Articolo 270 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 269Articolo 287
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Art. 270. Apertura della liquidazione controllata 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a ((novanta)) giorni entro il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore ((secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2)) ;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
(( 5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III. )) 6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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