Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2788.
(Prelazione per il credito degli interessi).
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.
(Prelazione per il credito degli interessi).
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.
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- 1. Art. 2788 c.c., Prelazione per il credito degli interessiVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 19 novembre 2024 · 288.87415
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