro, dell'incidenza su istituti indiretti o differiti (tra i quali rientra il tfr).
Inoltre, a prescindere da quanto sopra, tutti gli importi a titolo di tfr erano stati oggetto di specifica rinuncia nei confronti di , a Pt_3
fronte del relativo accollo da parte di (v. doc. 27 pag. 10, CP_4
CP_ fascicolo del giudizio contro il signor e doc. 27, pag. 18, fascicolo del giudizio contro il signor . CP_3
In secondo luogo, viene sostenuto che la sentenza impugnata contiene un'enorme contraddizione nella propria motivazione posto che il Tribunale ha riconosciuto ai lavoratori gli importi richiesti a titolo di incidenza sul premio (comunque non dovuto) sul tfr;
eppure, a pag. 11 della sentenza impugnata lo stesso Giudice riconosce la
“natura onnicomprensiva degli emolumenti”, riportando proprio la parte dell'accordo aziendale del 31.3.2006 che esclude a chiare lettere il diritto degli odierni appellati a qualsivoglia importo a titolo di incidenza sul tfr (“l'importo del premio è onnicomprensivo di tutti gli effetti ai fini della determinazione della totalità degli istituti contrattuali
o legali e non comporta pertanto alcun ulteriore ricalcolo o accantonamento riferito ad elementi retributivi diretti, indiretti o differiti”:
Non ritiene il Collegio di condividere il motivo di appello considerato che: a) il termine omnicomprensivo è riferito al solo “premio di risultato” dato che, come già ritenuto, ed evidenziato, nell'accordo istitutivo venne indicato con il termine “premio” o “premio di risultato” lo stesso emolumento, rimanendo viceversa distinto il “premio aggiuntivo”, specificamente richiamato con il solo nome suo proprio;
b) anche se il primo Giudice ha impropriamente usato il termine
21 omnicomprensivo in relazione ad entrambi i premi è però evidente che si è trattato di una imprecisione alla luce di quanto motivato in sentenza nel riconoscere l'incidenza sul TFR del premio aggiuntivo;
c) non è corretto ritenere che i lavoratori abbiano rinunciato all'incidenza sul TFR del premio aggiuntivo, in sede di sottoscrizione dell'accordo del 30 ottobre 2018 (cfr doc. 27 parte convenuta, fascicolo primo grado).Invero nell'accordo si legge che i lavoratori avrebbero rinunciato alla solidarietà per i crediti maturati sino alla data di efficacia dell'acquisto del ramo d'azienda, come maturati fino
a quella data”.
L'incidenza del premio aggiuntivo sul TFR, al momento del trasferimento d'azienda, non era ancora maturata, atteso che, ai sensi dell'art. 2120 cc “[…] la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.” ebbene al momento del trasferimento d'azienda il premio aggiuntivo non era ancora stato corrisposto ai lavoratori, e non era quindi ancora maturato il diritto all'incidenza sul TFR.
3.
La reiezione dell'appello comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo (scaglione fino al € 5.200,00 senza svolgimento di attività istruttoria).
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
22
P. Q. M
.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 1.923,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA. dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13.03.2035
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
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