Articolo 272 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 287Articolo 274
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 272. Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione ((e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' approvato dal giudice delegato.)) 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. ((La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura e' chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non puo' essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.)) (( 3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. ))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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