Articolo 232 del Codice della proprietà industriale
Articolo 221Articolo 233
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15 maggio 2005
Art. 232. Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato 1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e' stato registrato.
Nota all' art. 232:
- Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all'art. 231.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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