Articolo 2754 del Codice civile
Articolo 2753Articolo 2801
Versione
19 aprile 1942
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Versione
14 settembre 1975
Art. 2754.

((Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.)) ((Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo))
Entrata in vigore il 14 settembre 1975
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