Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2077/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2077/2020
promossa da:
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO PATTI e dall'avv. ALFREDO DI COSTANZO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. RICCARDO BRUNO DEL BALZO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 20
unico erede legittimo di , deceduta ultranovantenne in data Persona_1
17/4/2015, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, esponendo essenzialmente in fatto quanto segue.
A sostegno delle proprie ragioni il assumeva che la , con CP_1 PT
contratto di lavoro domestico/lettera di assunzione del 13/09/2010, aveva fatto da badante alla zia negli ultimi anni di vita, non essendo questa autosufficiente ed essendo costretta a letto. Aggiungeva che la aveva PT
progressivamente posto l'anziana zia in una situazione di isolamento sociale ostacolando con ogni mezzo il rapporto della stessa con lui, unico parente in vita, e compiendo svariate azioni con le quali distraeva illegittimamente il patrimonio della assistita in proprio favore. Persona_1
Al riguardo evidenziava che la , approfittando dello stato di incapacità PT
naturale dell'anziana zia dovuto a deterioramento cognitivo determinato da encefalopatia degenerativa, la induceva ad effettuare in suo favore, con atto per notaio rep. n. 64420 del 12/07/2013, una donazione per l'importo di € Per_2
100.000,00 gravata dall'onere modale consistente nella prestazione vitalizia di assistenza morale e materiale in favore della donante, inducendola poi a corrispondere al notaio, per i dovuti compensi professionali, tramite assegno bancario, la ulteriore somma di € 10.200,00 nonostante nell'atto fosse previsto che le spese e compensi del medesimo ricadessero sulla beneficiaria PT
.
[...]
Ancora deduceva che , in virtù di procura speciale notarile Parte_1
rilasciatale dalla zia con la quale veniva incaricata a riscuotere in Persona_1
suo nome, vece e conto “la somma che riterrà fino all'importo di Euro settantamila (€ 70.000,00)” da prelevarsi dal conto corrente della mandante (n.
0010/3313 aperto presso la filiale n. 01900 di Benevento del Banco di Napoli
pagina 2 di 20 S.p.A.), si appropriava indebitamente della somma di € 70.000,00 attraverso l'incasso di assegno circolare a suo nome tratto da detto conto.
Aggiungeva che la zia era altresì cointestataria con la badante di Parte_1
un libretto postale nominativo n. 43302981 aperto in data 25.02.2014 presso l'ufficio postale di Benevento 2 su cui erano transitate somme tutte di spettanza della zia in quanto relative ad accrediti di ratei mensili di pensione ed indennità di accompagnamento ad essa dovuti e, per la restante parte, versate sul libretto postale tramite assegni bancari intestati a se stessa e tratti sul conto corrente di titolarità esclusiva della stessa , come da documentazione contabile Persona_1
ed INPS prodotta in atti. Nonostante ciò, deduceva che la aveva PT
effettuato prelievi da tale libretto postale, e pagamenti tramite somme sullo stesso giacenti, per un ammontare complessivo di € 162.555,18, prelevando dopo il decesso della zia il saldo rimasto disponibile di € 390,00. Precisava a riguardo che € 80.000,00 della somma di € 162.555,18 complessivamente prelevata dal libretto postale era stata utilizzata dalla per il versamento PT
del premio di una assicurazione sulla vita denominata “postafuturo certo”, stipulata a suo nome ed in favore del figlio minore, versamento avvenuto tramite due pagamenti di € 50.000,00 ed € 30.000,00 effettuati attraverso addebito diretto dei relativi importi sul predetto libretto postale.
1)Tanto essenzialmente premesso chiedeva, in relazione alla donazione per atto pubblico del 12.07.2013: Accertare e dichiarare la nullità della stessa ex art.
1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa (art. 643 cp, circonvenzione di incapace); ovvero annullarla per incapacità naturale della donante al momento della stipula ex art. 775 c.c. o in subordine per vizio del consenso (violenza morale) ex art. 1434 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, revocarsi la medesima ex art. 801 c.c. per ingratitudine della donataria (per avere questa dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio della donante attraverso le condotte descritte in narrativa). Per l'effetto, condannare a Parte_1
pagina 3 di 20 restituire all'attore, nella spiegata qualità di unico erede di , la Persona_1
somma di € 100.000,00 oggetto della donazione, oltre interessi e rivalutazione come dovuti per legge. In via subordinata, condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 13.000,00 pari alla retribuzione mensile indebitamente percepita da controparte dalla data della donazione modale fino al decesso della donante, già rientrando detta prestazione di assistenza nell'onere modale di cui era gravata la donazione.
2) In relazione all'assegno bancario di € 10.200,00 tratto dalla zia all'ordine del notaio per il pagamento dei compensi professionali relativi all'atto di Per_2
donazione: condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, nella spiegata qualità, della predetta somma di € 10.200,00 a titolo di rivalsa o di rimborso, ovvero ex artt. 2043, 2041 c.c. oltre accessori di legge. Nell'ipotesi che l'adito Tribunale ritenga invece che l'emissione dell'assegno in questione integri una ulteriore donazione indiretta effettuata dalla de cuius in favore della convenuta: accertare e dichiarare la nullità di detta donazione per difetto di forma ex art. 782 c.c., ovvero la nullità della stessa per le medesime ragioni innanzi invocate con riguardo alla donazione principale ovvero annullarla per dette causali già specificate per la donazione principale di € 100.000,00, o revocare la stessa per ingratitudine ex art. 801 c.c per le stesse ragioni richiamate per la donazione principale.
3) Con riguardo alla procura speciale ad operare sul C/C bancario ed all'assegno circolare di € 70.000,00 tratto in suo favore da detto conto corrente, chiedeva dichiararsi per le medesime ragioni di cui sopra la nullità, ovvero annullarsi, la procura ed il sottostante contratto di mandato, e condannarsi la convenuta alla restituzione di € 70.000,00 oltre accessori di legge.
In via subordinata accertare e dichiarare il diritto dell'attore, quale erede legittimo della mandante , al rendimento del conto relativo previsto Persona_1
dall'art. 1713 c.c. e il corrispettivo obbligo facente capo alla convenuta quale pagina 4 di 20 mandataria nonché il relativo inadempimento da parte di quest'ultima. Per
l'effetto, ordinare a di rendere all'attore il conto della gestione Parte_1
della procura ad operare sul conto corrente bancario in relazione al periodo compreso tra la data di conferimento della procura speciale (17.07.2013) e quella di estinzione del mandato, con riserva di ogni contestazione all'esito del deposito del conto medesimo. Ancora nell'ipotesi di omessa presentazione del conto ovvero in mancanza di adeguata rendicontazione, accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex artt. 1218, 1710 e 1176 c.c. e, comunque e in ogni caso, condannare a rimettere all'attore, nella spiegata Parte_1
qualità, tutto ciò che ha incamerato a causa del mandato e, segnatamente, la somma di € 70.000,00 indebitamente prelevata dal conto corrente della mandante tramite l'emissione a proprio nome dell'assegno circolare non trasferibile di pari importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal compimento dell'operazione fino all'effettivo soddisfo. In via progressivamente gradata, condannare la convenuta a rimettere all'attore, nella spiegata qualità, la predetta somma di € 70.000,00 ai sensi dell'art. 1813 c.c. (a titolo di mutuo non restituito) ovvero ex artt. 1223, 2043, 2033 e 2041 c.c. con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) In riferimento poi al libretto postale cointestato n. 000043302981) chiedeva: accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, il diritto di proprietà esclusiva della de cuius e, per successione, dell'attore quale unico erede legittimo della prima, su tutte le somme accreditate, versate e, comunque, confluite sul libretto postale nominativo n. 000043302981, solo formalmente cointestato alla convenuta, e per l'effetto dichiarare illegittimi i prelievi e gli atti di disposizione delle precitate somme compiuti da e condannarla a Parte_1
rimborsare all'attore l'importo complessivo di € 162.555,18 ovvero la minore somma che dovesse risultare a lui dovuta, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. In via subordinata, ove mai il Tribunale ravvisasse la configurabilità di pagina 5 di 20 un contratto di mandato intercorso tra la defunta e l'odierna convenuta o di altro istituto implicante la gestione del libretto sopradetto: accertare e dichiarare la nullità del negozio per le cause già innanzi indicate in relazione agli atti dispositivi sopra esaminati, e conseguentemente condannare la convenuta al rimettere all'attore detto importo. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore, quale erede legittimo di , al rendimento del conto previsto dall'art. 1713 Persona_1
c.c. e il corrispettivo obbligo facente capo alla convenuta, nonché il relativo inadempimento da parte di quest'ultima, con ordine alla stessa di rendere all'attore il conto della gestione del libretto postale cointestato n.000043302981, con riserva di ogni contestazione relativa alle singole partite all'esito del deposito del conto medesimo. Nell'ipotesi di omessa presentazione del conto, ovvero in mancanza di adeguata rendicontazione, accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex artt. 1218, 1710 e 1176 c.c. e, comunque e in ogni caso, condannare al pagamento in favore dell'attore, Parte_1
nella spiegata qualità, del saldo attivo del libretto postale n.000043302981 risultante dalla sommatoria degli importi corrispondenti alle partite e alle operazioni effettuate sul libretto (prelevamenti, addebiti, ecc...) non rendicontate e/o contestate, da liquidarsi anche a mezzo C.T.U. contabile o, ricorrendone i presupposti di legge, con giuramento estimatorio ex art. 265, co. 1, c.p.c.; e tanto ai sensi dell'art. 1713 c.c., ovvero, in via progressivamente subordinata, ex artt. 1223, 2043, 2033 e 2041 c.c.. , oltre interessi legali decorrenti dal compimento delle singole operazioni o, subordinatamene, dal 17/04/2015, all'effettivo soddisfo, e con rivalutazione monetaria (ove spettante). In via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che i fatti sopra descritti integrassero una o più donazioni, accertarne e dichiararne la nullità per le ragioni indicate anche in relazione agli altri eventuali atti di donazione di cui sopra o ex art. 771 c.c. o per difetto di forma ex art. 782 c.c., ovvero annullarle per le ragioni indicate con riguardo alle eventuali altre pagina 6 di 20 donazioni sopra prospettate, con condanna in ogni caso della controparte a rifondere all'attore l'importo complessivo di € 162.555,18 ovvero la minore somma che dovesse risultare spettante, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. In via ulteriormente gradata, previa declaratoria dell'illegittimità dei prelievi e comunque degli atti di disposizione compiuti da controparte in eccedenza rispetto alla metà delle somme complessivamente accreditate, versate o comunque confluite sul libretto postale cointestato n. 000043302981, previa revoca della/le eventuale/i donazione/i per ingratitudine della donataria ex art. 801 c.c. per le ragioni già espresse, condannare la convenuta a rimettere all'attore, la predetta somma di € 162.555,18 ovvero il minore importo che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, ovvero, in via di ulteriore subordine, condannare controparte a rimettere all'attore la somma di € 81.277,59 pari alla metà degli importi complessivamente accreditati, versati e comunque confluiti sul libretto postale suddetto, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava la Parte_1
domanda attorea e, preliminarmente, stante la evidente pregiudizialità esistente tra il presente giudizio ed il procedimento penale n. 391/16 RGNR Procura della
Repubblica di Benevento (nell'ambito del quale era stato disposto nei confronti della convenuta un provvedimento di sequestro preventivo n.520/16 Ufficio GIP del 11.02.2016), chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc.
Nel merito affermava l'assoluta infondatezza delle domande attoree per le ragioni esposte in comparsa di risposta, e ne chiedeva il rigetto rilevando, tra l'altro, l'assenza dei presupposti delle azioni di nullità, annullamento e revocazione per ingratitudine della donazione remuneratoria con onere modale del 12.07.2013 e della procura speciale del 17.07.2013 conferitale da ER
. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande di restituzione delle somme
[...]
pagina 7 di 20 avanzate da e della domanda di rendiconto della gestione del Controparte_1
patrimonio della de cuius proposta dall'attore e fondata sul rilascio della procura del 17.07.2013 e della relativa azione di responsabilità, poiché del tutto inammissibile, pretestuosa, oltre che infondata.
All'esito della espletata prova orale, la causa veniva decisa con sentenza n.
549/2020 del 10.03.2020, con la quale il Tribunale di Benevento accoglieva in parte le domande attoree e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 242.755,18 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, compensando tra le parti per un terzo le spese di giudizio e condannando la convenuta al pagamento all'attore dei restanti due terzi.
Con detta sentenza il Tribunale escludeva la sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere di ovvero di costrizione al Persona_1
momento del compimento degli impugnati atti dispositivi ed in particolare della donazione del 12.07.2013 redatta per atto del notar , nonché la Per_2
configurabilità di una condotta della badante concretizzante una ipotesi di circonvenzione di incapace. Fondava detto accertamento negativo su una serie di elementi di prova analiticamente e approfonditamente esaminati in sentenza cui si rinvia in questa sede.
Per tali ragioni il Tribunale dichiarava quindi che la donazione non era né nulla, né annullabile (vedi sentenza pagg. da 8 a 12).
Escludeva altresì, ai sensi dell'art. 805 cc, la revocabilità per ingratitudine della donazione avendo essa chiara e dichiarata natura di donazione remuneratoria.
Rigettava quindi le relative domande attoree di accertamento della invalidità della donazione e di condanna alla restituzione delle somme oggetto della stessa.
pagina 8 di 20 Rigettava ancora la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della retribuzione ricevuta dalla data della donazione modale al decesso della dante causa, pari a complessivi € 13.000,00, ritenendo la compatibilità del rapporto di lavoro tra la e la con la donazione modale e la PT CP_1
autonomia di tale rapporto di lavoro per la specificità e diversità di compiti svolti in relazione alle mansioni lavorative previste di “collaboratore generico polifunzionale livello CS”.
Per le stesse motivazioni esposte con riguardo all'atto di donazione, rigettava anche le domande dell'attore di invalidità (nullità ed annullamento) della procura speciale conferita dalla alla pochi giorni dopo la donazione. CP_1 PT
Rigettava infine la domanda di rendiconto dell'attività di gestione dei conti bancari e postale avanzata dall'attore, atteso che questi era pacificamente venuto in possesso della documentazione contabile relativa a detta gestione patrimoniale.
Il Tribunale accoglieva invece: 1) la domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione all'attore della somma di € 10.200,00 in quanto indebitamente versata dalla al notaio, laddove nello stesso atto di CP_1
donazione era previsto che le spese notarili dovessero essere poste a carico della donataria;
2) la domanda dell'attore di restituzione di € Parte_1
70.000,00 di cui all'assegno circolare tratto sul conto corrente di titolarità esclusiva di , emesso a nome di e da lei riscosso in Persona_1 Parte_1
proprio, nonostante la procura speciale dalla stessa utilizzata le fosse stata conferita esclusivamente per prelevare somme volte a soddisfare interessi e bisogni della sola 3) la domanda attorea di condanna della alla CP_1 PT
restituzione di € 162.555,18 indebitamente prelevati dalla convenuta dal libretto postale di cui è causa in quanto, benchè formalmente cointestato, risultava aperto ed alimentato tramite provviste costituite interamente da denaro di che, invece di essere utilizzato dalla convenuta nell'esclusivo Persona_1
pagina 9 di 20 interesse della veniva invece utilizzato dalla per interessi propri CP_1 PT
o del suo figlio minore, senza alcuna autorizzazione della ed al di là del CP_1
limite della cointestazione.
Escludeva infine, per le ragioni espresse alle pagg. 13 e 14 della sentenza, la configurabilità, in relazione alle predette acquisizioni di denaro di cui ai precedenti punti 2) e 3), di atti di donazione in favore della badante, come invece sostenuto dalla , la quale non contestava nel merito di essersi PT
appropriata di dette somme di denaro deducendo però la sussistenza a monte di uno spirito di liberalità della nel consentirle tale acquisizione. CP_1
Pertanto, con la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento delle domande attoree, veniva condannata al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma complessiva di € 242.755,18, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, con compensazione per un terzo delle spese di lite e condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore dei restanti due terzi.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la convenuta in primo grado con atto di citazione notificato in data 10.06.2020 Parte_1
articolando le censure di seguito sinteticamente esposte.
Con un primo motivo di impugnativa, l'appellante denunciava il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “insostenibile ed infondata” la tesi secondo cui il pagamento delle spese notarili integrerebbe una donazione indiretta della de cuius in favore della , tesi del giudice fondata PT
sul rilievo che le stesse furono poste espressamente a carico della donataria nello stesso atto di donazione, per cui doveva escludersi a priori che la de cuius le avrebbe pagate per fare un'ulteriore donazione alla convenuta.
Con un secondo motivo di impugnativa censurava la decisione del primo giudice laddove esso ha tratto il convincimento che la somma di € 70.000,00,
pagina 10 di 20 riscossa dall'appellante tramite assegno circolare a suo nome tratto sul c/c intestato alla de cuius, sia stata utilizzata dall'appellante nel proprio interesse e non nell'interesse della mandataria e per soddisfare bisogni di quest'ultima.
Con un terzo ed ultimo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui il Tribunale riconosceva, a suo dire semplicisticamente e con difetto di motivazione, che il prelievo della somma di € 162.555,18 fu effettuato non nell'interesse della de cuius, ma della stessa appellante, senza considerare che la scelta di cointestare il conto postale alla era giustificata anche PT
dall'animus di liberalità ovvero di eseguire una donazione indiretta in favore dell'appellante.
L'appellante chiedeva pertanto accogliersi l'appello e per l'effetto, Parte_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, rigettarsi le domande attoree accolte in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato che, per le specifiche motivazioni Controparte_1
esposte in comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado per la parte in cui aveva accolto le domande di restituzione da lui spiegate.
Proponeva altresì appello incidentale, contestando la decisione di prime cure di rigetto delle ulteriori domande di rimborso da lui proposte sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 775 c.c. ovvero, gradatamente, dell'art. 1434 per non essere stata la de cuius, al momento del compimento degli atti negoziali impugnati, nelle condizioni di autodeterminarsi in maniera libera e consapevole;
2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 643 c.p., poichè il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione pagina 11 di 20 d'incapace, punito dall'art. 643 c.p.) andava dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma di legge imperativa;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 801 c.c. e natura non remuneratoria della donazione, atteso il grave pregiudizio dolosamente arrecato dalla donataria al patrimonio della donante attraverso gli illegittimi atti di disposizione delle somme presenti sul libretto postale cointestato, nonché l'omessa restituzione dell'importo di €
70.000,00 riscosso quale mandataria, e dell'ulteriore somma di € 10.200,00 ingiustamente versata dalla donante a titolo di spese notarili. 4) Inadeguatezza
e contraddittorietà della motivazione contenuta nella pronuncia di primo grado, laddove non accoglieva la domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla badante a titolo di retribuzione. Sosteneva a riguardo che, essendo i compiti spettanti alla in base al contratto di lavoro ben più PT
limitati rispetto a quelli assistenziali oggetto dell'onere modale posto in donazione, è evidente il carattere indebito della retribuzione lavorativa percepita, a prescindere dalla diversità della causa della donazione modale rispetto a quella del contratto di lavoro domestico.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi anche le domande da lui spiegate in primo grado e rigettate dal Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appello principale di è infondato e va rigettato per i motivi Parte_1
che seguono.
Questa Corte ritiene di esaminare in via congiunta i tre motivi di impugnazione attesa la stretta connessione logico-giuridica tra le questioni ad essi sottese e gli elementi comuni alle stesse pagina 12 di 20 Il primo motivo è infondato e va rigettato. Del tutto corretto sul piano logico e giuridico risulta l'inquadramento della fattispecie da parte del giudice di primo grado nell'ambito della figura del pagamento di debito altrui, in quanto, come giustamente da questi sottolineato, nell'atto di donazione del 12.07.2013 per notar è espressamente previsto che le spese dovute al notaio Per_2
fossero poste a carico della donataria, manifestando in tal modo la donante con riguardo ad esse una volontà contraria ed incompatibile rispetto ad un preteso intento di liberalità che avrebbe invece caratterizzato, a detta della convenuta, il pagamento al notaio eseguito dalla donante immediatamente dopo la stesura dell'atto (contestualità temporale che rende ancor più inverisimile un repentineo mutamento della volontà della con riguardo al regime di dette spese CP_1
notarili).
Ugualmente infondato risulta il secondo motivo di gravame.
In proposito va infatti rilevato che, come correttamente osservato dal Tribunale, la procura speciale (allegata in atti) ad operare sul conto corrente bancario intestato alla utilizzata dalla per ottenere la emissione a suo CP_1 PT
nome dell'assegno circolare di € 70.000,00 tratto su detto conto e da lei incassato, fu conferita dalla alla badante nell'interesse esclusivo della CP_1
stessa ovvero al solo scopo di soddisfare bisogni ed esigenze della “de CP_1
cuius” titolare del conto corrente: “…affinchè la stessa in suo nome, vece e conto…” (cfr. procura speciale del 17.07.2013).
Pertanto, deve escludersi che, come invece paventato dalla appellante, detta procura speciale possa essere stata conferita dalla alla per CP_1 PT
spirito di liberalità ovvero per realizzare, attraverso l'impiego di essa da parte della badante per prelevare somme dal conto corrente ed acquisirle, ulteriori donazioni indirette. Ciò risulta avvalorato dalla contiguità temporale tra l'atto di donazione del 12.07.2013 ed il rilascio in data 17.07.2013 di tale procura alla
, in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, proprio questa PT
pagina 13 di 20 vicinanza di date porta a ritenere che se la avesse voluto donare altro CP_1
denaro alla badante lo avrebbe fatto verisimilmente attraverso l'atto notarile di donazione risalente a soli cinque giorni prima.
Escludendo quindi la ipotesi della donazione, va infine osservato che, a fronte di questo incasso da parte della badante eccedente, per le predette ragioni, i limiti della procura, avrebbe dovuto essere quindi la ad allegare e dimostrare PT
che tali somme fossero state poi da lei utilizzate nell'esclusivo interesse della in adempimento dell'onere modale di cui all'atto del 12.07.2013, laddove CP_1
invece questo non è affatto avvenuto nel caso di specie, non deducendo, né provando essa specifici utilizzi delle somme volti al soddisfacimento di concrete esigenze e bisogni della CP_1
Le medesime argomentazioni innanzi esposte valgono, con gli opportuni adattamenti, anche in riferimento al terzo motivo di gravame anch'esso, dunque, infondato e da rigettare.
Anche in questo caso, e con riferimento alla somma pacificamente prelevata dalla appellante di € 162.555,18, va escluso che la cointestazione del libretto postale possa ritenersi espressione di una donazione indiretta della in CP_1
favore della . Depongono nel senso della assenza di tale volontà di PT
donare e di uno spirito di liberalità della la circostanza delle precarie CP_1
condizioni fisiche della stessa e la sua incapacità di deambulare e spingersi al di fuori del proprio appartamento, che induce a ritenere che, come correttamente opinato dal primo giudice, detta cointestazione abbia avuto il solo scopo di permetterle di operare su tale libretto avvalendosi materialmente della badante;
la circostanza che essendo stato detto libretto postale aperto a distanza di soli sette mesi circa (il 25.02.2014) dalla donazione, deve ritenersi che se la CP_1
avesse voluto donare altre somme alla lo avrebbe fatto verisimilmente PT
attraverso tale atto di donazione del 12.07.2013 o comunque in ogni caso pagina 14 di 20 tramite altro atto formale vista la sua attitudine e capacità in tal senso già dimostrata con la precedente investitura del notaio.
D'altra parte, come da indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, l'atto di mera cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di un conto o libretto bancario (o postale) su cui e depositata una somma di denaro – qualora, come nel caso di specie, la predetta somma risulti essere appartenuta ad un solo dei cointestatari ovvero versata soltanto da uno di essi, o provento di rendite, lavoro o attività dello stesso - può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia in concreto accertata l'esistenza dell'animus donandi, ovvero sia stato verificato che effettivamente il proprietario del denaro ivi depositato/versato non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello di liberalità in favore dell'altro cointestatario. (vedi Cass. n. 468/2010, n.
6784/2012; n. 26983/2008). Per quanto concerne, infine, i versamenti di denaro proprio della de cuius effettuati sul libretto successivamente alla cointestazione dello stesso, sarebbe da escludersi la possibilità di configurare detta cointestazione come atto di donazione indiretta anche sotto un altro profilo. Si tratterebbe difatti in ogni caso di donazione di beni futuri vietata nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 771 c.c. (vedi Cass. sentenza n. 809/2014).
Escludendo quindi anche in questo caso la configurabilità di una ipotesi di donazione, va nuovamente osservato che avrebbe dovuto essere quindi la ad allegare e dimostrare che la somma di € 162.555,18 da lei nel tempo PT
prelevata dal libretto postale sia stata da lei utilizzata nell'esclusivo interesse della in adempimento dell'onere modale di cui all'atto del 12.07.2013, CP_1
laddove invece questo non è affatto avvenuto nel caso di specie, non deducendo, né provando essa specifici utilizzi delle somme volti al soddisfacimento di concrete e circostanziate esigenze e bisogni della CP_1
Anzi, ad ulteriore riprova della illegittimità ed ingiustificato prelievo di tali somme da parte della , risulta incontestato e documentalmente provato che parte PT
pagina 15 di 20 di questi € 162.555,18 è stata direttamente impiegata dall'appellante per il pagamento dei premi di polizza relativi ad un'assicurazione sulla vita accesa a nome proprio ed in favore del figlio con addebito diretto dei relativi importi sul libretto postale cointestato di cui è causa.
Quanto all'appello incidentale spiegato dal anch'esso va integralmente CP_1
rigettato per la infondatezza dei motivi posti a sostegno dello stesso, che abbiansi qui per richiamati e che sono unitariamente trattati per la stretta connessione delle questioni con essi sollevate.
Quanto al primo e secondo motivo dell'appello incidentale, vanno pienamente condivise e fatte proprie le valutazioni del primo giudice su cui questi ha fondato il proprio accertamento di inesistenza di una incapacità di intendere e di volere di e di una sua costrizione all'atto della Persona_1
donazione per notaio del 12.07.2013. Per_2
Tale accertamento risulta difatti fondato dal Tribunale su di una serie significativa, esaustiva ed inequivoca di elementi presuntivi di prova correttamente esaminati in maniera analitica ed approfondita nella sentenza di primo grado (alle pagg. da 8 a 12) cui si rinvia in questa sede. In sintesi tali elementi di prova sono stati correttamente individuati dal Tribunale in: 1) dichiarazioni rese in sede testimoniale dallo stesso notaio nel senso della piena capacità di intendere e volere della donante, riportate nella sentenza di primo grado cui si rinvia, laddove questi riferiva che la in riservata sede e CP_1
senza la presenza di altre persone, su sua richiesta gli rivelava di voler in tal modo aiutare la sua badante e che con i parenti aveva perso ogni rapporto e non intendeva recuperarli;
2) la finalità remuneratoria della donazione espressamente riportata alla pagina due dell'atto notarile, ove la donante manifestava l'intenzione di remunerare in tal modo la badante dell'affetto e della amorevole assistenza che le aveva prestato;
3) la imposizione nella donazione pagina 16 di 20 di uno specifico onere modale ovvero “di prestare ad essa donante assistenza morale e materiale continua nella misura in cui ce ne sarà bisogno per una vita agiata di essa donante……..detta assistenza dovrà essere prestata nella attuale residenza della donante….la donataria dovrà occuparsi di tutte le incombenze di carattere burocratico rese necessarie…..Detto onere graverà sulla donataria per tutta la vita della donante…”, onere modale che rivelava coerenza e lucidità della e capacità di badare anche ai propri interessi intendendo garantirsi CP_1
in tal modo l'assistenza morale e materiale di per tutta la vita Parte_1
considerato il suo stato di difficoltà fisica;
4) le valutazioni espresse dal Giudice
Tutelare nel procedimento presso di lui aperto laddove rilevava che dai certificati medici prodotti non si desumeva nessuna prova dello stato di infermità e deficienza psichica della al punto che, anche al solo limitato fine di CP_1
decidere se nominare un amministratore di sostegno (e non già un Tutore o
Curatore di incapace), disponeva una CTU (non espletata per la sopravvenuta morte della;
5) le dichiarazioni rese dalla stessa al Giudice CP_1 Persona_1
Tutelare come riportate nel verbale di udienza di esame della stessa e CP_1
menzionate nella sentenza di primo grado cui si rinvia, denotanti un suo adeguato stato cognitivo e capacità di intendere e volere;
6) la presenza di due rilevanti ed incontestate elargizioni effettuate da al nipote Persona_1 CP_1
per evitare le sue continue ingerenze, pressioni e disturbi, secondo
[...]
quanto riferito dalla stessa dell'importo di € 16.000,00 ed € 100.000,00, CP_1
indice di lucidità e capacità della di gestire i rapporti con le persone CP_1
vicine, elargizioni queste accettate dal nipote ed incassate senza mai lamentare uno stato di incapacità naturale della zia.
In assenza, dunque, di una condizione di incapacità naturale e di costrizione di al momento della donazione del 12.07.2013, vanno di Persona_1
conseguenza rigettate, per la mancanza di tale presupposto giuridico, sia la domanda di di nullità dell'atto negoziale ex art. 1418 cc per Controparte_1
pagina 17 di 20 contrarietà a norma imperativa costituita dall'art. 643 cp (circonvenzione di incapace), sia le domande da questi proposte di annullamento della donazione fatta da persona incapace ex art. 775 cc o per vizio del consenso (violenza morale) ex art. 1434 cc.
Va altresì rigettato l'appello incidentale anche con riguardo al terzo motivo di gravame, ovvero in relazione al dedotto errore del giudice per violazione e falsa applicazione dell'art. 801 c.c. in relazione all'art. 805 cpc. In vero, come correttamente e legittimamente accertato dal primo giudice, dall'esame testuale dell'atto di donazione del 12.07.2013 si evince la evidente e dichiarata natura remuneratoria dell'atto negoziale secondo quanto riportato alla pagina due dell'atto notarile, ove la donante manifestava espressamente l'intenzione di remunerare in tal modo la badante dell'affetto e della amorevole assistenza che le aveva prestato, trovando dunque la donazione giustificazione causale nei benefici fisici e morali che evidentemente la donante riteneva di aver ricevuto da tale gradita e apprezzata assistenza garantitale dalla . Trattandosi quindi PT
di donazione remuneratoria, ai sensi dell'art. 805 cc essa non può essere revocata per ingratitudine ex art. 801 cc.
Ugualmente infondato e da disattendere si rivela il quarto motivo di censura dell'appello incidentale.
In vero anche in questo caso non può che condividersi il giudizio già espresso dal primo giudice secondo il quale il rapporto di lavoro subordinato con mansione di “collaboratore generico polifunzionale livello CS” sorto in data
13.09.2010, per il quale la percepiva una retribuzione mensile di € PT
650,00, risulta pienamente compatibile con la donazione modale del 12.07.2013
(onere modale : “di prestare ad essa donante assistenza morale e materiale continua nella misura in cui ce ne sarà bisogno per una vita agiata di essa donante……..detta assistenza dovrà essere prestata nella attuale residenza della donante….la donataria dovrà occuparsi di tutte le incombenze di carattere pagina 18 di 20 burocratico rese necessarie…..Detto onere graverà sulla donataria per tutta la vita della donante…”), stante la specificità e diversità di compiti assunti in relazione alle mansioni previste nel contratto di lavoro e dunque considerata la autonomia di tale rapporto di lavoro rispetto all'onere modale avente separato ambito e distinta ed autonoma causa rispetto a quella tipica del contratto di lavoro di collaboratrice domestica. Tale diversità sostanziale ed autonomia risulta altresì avvalorata dalla circostanza, evidenziata dal primo giudice, che anche dopo la donazione modale del luglio 2013 il contratto di lavoro continuò tra le parti per preciso volere della donante, sino alla data della sua morte.
Per tutte le ragioni di cui innanzi, va dunque rigettato sia l'appello principale che quello incidentale, e pienamente confermata la sentenza di primo grado anche con riguardo alla statuizione sulle spese processuali.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in appello, in considerazione del rigetto integrale sia dell'appello principale che di quello incidentale, sussistono i presupposti di legge per la compensazione totale delle spese del grado di appello tra le parti.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stati respinti sia l'appello principale che quello incidentale, entrambe le parti, Parte_1
quale appellante principale, e quale appellante incidentale, Controparte_1
hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in oggetto del Tribunale di Benevento n. 549/2020, pubblicata il 10.03.2020, così provvede:
pagina 19 di 20 a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata compresa la statuizione ivi contenuta sulle spese processuali;
b) Compensa totalmente tra le parti le spese processuali del presente grado di appello;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale
, nonché per l'appellante incidentale , di Parte_1 Controparte_1
versare entrambi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ed incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 20.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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