Articolo 269 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 268Articolo 270
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 269. Domanda del debitore 1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri ((la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.)) 3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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