2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai ((Comandi marittimi)) e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.
3. Della concessione e' data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.