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19 aprile 1942
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18 luglio 1965
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16 dicembre 1971
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20 settembre 1975
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16 febbraio 2006
16 febbraio 2006
Art. 274.
Ammissibilita' dell'azione.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ((163)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche' per la parte in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione " e, "sempre in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione , l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile , per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti". ------------- AGGIORNAMENTO (163)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Ammissibilita' dell'azione.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ((163)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche' per la parte in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione " e, "sempre in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione , l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile , per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti". ------------- AGGIORNAMENTO (163)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Commentari • 108
- 1. Cassazione civile n. 5051/2007https://www.brocardi.it/ · 185.08475
(massima n. 1) A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 c.c. (Corte cost. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, deve dichiararsi l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 24/12/2021, n. 20047Provvedimento: […] Parimenti infondata l'eccezione di giudicato deve ritenersi avuto riguardo alla domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art 274 c.c nel 1989, per la mancata identità della causa petendi e del petitum con la domanda introduttiva del presente giudizio ai sensi dell'art. 269 c.c., vieppiù in considerazione della intervenuta pronuncia di incostituzionalità della norma di cui all'art. 274 c.c (cfr. […] Orbene dal confronto delle due norme di cui all'art. 274 c.c. e dell'art. 269 c.c. risulta evidentemente chiarita la difformità tra i due istituti. […]Leggi di più...
- incostituzionalità art. 274 c.c.·
- giudicato·
- art. 33 L.218/1995·
- art. 274 c.c.·
- art. 182 c.p.c.·
- CTU·
- art. 118 c.p.c.·
- prova del rapporto di filiazione·
- art. 270 c.c.·
- legge applicabile·
- imprescrittibilità azione·
- art. 48 D.P.R. 396/2000·
- dichiarazione giudiziale di paternità·
- diritto al riconoscimento identità biologica·
- art. 269 c.c.