CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
AG OM, OR
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7417/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Geometra Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0003892 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18156/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Napoli
Territorio, impugnando l'avviso di accertamento prot. n. NA0365342, notificatogli in data 20/01/2025 in relazione alla denuncia di variazione per “cambio di destinazione da D/1 a C/2” prot. NA0315396 del
11/10/2023 con cui il tecnico incaricato dalla contribuente proponeva per l'u.i.u. su descritta il seguente classamento:
fg. 11, p.lla 178, sub 8 - cat. C/2 – classe 3 – mq. 62 - r.c. € 182,52, mentre l'Ufficio lo rettificava come di seguito:
fg. 11, p.lla 178, sub 8 - cat. C/1 – classe 2 – mq. 62 - r.c. € 957,41.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) errata attribuzione della categoria;
2) illegittimità per insufficiente motivazione;
3) accertamenti catastali categorie ordinarie - Attribuzione della categoria. R.
D.L. n. 652 del 1939.
In base a tali motivi, chiede volersi accogliere il ricorso, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio il quale deduce di aver provveduto al parziale accoglimento dell'istanza di autotutela proposta dalla contribuente e chiede volersi pronunciare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'accoglimento parziale dell'istanza di autotutela determina la parziale cessazione della materia del contendere. Per la restante parte, le tesi della ricorrente non possono essere condivise ed il ricorso deve essere rigettato.
In particolare, appare corretta la categoria C/2 proposta e la classe 4 riconosciuta in sede di autotutela, considerata la documentata presenza di immobili similari, aventi caratteristiche comparabili, presenti sulla stessa strada.
Il classamento come variato dall'Ufficio in sede di autotutela appare dunque condivisibile. Deve dunque essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, mentre per la differenza, sostanzialmente limitata alla classe 4 adottata in luogo della proposta classe 3, il ricorso deve essere disatteso. La virtuale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione parziale del processo in riferimento alla nuova determinazione del classamento e rigetta il ricorso nel resto;
spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
AG OM, OR
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7417/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Geometra Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0003892 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18156/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Napoli
Territorio, impugnando l'avviso di accertamento prot. n. NA0365342, notificatogli in data 20/01/2025 in relazione alla denuncia di variazione per “cambio di destinazione da D/1 a C/2” prot. NA0315396 del
11/10/2023 con cui il tecnico incaricato dalla contribuente proponeva per l'u.i.u. su descritta il seguente classamento:
fg. 11, p.lla 178, sub 8 - cat. C/2 – classe 3 – mq. 62 - r.c. € 182,52, mentre l'Ufficio lo rettificava come di seguito:
fg. 11, p.lla 178, sub 8 - cat. C/1 – classe 2 – mq. 62 - r.c. € 957,41.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) errata attribuzione della categoria;
2) illegittimità per insufficiente motivazione;
3) accertamenti catastali categorie ordinarie - Attribuzione della categoria. R.
D.L. n. 652 del 1939.
In base a tali motivi, chiede volersi accogliere il ricorso, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio il quale deduce di aver provveduto al parziale accoglimento dell'istanza di autotutela proposta dalla contribuente e chiede volersi pronunciare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'accoglimento parziale dell'istanza di autotutela determina la parziale cessazione della materia del contendere. Per la restante parte, le tesi della ricorrente non possono essere condivise ed il ricorso deve essere rigettato.
In particolare, appare corretta la categoria C/2 proposta e la classe 4 riconosciuta in sede di autotutela, considerata la documentata presenza di immobili similari, aventi caratteristiche comparabili, presenti sulla stessa strada.
Il classamento come variato dall'Ufficio in sede di autotutela appare dunque condivisibile. Deve dunque essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, mentre per la differenza, sostanzialmente limitata alla classe 4 adottata in luogo della proposta classe 3, il ricorso deve essere disatteso. La virtuale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione parziale del processo in riferimento alla nuova determinazione del classamento e rigetta il ricorso nel resto;
spese compensate.