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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 269. Domanda del debitore 1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri ((la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.)) 3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri ((la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.)) 3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
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Tribunale di Torino 11 maggio 2023, Pres. Nosengo, est. Pittalunga Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Conferma del gestore non iscritto all'albo ex art. 356 CCII - Esclusione Nella nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII - che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale - devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 …
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