Provvedimento: […] Pertanto il richiamo dell'art. 55 da parte dell'art. 169 comprende, indirettamente il richiamo del terzo comma dell'art. 54, che detta le regole del trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati (art. 2749 c.c.), pignoratizi (art. 2788 c.c.) e ipotecari (art. 2/855 c.c.) e stabilisce, tra l'altro in deroga all'art. 2749 c.c., che il decorso degli interessi generati dai crediti assistiti da privilegio generale "cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente", così superando quella pregressa giurisprudenza che prevedeva che gli interessi su tali crediti diminuissero proporzionalmente man mano che si procedeva alla vendita dei beni mobili oggetto del privilegio generale;
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