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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 16.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente, rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, delle note di udienza, il che equivale a mancata comparizione, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1420/2022 R.g. Lavoro
avente ad oggetto: riconoscimento del servizio pre- ruolo
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Severino ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
NZ AN ed elettivamente domiciliati come in atti
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 15.03.2022, la parte ricorrente, docente a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, in servizio presso l'I.C. “Visciano –
Camposano” in Visciano (Na), ha esposto di aver lavorato, prima dell'immissione in ruolo, in virtù di
Pag. 1 di 8 una serie di contratti a tempo determinato, analiticamente indicati in ricorso, stipulati a decorrere dall'a.s. 1984/1985.
Ha lamentato che, all'atto della stipula dei vari contratti a termine, era stata applicata la disciplina dettata dei C.C.N.L. comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 C.C.N.L. 1994 e art. 106 C.C.N.L.
29.11.2007), fondata sul principio sancito dall'art. 526 D. Lgs. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi;
il tutto in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo e dall'art. 6
D. Lgs. 368/2001, in merito al trattamento economico goduto.
Ha dunque così concluso: « 1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione datato 25.01.1999; 2) ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) ordinare al (già ) di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il Controparte_1 CP_2 servizio di pre-ruolo prestato e valutato ai fini giuridici ed economici, anni 9 (nove) e mesi 8 (otto), ed anni 2 (due) ai soli fini economici, alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) conseguentemente, ordinare al
[...]
Controparte_ (già ) di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio del prof. sia ai CP_2 Parte_1 fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
5) condannare il (già ) a Controparte_1 CP_2 corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente interessi legali e rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare il (già ) a corrispondere al Controparte_1 CP_2 prof. - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero Parte_1 debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all (ex ON , oltre ovviamente CP_3 CP_4 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7) condannare il (già al risarcimento del danno per mancata e/o irregolare Controparte_1 CP_2 contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex ON;
8) ordinare al (già CP_3 CP_4 Controparte_1
) e/o agli Uffici periferici di competenza di modificare la posizione del prof. nella graduatoria CP_2 Parte_1 provinciale e d'istituto».
Costituendosi tardivamente in giudizio, le parti resistenti hanno contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Pag. 2 di 8 Letti gli atti, documentalmente istruita, è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell CP_5 trattandosi di una mera articolazione territoriale del priva di autonoma Controparte_1 personalità giuridica.
Ed invero, l'unico legittimato passivo a stare in giudizio è il , in quanto unico datore di CP_1 lavoro ed unico titolare della posizione sostanziale inerente al rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Come chiarito dalla Suprema Corte, «le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del e, pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del CP_1 ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comp rovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente». (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342; Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862).
Parte ricorrente agisce in giudizio per la corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e, dunque, per l'integrale riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, ai fini della ricostruzione della carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, nonché per il conseguimento delle differenze retributive, correlate alla maggiore anzianità di servizio, anche a titolo di risarcimento del danno per violazione di direttiva comunitaria self-executing.
Così definito il thema decidendum, va preliminarmente richiamato il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232/2020) in ordine alla natura giuridica del diritto fatto valere;
afferma il giudice di legittimità che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass.
8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass.
17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
Pag. 3 di 8 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile
2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n.
8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che
l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Ciò posto, è opportuno muovere dalle norme che regolano l'anzianità di servizio nel comparto scuola.
In base all'art. 526 D.Lgs. n. 297/1994 - “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” - ai docenti precari non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo, quando si procede alla ricostruzione di carriera.
La ricostruzione di carriera trova la propria disciplina nell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui
“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo;
il
, cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento e fino alla CP_1 ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella
Pag. 4 di 8 prima fascia stipendiale;
successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente CP_1 all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi, ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'art. 4 co. 3 L. n. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
In applicazione dell'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 L. n.
124/1999, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, prendendo in CP_2 considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non sono conteggiati.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell'art. 485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 L. n. 399/1988.
Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art. 4 – anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale sistema di ricostruzione del servizio pre-ruolo è stato al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE sent. 20.09.2018 causa C-466/2017) la quale ha evidenziato che “la
Pag. 5 di 8 clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In questo contesto si è inserita la Suprema Corte secondo la quale “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, ne' applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato” (così Cass. n. 31149/2019; nello stesso senso Cass. n. 3474/2020).
Nell'ottica di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato – discriminazioni che potrebbero prodursi se in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore – la Corte ha precisato che la verifica sulla condotta discriminatoria non va condotta in astratto bensì deve tener conto della specificità del caso concreto;
perché' il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, contrariamente a quanto affermato dall'odierno istante, non può quindi essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo
Pag. 6 di 8 complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati ne' gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ne', per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Solo se, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.Lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Ciò posto, si osserva che la domanda di parte è carente già sul piano assertivo, in ragione della profonda genericità dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Invero, parte ricorrente si limita ad affermare di aver prestato attività lavorativa come docente in scuole statali a decorrere dall'a.s. 1984/1985 sino alla data di immissione in ruolo e si duole che tale servizio pre-ruolo non è stato considerato dall'Amministrazione convenuta.
La parte, tuttavia, omette del tutto di indicare quali sono gli anni non conteggiati e se sino all'immissione in ruolo abbia sempre lavorato alle dipendenze di amministrazioni statali;
invero, non indica neppure quale sarebbe stata l'eventuale corretta progressione stipendiale, alla luce della contrattazione collettiva applicabile ratione temporis e, pertanto, se sia derivato un effettivo pregiudizio
(ed in che termini), non avendo l'istante a monte allegato quale sia la fascia e/o le fasce stipendiali che avrebbe maturato alla luce degli anni effettivamente lavorati nel corso del precariato, con conseguente impossibilità di effettuare il necessario giudizio comparativo circa l'adeguamento retributivo.
Né tali carenze assertive possono essere sanate valorizzando la documentazione allegata al ricorso dacché secondo la granitica giurisprudenza di legittimità (si v., tra le altre, Cass. n. 1878/2012) “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova
Pag. 7 di 8 - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
In buona sostanza non è consentito supplire alle carenze del ricorso tramite un'integrazione dello stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti compiutamente riportati nell'atto introduttivo della lite e dimostrarne la fondatezza (in tal senso Cass. n. 2832/2016 che richiama in motiv. Cass. n. 13825/2008).
In ragione delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
Tenuto conto che il si è limitato solo a depositare la memoria di costituzione, senza CP_1 effettuare ulteriore attività processuale, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Nola, 16.10.2022 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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