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9 ottobre 2010
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28 maggio 2026
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Art. 213. Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari 1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute. 1-bis. ((Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.))
a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute. 1-bis. ((Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.))
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- 1. Criticità del Collegio Consultivo Tecnico di seguito all’intervento correttivo ex d.lgs. 209 del 2024 da una prospettiva processualcivilisticaAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 1 settembre 2025 · 1
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 53Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Sezione Fallimentare Ufficio di Catania Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati Dott. Mariano Sciacca Presidente Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel. Dott. Alessandro Laurino Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 570/2024 r.g. promosso da PROCURA DELLA REPUBBLICA, in eprsona del Sostituto Procuratore dott. Rocco Liguori; RICORRENTE nei confronti di PI S.R.L., con sede in Catania, via Napoli, 83-87 (CF 05624810874; N. REA: CT-415495), in persona del suo legale rappresentante p.t., ER LU, nato …Leggi di più...
- art. 201 CCI·
- art. 358 CCI·
- nomina curatore·
- insolvenza·
- competenza tribunale·
- liquidazione giudiziale·
- art. 125 CCI·
- art. 155 quater disp. att. c.p.c.·
- debiti esattoriali·
- art. 49 CCI