Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5925/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5925/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO ROBERTA, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliato in Foggia in Corso Vittorio Emanuele, n.28
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.12.2024 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 20/10/2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in Foggia in data 16/11/2002; che CP_1
dal matrimonio sono nati due figli: (n.ta in Foggia il 15/05/2003) e (n.to in Persona_1 Per_2
Foggia il 22/12/2006); che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione del matrimonio, sono addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia n.4079/2022 del
28/03/2022 (pubbl. il 29/03/2022) che ha recepito gli accordi convenuti tra i coniugi in data
1
casa coniugale in due appartamenti di proprietà di la e la assegnati il Parte_2 Parte_3
primo a per viverci con i figli, e il secondo a la che non è Parte_1 CP_1
possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi al riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore del la , ha chiesto: CP_1
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé e la previsione Per_2
di un diritto di visita;
la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di e Persona_1 di € 300,00 mensili;
l'assegnazione della casa coniugale, così come da patti di separazione. Per_2
Il resistente, , benché regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 07/12/2022, successivamente rinviata fino all'udienza del 12/04/2023, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lui all'udienza del 04/10/2023.
In tale udienza, il precedente Giudice, ritenuto di dover onerare parte ricorrente della produzione di un certificato di residenza del resistente aggiornato, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 31/01/2024, all'esito della quale, dichiarata la contumacia del resistente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato fino all'udienza del 24/06/2024.
All'udienza del 24/06/2024, il precedente Giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/12/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 16/12/2024, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulla contumacia del convenuto.
Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art. 140 c.p.c. all'ultimo domicilio conosciuto del ricorrente (cfr. relata di notificazione e certificato di residenza ). Il resistente, CP_1
pur avendo avuto conoscenza del presente procedimento, non ha inteso costituirsi.
Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente.
2. Sulla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
2 L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè il decreto del
Tribunale di Foggia n.4079/2022 del 28/03/2022 (pubbl. il 29/03/2022) e la circostanza che, da tale data fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 20/10/2022, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la contumacia resistente, che solo avrebbe potuto eccepire l'eventuale interruzione della separazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
3. Sulla domanda di affidamento di Per_2
La ricorrente aveva chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Per_2
prevalente presso di sé. Con la comparsa conclusionale la ricorrente ha precisato che è Per_2
diventato maggiorenne.
Pertanto, in considerazione dell'età di (prossimo ai 19 anni) nessun provvedimento deve Per_2
essere adottato nei suoi confronti.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli per complessivi € 300,00 da corrispondere da parte del la . La fonda tale pretesa CP_1 Pt_1
sulla circostanza che entrambi i figli, con lei conviventi, sono ancora impegnati nel loro percorso formativo scolastico (Andrea) o universitario ( ). Persona_1
La coppia, si ribadisce, ha avuto due figli: (n.ta il 15/05/2003), prossima ai 22 anni, e Persona_1
(n.to il 22/12/2006), che da poco ha compiuto gli anni 18. Per_2
L'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
3 In base alla ricostruzione giurisprudenziale dell'art. 337 septies c.c. si è affermato che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno (si veda ex multis Cass. civ. sez. 1 sent. n. 2977/2020). Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Si aggiunge, per quanto riguarda l'onere probatorio, che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue
l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un
4 dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Nel caso di specie è emerso come entrambi i figli, in considerazione anche della loro età, siano ancora impegnati nel loro percorso formativo e convivono, ancora, con la madre.
Infatti, sta continuando il proprio percorso formativo universitario e sta Persona_1 Per_2
ultimando il suo percorso di studi scolastici (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6 n.2
c.p.c.).
Pertanto, proprio in ragione del principio educativo sopra menzionato, il Tribunale ritiene che debba essere corrisposto in favore dei figli e un assegno di mantenimento da parte del Persona_1 Per_2
la . CP_1
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno si può osservare quanto segue.
La ricorrente, presso cui i figli risiedono, ha dichiarato un reddito di € 44.433,00 per il periodo di imposta 2019 (cfr. P.F. anno 2020), di € 44.681,00 per il periodo di imposta 2020 (cfr. P.F. anno
2021), di € 43.780,00 per il periodo di imposta 2021 (cfr. P.F. anno 2022), di € 27.485,00 per il periodo di imposta 2022 (cfr. P.F. anno 2023), di € 26.455 per il periodo di imposta 2023 (P.F. anno
2024).
Per quanto riguarda il resistente, non costituito, non vi sono in atti dichiarazioni dei redditi.
In base ai patti della separazione, sottoscritti in data 21/03/2022, di cui al decreto di omologa del
Tribunale di Foggia n.4079/2022 del 28/03/2022 (pubbl. il 29/03/2022), i coniugi avevano convuto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno) da versare parte del . Controparte_1
La ricorrente non ha asserito essere intervenute modifiche reddituali del la , tanto che CP_1
anche lei ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento per complessivi € 300,00 mensili in favore dei figli.
Il Tribunale, pertanto, ritiene opportuno, anche in assenza di dichiarazioni dei redditi del resistente, che il la corrisponda in favore dei figli la somma complessiva mensile di € 300,00 (€ 150,00 CP_1
per ciascun figlio) entro il 5 di ciascun mese, da versare alla da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'A.U.U., se ancora dovuto, questo sarà corrisposto nella misura del 50% a ciascun genitore.
5
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, “secondo quanto già stabilito in sede di separazione”, sul presupposto che entrambi i figli, non economicamente indipendenti, vivono con lei.
Invero, la ricorrente ha affermato che la casa coniugale composta inizialmente da due distinti appartamenti, è stata accorpata durante la vita matrimoniale. Al momento della separazione,
l'immobile è stato diviso nuovamente nei precedenti due appartamenti, attualmente di proprietà di la e la così divisi in seguito ai patti convenuti in sede di separazione Parte_2 Parte_3
C consensuale: l'appartamento di proprietà di è stato assegnato a , Parte_2 Parte_1
per viverci insieme ai figli, non economicamente indipendenti;
invece, l'appartamento di proprietà
C di è stato assegnato a la . Pertanto, la ricorrente chiede l'assegnazione Parte_3 CP_1
della casa coniugale, in base a quanto stabilito in sede di separazione (cfr. memoria integrativa e comparsa conclusionale de Tinno).
Il Tribunale deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento.
La Suprema Corte ha infatti sul punto costantemente affermato che “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (si veda Cass. 18 settembre 2013 n. 21334; si veda anche Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023).
Nel caso di specie, i figli della coppia sono maggiorenni e non economicamente indipendenti.
Infatti, entrambi stanno finendo il loro percorso di studi (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c.) e vivono ancora con la madre, presso l'abitazione coniugale.
Per tali motivi, essendo e maggiorenni e non economicamente indipendenti e Persona_1 Per_2
vivendo ancora presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, accoglie la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla
6 ricorrente, presso cui vivrà con i figli maggiorenni e non economicamente indipendenti.
6. Sulle spese di lite.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto il ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di la e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. CP_1
n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata) dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data
16.11.2002 tra nata a [...] il [...] e la nato a Parte_1 CP_1
Foggia il 16.11.1969 (Atto n.712 – parte II – Serie A – Anno 2002);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• nessun provvedimento riguardo l'affidamento deve essere adottato, stante la maggiore età raggiunta da la Parte_3
• pone a carico di la la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile CP_1
Pa in favore dei figli la e la da versarsi alla Parte_4 Parte_3 Parte_1 di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno figlio) entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vista accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
l'A.U.U. spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50%;
• assegna la casa coniugale a che la abiterà insieme ai figli, la Parte_1 [...]
e la Parte_4 Parte_3
• condanna la alla refusione delle spese di lite da corrispondere in favore di CP_1 [...]
che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese Parte_1
forfettarie nella misura del 15% C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 24 marzo 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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