TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4683/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho il 18.09.2004
(anno 2004 atto n. 116 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 13.12.2021 omologato con decreto del 22.12.2021 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana e , nata Parte_3 Parte_4
a Milano il 14.07.2010, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua istruzione sulla base di un piano educativo e di sviluppo concordato al fine di garantire univocità dei messaggi educativi. Ogni decisione di maggiore rilevanza, relativa all'istruzione, educazione e salute, sarà assunta congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e le sarà comunicata congiuntamente dopo averne valutati tempi e modi. I genitori si impegnano altresì a favorire i rapporti della figlia con le rispettive famiglie d'origine. 2) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre con la quale abiterà nell'immobile sito in Rho, Piazza Chiesa n. 23 che la sig.ra ha acquistato in data 18.01.2022. Pt_1
3) Salvo diverso accordo tra i coniugi, e compatibilmente con lo stato di salute e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi o ricreativi della figlia minore, il sig. avrà diritto di vedere e tenere Pt_2 con sè la figlia minore: un giorno infrasettimanale – di regola il giovedì – da prima di cena sino a dopo cena del medesimo giorno e inoltre a week end alternati dal venerdì sera prima di cena o dal sabato alle 12.00 (in base agli impegni scolastici della figlia maggiore) fino alla seguente domenica dopo cena.
4) Quanto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali, del carnevale, estive e le ulteriori festività e i relativi ponti infrasettimanali, la figlia minore le trascorrerà in egual misura con ciascuno dei genitori nel rispetto delle esigenze della figlia e dei rispettivi impegni lavorativi e familiari. I genitori si impegnano, durante i periodi in cui trattengono la figlia minore con loro, a comunicare i rispettivi indirizzi e numeri telefonici affinché l'altro coniuge possa contattare la minore.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_2 Pt_1 somma mensile rivalutata di € 796,00 (€ 398,00 ciascuna). Le somme saranno versate anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente c/c intestato alla sig.ra
Iban [...]CC0010170328, e saranno annualmente rivalutate in base agli Pt_1 indici Istat.
6) I genitori terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano di cui dichiarano di aver preso visione. I genitori acconsentono sin da ora a contribuire al 50% ciascuno alle spese relative ai corsi di equitazione e di musica frequentati dalle figlie.
7) I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS verrà suddiviso tra di loro nella misura del 50%;
8) I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
perciò, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento da sé con i propri mezzi. Di conseguenza, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, i quali, con l'esatto adempimento delle condizioni economiche indicate nel presente atto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi ragione e/o titolo.
9) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora al rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho il 18.09.2004 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pregnana
Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho il 18.09.2004
(anno 2004 atto n. 116 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 13.12.2021 omologato con decreto del 22.12.2021 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana e , nata Parte_3 Parte_4
a Milano il 14.07.2010, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua istruzione sulla base di un piano educativo e di sviluppo concordato al fine di garantire univocità dei messaggi educativi. Ogni decisione di maggiore rilevanza, relativa all'istruzione, educazione e salute, sarà assunta congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e le sarà comunicata congiuntamente dopo averne valutati tempi e modi. I genitori si impegnano altresì a favorire i rapporti della figlia con le rispettive famiglie d'origine. 2) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre con la quale abiterà nell'immobile sito in Rho, Piazza Chiesa n. 23 che la sig.ra ha acquistato in data 18.01.2022. Pt_1
3) Salvo diverso accordo tra i coniugi, e compatibilmente con lo stato di salute e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi o ricreativi della figlia minore, il sig. avrà diritto di vedere e tenere Pt_2 con sè la figlia minore: un giorno infrasettimanale – di regola il giovedì – da prima di cena sino a dopo cena del medesimo giorno e inoltre a week end alternati dal venerdì sera prima di cena o dal sabato alle 12.00 (in base agli impegni scolastici della figlia maggiore) fino alla seguente domenica dopo cena.
4) Quanto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali, del carnevale, estive e le ulteriori festività e i relativi ponti infrasettimanali, la figlia minore le trascorrerà in egual misura con ciascuno dei genitori nel rispetto delle esigenze della figlia e dei rispettivi impegni lavorativi e familiari. I genitori si impegnano, durante i periodi in cui trattengono la figlia minore con loro, a comunicare i rispettivi indirizzi e numeri telefonici affinché l'altro coniuge possa contattare la minore.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_2 Pt_1 somma mensile rivalutata di € 796,00 (€ 398,00 ciascuna). Le somme saranno versate anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente c/c intestato alla sig.ra
Iban [...]CC0010170328, e saranno annualmente rivalutate in base agli Pt_1 indici Istat.
6) I genitori terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano di cui dichiarano di aver preso visione. I genitori acconsentono sin da ora a contribuire al 50% ciascuno alle spese relative ai corsi di equitazione e di musica frequentati dalle figlie.
7) I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS verrà suddiviso tra di loro nella misura del 50%;
8) I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
perciò, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento da sé con i propri mezzi. Di conseguenza, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, i quali, con l'esatto adempimento delle condizioni economiche indicate nel presente atto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi ragione e/o titolo.
9) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora al rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho il 18.09.2004 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pregnana
Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG