Articolo 213 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 213. Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari 1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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