Articolo 276 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 275 bisArticolo 290
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
Art. 276. Chiusura della procedura 1. La procedura si chiude con decreto ((motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio)) . ((Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.)) Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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