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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004207000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170008539027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180004874002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200008159688000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210009923035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210012948868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210028404761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo n. 29880202500004207000, notificato il 18.02.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 6.767,83, dopo le seguenti
6 cartelle di pagamento:
1) n. 29820170008539027, notificata il 09/12/2017 per tasse auto 2013;
2) n. 29820180004874002, notificata il 20/06/2018 per tasse auto 2014;
3) n. 29820200008159688, notificata il 05/06/2023 per tasse auto 2017;
4) n. 29820210009923035, notificata il 21/08/2023 per tasse auto 2015;
5) n. 29820210012948868, notificata il 17/11/2022 per tasse auto 2015;
6) n. 29820210028404761, notificata il 11/07/2022 per tasse auto 2016.
Si è costituita l'ADER.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha (seppur confusamente) provato la notifica non solo delle cartelle, ma anche, il 13.05.2022, dell'intimazione n. 29820229000856320; il che rende insussistenti sia la prescrizione (per le prime 2 cartelle, perché per le altre un siffatto problema non si poneva neppure) che il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 923,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004207000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170008539027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180004874002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200008159688000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210009923035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210012948868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210028404761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo n. 29880202500004207000, notificato il 18.02.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 6.767,83, dopo le seguenti
6 cartelle di pagamento:
1) n. 29820170008539027, notificata il 09/12/2017 per tasse auto 2013;
2) n. 29820180004874002, notificata il 20/06/2018 per tasse auto 2014;
3) n. 29820200008159688, notificata il 05/06/2023 per tasse auto 2017;
4) n. 29820210009923035, notificata il 21/08/2023 per tasse auto 2015;
5) n. 29820210012948868, notificata il 17/11/2022 per tasse auto 2015;
6) n. 29820210028404761, notificata il 11/07/2022 per tasse auto 2016.
Si è costituita l'ADER.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha (seppur confusamente) provato la notifica non solo delle cartelle, ma anche, il 13.05.2022, dell'intimazione n. 29820229000856320; il che rende insussistenti sia la prescrizione (per le prime 2 cartelle, perché per le altre un siffatto problema non si poneva neppure) che il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 923,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni