Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5018/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 14 settembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5018 dell'anno 2022
T R A
(P. IVA: ) con sede legale in Statte Parte_1 P.IVA_1
(TA) alla via Bainsizza n. 85 in persona del legale rappresentante p.t.; (c.f.: Parte_1
); (c.f.: ); tutti rappresentati e CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
difesi dall'Avv. Angelo Ippolito (c.f.: ) con studio in Taranto alla Via Lucania n. CodiceFiscale_3
138 come da documentazione in atti;
Ingiunti ed opponenti
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Controparte_1
Venti Settembre n. 30, iscritta al REA presso la CCIAA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giulio Masotti (C.F. P.IVA_2 [...]
, con studio in Roma, Via Romeo Rodriguez Pereira n. 129/b, come da C.F._4
documentazione in atti;
Ricorrente ed opposta
1
aprile 2025 e del 28 aprile 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la ed i sigg.ri Parte_1 Parte_1
e evocavano innanzi al Tribunale di Taranto la
[...] Parte_2 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 spa chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[Voglia l'On.le Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, privo dei requisiti per essere concesso e, comunque, perché infondato in fatto e diritto e privo di idonea prova ex art. 50 T.U.B., dichiarando nel merito la nullità delle clausole di determinazione degli interessi attraverso piano di ammortamento c.d. "alla francese" in quanto non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, con riserva di formulazione di ulteriori eccezioni una volta che saranno specificate le ragioni della domanda..
Accertare e dichiarare la nullità parziale delle garanzie fideiussorie prestate dai signor Parte_1
e in quanto riproducenti le previsioni di cui all'accordo ABI trasmesso con
[...] Parte_2
nota del 04/07/2003 prot. 3532, e per questo strumento esecutivo per applicare comunque l'accordo in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, per come accertato dalla
Banca d'IA con suo provvedimento n. 55/2005. Per l'effetto dichiarare che la garanzia fideiussoria
è decaduta a causa del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Condannare l'opposta al pagamento delle spese, compensi ed accessori del presente giudizio da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore resosi antistatario.]
Così gli opponenti argomentavano le proprie richieste:
[opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2022 R.Ing. (R.G. 3245/2022) emesso da Tribunale
di Taranto il 03/06/2022, notificato il 27/06/2022 (all. 1), con il quale è stato loro ingiunto di pagare in favore della l'importo di € 76.331,91, comprensivo di Parte_3
interessi di mora e spese maturate come attestato dal saldoconto certificato ed attestato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre gli ulteriori interessi come da domanda (interessi al tasso convenzionale a far tempo dal 25.11.2021 al soddisfo, nonché spese e compensi del procedimento monitorio, richiesto da (c.f. ) e per Parte_4 P.IVA_3
essa quale mandataria con rappresentanza rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_5
Graziana Magno che ha indicato quale domicilio digitale P.E.C. il seguente indirizzo:
Email_1
5 Con ricorso del 28/05/2022 la ha sostenuto di essere creditrice nei Controparte_2
confronti della società opponente e dei garanti e dell'importo di € € Parte_1 Pt_2
76.331,91 quale saldo contabile relativo al contratto di finanziamento del 09.04.2015 destinato ad esigenze di liquidità, dell'importo iniziale di € 90.000,00.
Il ricorso monitorio si fonda, ai fini della determinazione del credito, sulla certificazione ex art. 50 del
T.U.B. del saldaconto. Produceva la richiesta stragiudiziale del 29/12/2017. L'ingiunzione di CP_2
pagamento è del tutto destituita di fondamento per i seguenti MOTIVI Violazione degli artt. 50
T.U.B. e 633 c.p.c. Violazione sostanziale
Vi è carenza assoluta dei presupposti per la richiesta e concessione del provvedimento monitorio.
Infatti l'art. 50 del T.U.B. consente la richiesta del “decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Il documento posto a fondamento dell'ingiunzione opposta è quello indicato, dalla medesima parte intimante, quale “saldaconto ex art. 50 del D.lgs 385/1993 relativo al contratto di finanziamento del
09/04/2015” (v. ricorso ed indice documentazione prodotta). Tale corretta ed onesta individuazione della tipologia e delle caratteristiche del documento fondante la pretesa creditoria non è qui contestata, per cui ciò esonera la deducente difesa dal prendere posizione sulla natura del detto documento, affatto conforme a quello voluto dal legislatore quale prova privilegiata del credito azionato in via monitoria.
La questione non riguarda l'errata nomenclatura data al documento, bensì la sua conformità allo schema legislativo affinché l'atto, autoprodotto dal creditore, possa assurgere a prova autoreferenziata del credito.
Il documento di cui trattasi non costituisce un estratto conto in quanto non consente al convenuto sostanziale di poter articolare difese analitiche riguardo la pretesa condensata nelle risultanze finali di un saldo conto. Ab origine era, e tuttora è, carente la “prova” del credito azionato.
6 Valorizza tale assunto il richiamo al percorso argomentativo sulla questione già svolto dalla S.C. con la Sua Ordinanza n. 29577/2020. Secondo tale recente pronuncia che si colloca in un solco giurisprudenziale consolidato e richiamato dalla stessa pronuncia, il naturale radicamento della prassi sembra non aver ancora del tutto cancellato dal mondo del diritto, a quasi trent'anni dall'abrogazione della norma, il dettato dell'articolo 102 della vecchia Legge Bancaria (L. 7 marzo
1938, n. 141, articolo 102) la quale consentiva alle banche di ottenere il decreto ingiuntivo sulla base dell'”estratto di saldaconto”. La precedente norma non chiariva cosa fosse il “saldaconto”, ma,
nella pratica, si era assestata l'idea che si trattasse di una semplice dichiarazione, proveniente dalla banca, dell'entità del saldo, con l'attestazione di “verità e liquidità” da parte del funzionario addetto.
L'articolo 50 del Testo Unico Bancario ha introdotto una novità: l'”estratto di saldaconto” è stato sostituito dall'”estratto conto”.
La distanza tra la previgente previsione e l'attuale è nella sostanza assai marcata: se il “saldaconto”
era qualcosa di non esplicitamente definito, sicche' l'interpretazione poteva orientarsi nel senso anzidetto, l'”estratto conto” non può che essere ciò che la legge definisce e regola come tale,
anzitutto all'articolo 119 del Testo Unico Bancario, oltre che agli articoli 1853 e 1857 c.c.. Dunque,
secondo l'articolo 119, “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”. La S.C.
è stata assai solerte nel riconoscere la portata della novità, a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore del testo unico bancario: “il saldaconto previsto dall'articolo 102 Legge Bancaria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente”; il primo è un “documento appositamente formato dalla banca per la finalità dell'articolo 102 Legge Bancaria e nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato”; il secondo, viceversa, “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso” (Cass., Sez. Un., 18 luglio 1994, n. 6707).
Attraverso detta ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno colto con la massima chiarezza la ratio ispiratrice della (allora) novità normativa, volta a soddisfare la “necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso”, giacche', al contrario, il vecchio
“saldaconto” “non consente alcun controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti”.
7 Allo stato, dunque, è un punto fermo che “l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente articolo 102 della Legge Bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'articolo 50 del T.U.B., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere” (Cass. 30 maggio 2017, n.
13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n. 12936). La facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 c.p.c., “anche in base all'estratto conto”, ossia ad “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”,
richiede la produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione. Da
ciò consegue che l'onere del convenuto in senso sostanziale di prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda, in tanto può esplicarsi, in quanto l'attore abbia a propria volta spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico:
fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione. Il che non accade ove la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dal citato articolo 50, laddove esso non contenga –
come nel caso che ci occupa – un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio. Solo se la banca ricorrente in monitorio avesse fondato la propria pretesa su estratti conto che – per riprendere le parole delle Sezioni Unite
citate poc'anzi – consentano un pieno “controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti”, l'opponente sarebbe stato nelle condizioni di poter prendere posizione, attraverso specifiche contestazioni riguardo alla pretesa azionata, contestazioni che, nel caso di specie, è
impossibile formulare in quanto non è dato conoscere quali siano stati i conteggi compiuti per giungere al saldo oggetto della pretesa creditoria. Grava sulla banca l'onere probatorio riguardo alla fondatezza della pretesa, documentando l'andamento del conto ed il lineare e corretto addebito degli interessi e degli ulteriori oneri contrattuali, fornendo così la piena prova della propria pretesa
(Cass. 6 giugno 2018, n. 14640) e consentendo all'opposto di muovere le proprie specifiche contestazioni in ordine al “conto” presentato dalla banca.
8 Violazione formale Come già riportato, ai sensi dell'art. 50 T.U.B. l'estratto conto, (deve essere)
certificato (come) conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata. Il
“saldaconto” prodotto è stato sottoscritto da soggetti non meglio identificati, solo nel cognome ma non nel nome in quanto riportato putato nel timbro ed in alcun altro modo ricavabile dal tratto grafico delle firme apposte. Non vi è alcun altro atto o documento allegato che attesti che agli
“ignoti” sottoscrittori sia stato dalla banca interessata attribuito il ruolo di dirigenti, così come voluto dall'art. 50 T.U.B., condizione anche questa necessaria affinché la “certificazione” del credito, nel caso che ci occupa del saldo conto, possa ritenersi conforme alle scritture contabili. Anche questo è
un elemento essenziale la cui mancanza priva, ab origine, la domanda di una condizione di accesso ed ammissibilità alla tutela monitoria.
Conseguenze relativamente alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto (anche) ai fini dell'eventuale provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che, ab origine, il provvedimento monitorio non poteva essere concesso per difetto dei relativi presupposti, non potendo attribuirsi ai documenti ex adverso prodotti il requisito della “prova scritta” riguardo all'esattezza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Di sovente, a fronte di analoghe contestazioni (si vedano le questioni di merito affrontate dalla citata S.C. di cui all'ordinanza n. 29577/2020), la banca, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione, provvede ad integrare la documentazione, recuperando in tal modo le originarie omissioni, e ciò al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In via preventiva, non essendovi altra opportunità difensiva per l'opponente dopo la costituzione dell'opposto, se non la comparizione alla prima udienza, occorre porsi, sin da subito, la questione sulla capacità “sanante” di eventuali integrazioni documentali, e cioè se queste possano consentire di sopperire all'originaria carenza, trasformando un provvedimento inconcedibile, e malgrado ciò
concesso, in un valido titolo esecutivo.
Sempre in via preventiva si osserva che, in tale ipotesi, mancherebbero le condizioni di cui all'art. 648
c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione qualora la prova venga offerta dalla banca in
9 sede di sua costituzione nel giudizio di opposizione a cognizione piena.
L'estratto conto certificato, ex art. 50 T.U.B., è prova adeguata e sufficiente per accedere al procedimento monitorio ma, in seguito all'opposizione il detto estratto conto perde le sue caratteristiche di “prova”, così come è a dirsi ad es. per una fattura commerciale, essendo in tale ipotesi la banca onerata, come già sopra detto (v. ex multis cit. Cass. 14640/2018) di dare piena prova della pretesa azionata.
La meritevolezza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione presuppone, innanzitutto, che lo stesso sia stato concesso nella piena sussistenza delle condizioni richieste, lasciando aperta la possibilità che solo dalle difese dell'opponente e dalle prove dallo stesso offerte dipenda la concessione o meno della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'eventuale integrazione documentale “probatoria” da parte della banca opposta, non è affatto prevista dal citato art. 648, risultando questa una inammissibile rimessione in termini per l'integrazione del ricorso monitorio, affatto prevista da alcuna norma del nostro ordinamento, salvo il disposto di cui all'art. 640 c.p.c. nell'ipotesi in cui, come quella che qui ci impegna, la domanda sia
“insufficientemente giustificata”, ipotesi questa che consente, in quella Sede sommaria,
l'integrazione probatoria prima ancora dell'emissione del decreto, destinato, al contrario, ad essere ritenuto inammissibile.
Ci si domanda allora se al Giudice del merito, a fronte di un provvedimento monitorio concesso inammissibilmente dal Giudice del sommario, sia precluso il nuovo esame del decreto sotto tale profilo prima di concedere l'immediata esecutività del decreto originariamente inammissibile ed inconcedibile. E' in tal caso evidente l'alterazione del contraddittorio che priverebbe la parte opponente finanche dei termini per poter esplicare le proprie difese su “nuovi” atti e circostanze per i quali non è stato messo per tempo nelle condizioni di difendersi.
Rientra nella disponibilità della parte sia la scelta del mezzo processuale da utilizzare per far valere un proprio diritto, sia le prove di cui servirsi per il suo accertamento, per cui, dall'una e dall'altra
10 delle facoltà discende un onere di diligenza che, qualora non adoperato, non può riversarsi sull'altra parte del rapporto contenzioso impedendo l'esercizio delle difese, anche per i tempi ed i momenti i cui le stesse vanno esplicate. In ragione di ciò ci si oppone preventivamente ad eventuali richieste di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, qualora questa sia ex adverso richiesta in virtù di nuova documentazione, o meglio di “prove” del credito affatto fornite in sede monitoria quale presupposto per la concedibilità del provvedimento, “prove” queste che hanno perso tali caratteristiche nel giudizio a cognizione piena, risolvendosi, in tal caso, in meri atti (dovuti)
di specificazione della domanda ex art. 163, comma terzo, nn. 4 e 5 c.p.c.
Nullità del ricorso monitorio per indeterminatezza
Già si è detto che la domanda monitoria e la documentazione a suo supporto non consentono all'opponente di poter prendere posizione, attraverso specifiche contestazioni, riguardo alla pretesa azionata, non risultando affatto dal saldo conto quali siano stati i conteggi compiuti per giungere al credito oggetto della pretesa monitoria. Tale omissione è rapportabile a quella prevista dall'art. 164 c.p.c. riguardo alla nullità della citazione qualora manchi l'esposizione dei fatti di cui al numero
4) dell'art. 163 c.p.c.. I “fatti” relativi all'accertamento dell'ammontare di una pretesa creditoria,
qualora questa sia variabile nel tempo e dipenda dall'applicazione di previsioni contrattuali,
costituisce un presupposto fondamentale della domanda in quanto mette nelle condizioni il convenuto (sostanziale) di poter alla stessa replicare con cognizione di causa. Non aver chiarito quali siano i fatti a fondamento della pretesa, che in un rapporto bancario altro non possono essere che l'andamento del rapporto e l'esatto sviluppo del saldo debitorio, non solo costituisce violazione della parte argomentativa della domanda, al punto tale da renderla nulla ex art. 164 c.p.c., ma anche,
come già sopra detto, priva della stessa “prova” il ricorso monitorio. Allo stato, pertanto, tale nullità
si concretizza nell'impossibilità per gli opponenti, convenuti sostanziali, di poter prendere posizione,
attraverso specifiche contestazioni, riguardo alla pretesa azionata, per la qualcosa la mancanza dell'estratto conto non soddisfa il requisito della specifica narrazione dei fatti contabili sottostanti.
In ragione di ciò gli opponenti si riservano ogni puntuale difesa nei concedendi termini previsti per il giudizio a cognizione piena una volta che verranno messi a conoscenza degli specifici fatti e
11 circostanze a fondamento della pretesa..
Illegittimità dell'importo ingiunto in quanto frutto di indeterminatezza del contratto di finanziamento sottostante
Il contratto di finanziamento versato in atti nel fascicolo monitorio indica il tasso di interesse nominale (TAN) e il tasso di interesse annuo effettivo globale (TAEG), mentre nessuna indicazione vi
è riguardo al tasso annuo effettivo (TAE) che tiene conto della capitalizzazione infrannuale degli interessi secondo il metodo del piano di ammortamento c.d. alla “francese” in regime di capitalizzazione composta, unilateralmente adottato dalla banca e non convenuto in contratto.
La pattuizione del solo tasso annuo nominale TAN senza la specificazione del regime di capitalizzazione adottato costituisce una incompleta pattuizione di interesse ed una deroga ai principi ordinari (art. 821, 1284 c.c.). Tutto ciò, senza il necessario esplicito consenso del mutuatario,
favorisce evidentemente la parte contrattuale forte (ossia la banca), che sceglie di adottare il metodo di ammortamento e il regime finanziario del calcolo degli interessi con abuso di posizione dominante,
sfruttando l'asimmetria contrattuale-informativa e violando le norme di buona fede, trasparenza,
nonché correttezza. Orbene, è noto che nei piani di ammortamento calcolati secondo il regime finanziario di capitalizzazione composta, gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e quindi anche su quella parte di capitale che non è ancora giunto a scadenza. La mancata pattuizione e specificazione della clausola degli interessi è causa di indeterminatezza del contratto, viola l'art. 1346 c.c. e dà luogo all'effetto sorpresa ex art. 1195 c.c., rappresentando, altresì, violazione del principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e, per l'appunto, degli obblighi informativi e di trasparenza ex art. 117 T.U.B. Da ciò, così come chiaramente evidenziato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, ne consegue la relativa censura (ex mutis Tribunale di Roma sent. n. 2188/2021, Corte
d'Appello di Campobasso sent. n. 412/2019, Tribunale di Campobasso sent. n. 528/2020, Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020, Tribunale di Brindisi 21/05/2021) e la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento adottando il regime della capitalizzazione semplice (Tribunale di Bari 11.11.2020
e Tribunale di Milano 30.10.2013). A tal proposito il Tribunale di Milano (sent. 30.10.2013) aveva stabilito che “Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" sono
12 nulle le clausole di determinazione degli interessi che non consentono una univoca applicazione perché non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità. (...) Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" la nullità della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità dell'intero contratto ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.”
Nel piano di ammortamento francese, sia a tasso fisso che variabile ancorché in capitalizzazione composta, si possono ravvisare diverse modalità di computo degli interessi, senza la cui indicazione il costo del finanziamento risulta indeterminato. Tanto risulta confermato anche dall'Arbitro
Bancario e Finanziario (Milano, n. 3569/2015) che, riguardo a questione analoga, ha ritenuto che:
“Tale piano non risulta espressamente definito 'alla francese', né ciò invero potrebbe assumere decisa rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento 'alla francese”. La mancata esplicitazione del regime finanziario composto e la base di calcolo dell'interesse o dell'alternativo regime finanziario semplice induce l'indeterminatezza dell'operazione, congiunta ad una pregnante opacità nella comprensione e consapevolezza dell'impegno assunto dal cliente che non può certo essere colmata dal riferimento terminologico all'ammortamento alla francese. Il dovere di informazione discende direttamente dall'art. 1337 c.c.
che sancisce la responsabilità del creditore reticente, tanto più che, trattandosi di contratti predisposti, si deve applicare la regola di semplice conoscibilità dell'art. 1341, comma 1, c.c. Né si possono trascurare gli obblighi di trasparenza che - nell'enforcement impresso da dottrina e giurisprudenza - si sostanziano, oltre che nel dovere di far conoscere, nel dovere di far comprendere.
Le S.U. della Corte di Cassazione, con sent.12276/2010, ha ribadito che, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”. Nel caso che ci occupa, la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi e del modello tecnico del piano di rimborso concordato consente di poter sviluppare diversi piani di rimborso alla
“francese”. Preme da ultimo osservare che, ovviamente, dall'impiego del regime composto nei
13 finanziamenti a rimborso graduale discende un importo della rata maggiore di quella riveniente dalla capitalizzazione semplice.
Per i motivi di indeterminatezza innanzi evidenziati, gli odierni opponenti rilevano la nullità delle condizioni applicate unilateralmente dalla banca, nulle ex artt. 1346 e 1418 cc., e richiedono disporsi
C.T.U. tecnico-contabile per l'esatta quantificazione del saldo dare/avere. Da ciò discende che è
insussistente, allo stato, anche l'ulteriore requisito della certezza del credito.
Invalidità/inefficacia delle fideiussioni rilasciate dai signori e Parte_1 Parte_2
L'azione proposta nei confronti dei fideiussori è fondata sulla garanzia dai medesimi prestata e contenuta nel contratto di finanziamento (art. 6). Tale atto, oltre ad essere privo di data certa è
affetto da nullità parziale ab origine. La concessione della fideiussione è stata redatta in base a formulari della banca creditrice, riportando le date della loro lavorazione ma non vi è certezza della data della sottoscrizione;
non risultando data accanto alla firma dei garanti senza che vi sia altro modo per poter individuare quale sia la data certa dell'atto.
Le dette fideiussioni sono poi affette da nullità parziale ab origine in quanto il rapporto fideiussorio
è stato regolato secondo il modello elaborato dall'ABI e trasmesso il 04/07/2003 con lettera prot.
3532 (all. 3), ma censurato dalla Banca d'IA e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per le ragioni di cui appresso.
Le garanzie fideiussorie richieste dalla Banca opposta hanno riprodotto le clausole di reviviscenza,
sopravvivenza e rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., tipiche del modello ABI di cui sopra.
Tali previsioni, per come sostenuto dalla Banca d'IA quale Ente di vigilanza (v. pag. 17 par. 96 del
Provvedimento n. 55/2005 all. 4), “…hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
“Dispone” pertanto il detto provvedimento della Banca d'IA che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
14 (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Gli effetti di tale censura sulle singole fideiussioni “a valle”, tra le quali rientrano quelle per cui è causa, sono delineati da Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994 secondo cui è “il <
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è – per vero – veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto”
Pertanto le fideiussioni rilasciate dai signori e sono affette da nullità Parte_1 Pt_2
parziale poiché frutto di intese vietate dall'art. 2 comma 2 lett. A) della L. 287/1990 in quanto risultano condizioni unilateralmente predisposte dalla banca senza essere state oggetto di negoziazione con il consumatore, in violazione, altresì, dell'art. 34 del D.Lgs. 206/2005.
La nullità di dette clausole preclude parzialmente la validità del contratto di fideiussione giacché il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2, 6 ed 8 dello schema ABI censurato da Banca d'IA è di per sé dato sufficiente, e cioè
idonea prova, per dare come acquisita l'illegittimità “a monte” la quale si estende, in via derivata al contratto di garanzia “a valle” stipulato tra la ed il singolo garante (Cass. civ. ord. n.29810 del CP_2
12/12/2017 e da ultimo Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994).
Tale orientamento è stato anche seguito dal Tribunale di Taranto secondo il quale la nullità di protezione, prevista dalla legge antitrust, investe per intero il contratto fideiussorio conforme allo schema ABI e dunque la nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte si estende all'attività
scaturente dall'intesa vietata, consistente nella fissazione di condizioni contrattuali volte ad impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale
(Trib. Taranto, sent. n. 2127 del 08/08/2019, Est. Calabrese).
La volontà della di stipulare il contratto di fideiussione si è principalmente fondata CP_2
15 sull'apposizione delle predette clausole in assenza delle quali il contratto di fideiussione non sarebbe stato stipulato. Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe la ragione per la quale l'istituto di credito, nonostante le prescrizioni emanate dalla Banca di IA, abbia comunque continuato a richiedere il rilascio di fideiussioni contenenti le clausole nulle. Per ultimo la Suprema Corte a S.U.
affrontando l'analisi sulle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportate in modo speculare nell'”intesa” e nei contratti di fideiussione sottostanti, ne ha confermato la nullità dell'uno e degli altri. Secondo Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994,
infatti: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.287
del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “.
Appare del tutto superfluo richiedere nuovamente in questa Sede, o in quella deputata ex art. 33
Legge 287/1990, stante l'arresto definitivo inerente la medesima questione di diritto, e cioè
l'illegittimità di tale “intesa” “a monte”, che l'adito Tribunale si pronunci nuovamente riguardo la stessa questione ben potendo l'accertamento limitarsi alla corrispondenza tra l'intesa a monte che ha veicolato il contratto a valle
I fideiussori oggi ingiunti non hanno avuto alcuna possibilità di proporre modifiche alle condizioni di garanzia sottoposte dalla banca per la sottoscrizione e anche tali comportamenti non negoziali rappresentano distorsioni della concorrenza (Cass. I civ. sent. 1/2/1999 n. 827).
Per effetto della eccepita nullità dell'art. 6 del contratto di finanziamento l'ingiunzione di pagamento rivolta ai fideiussori non ha alcun fondamento ex art. 1957 1^ comma. Né gli stessi fideiussori possono essere destinatari di altra intimazione visto che la morosità delle rate scadute è risalente, a dire della banca, a prima del 2017 ed alcuna intimazione giudiziale è stata inoltrata al debitore nel termine di sei mesi dalle suddette scadenze (art. 1957 1^ comma). Si contesta il ricevimento da parte dei fideiussori, ed anche dell'obbligato principale, della comunicazione del 29/12/2017 (all. 5
16 del fascicolo monitorio) alla quale non è allegata alcuna prova di ricevimento da parte dei predetti.
]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[− preliminarmente autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 924/2022 (R.G.
3245/2022) emesso da Tribunale di Taranto il 03/06/2022, notificato il 27/06/2022, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
− nel merito, respingere l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto e in diritto,
confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in denegato subordine, condannare gli opponenti in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza,
al pagamento in favore della della diversa somma che dovesse ritenersi di Controparte_1
giustizia all'esito dell'istruttoria;
− in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite oltre accessori come per legge.]
Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_1
[La in forza di contratto di cessione del credito concluso con la Controparte_1 [...]
in data 6/04/2022, è acquirente pro soluto del credito vantato da quest'ultima nei Parte_4
confronti delle odierne controparti ed oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. All. 1 - 2). TUTTO CIO' PREMESSO Con il presente atto e con il nominato difensore, la in qualità di cessionaria, si costituisce nel presente giudizio, chiedendo sin d'ora Controparte_1
l'estromissione dallo stesso della cedente nonché il rigetto della CP_2 Parte_4
proposta opposizione perché illegittima ed infondata per tutti i seguenti MOTIVI - MANIFESTA
INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE.
L'opposizione è manifestamente infondata e gravemente pretestuosa.
La società opponente non contesta di aver richiesto ed ottenuto un finanziamento di € 90.000,00
e non contesta neanche l'ammontare della pretesa invocata dalla banca a titolo di capitale e di
17 interessi, pari rispettivamente ad € 67.721,71 ed € 8.610,20 (al 24/11/2021), così come indicato nel ricorso monitorio e nel saldaconto ad esso allegato quale doc. n. 6.
A ben guardare gli opponenti limitano le loro argomentazioni a generici rilievi circa la ritenuta inidoneità probatoria del saldaconto, la asserita indeterminatezza del contratto di finanziamento per omessa indicazione del “TAE” e, ancora, la pretesa parziale nullità delle fideiussioni perché di contenuto corrispondente, si assume, allo schema predisposto dall'ABI.
La controparte contesta infine “il ricevimento da parte dei fideiussori, ed anche dell'obbligato principale, della comunicazione del 29/12/2017 (all. 5 del fascicolo monitorio) alla quale non è
allegata alcuna prova di ricevimento da parte dei predetti”.
Le avverse difese sono tutte palesemente prive di pregio, come è dimostrato tra l'altro dall'allegata comunicazione (v. all. doc. 5) inviata per conto della Società opponente in riscontro alla nota che qui si assume non ricevuta, contenente una proposta di definizione bonaria di plurime esposizioni debitorie.
Già tale evidenza comprova la pretestuosità dell'opposizione, del tutto priva di specifiche e fondate censure.
Gli opponenti invero non allegano l'illegittimità della pretesa, o l'erroneità della relativa quantificazione, limitandosi ad affermare che il contratto non conterrebbe tutti gli elementi necessari alla verifica del corretto computo degli interessi.
In realtà ogni necessario elemento è indicato nel contratto de quo e nei relativi allegati, tra cui il documento di sintesi, quindi la ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi e di CP_2
trasparenza ex art. 117 T.U.B. senza che possa validamente argomentarsi di “effetto sorpresa”, men che meno con le conseguenze sperate dalla controparte in merito al ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso legale.
Nel caso di specie nessuna indeterminatezza è configurabile atteso il comprovato e infatti non contestato accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, costituenti gli elementi contrattuali da cui
18 matematicamente discende l'importo delle rate indicate nel piano di ammortamento.
Anche le censure svolte in merito alla asserita nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri Cancellieri
sono del tutto prive di pregio.
E' infatti del tutto infondata l'avversa tesi secondo cui la mera analogia di contenuti, peraltro parziale, tra i contratti di fideiussione in esame e lo schema ABI renderebbe ipso facto nulli i primi,
con conseguente inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.
Tra le intese ABI e i contratti di fideiussione de quibus non sussiste alcun nesso di dipendenza funzionale o collegamento negoziale in senso tecnico, dunque è giuridicamente insostenibile la tesi,
propugnata da controparte, secondo cui un contratto validamente perfezionato possa subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità e della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi.
La nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI
per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali non può travolgere in alcun modo i contratti di fideiussione in cui, come in questo caso, non v'è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né risulta che tale deliberazione abbia vincolato la BNL nella contrattazione con gli odierni attori.
La recente giurisprudenza di merito (v. Tribunale Forlì, 25/03/2019, n. 265, Tribunale Treviso,
26/07/2018, n. 1623, Tribunale Spoleto, 14/03/2019, n. 197, Tribunale Benevento, 06/02/2017, n.
190) e di legittimità ha confermato i suddetti principi.
Vedasi tra le tantissime la sentenza della Corte di Cassazione n. 4175/2020, a tenore della quale è
accordata l'azione di nullità di un contratto di fideiussione a chiunque “abbia interesse,
processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso
19 il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”.
Nel caso di specie le intese ABI non sono minimamente confluite nei contratti di fideiussione sottoscritti dalle odierne controparti che, infatti, mai hanno allegato la circostanza, così come mai hanno dedotto, e men che meno dimostrato, di aver subito qualsivoglia pregiudizio correlato ad una fantomatica limitazione della libertà contrattuale e di concorrenza.
Conformemente ai richiamati principi, i contratti di fideiussione per cui è causa non potranno che ritenersi pienamente validi ed efficaci. La ragionevolezza e la coerenza dell'orientamento giurisprudenziale appena rappresentato sono ancor più evidenti alla luce della derogabilità pattizia del termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
Invero, la norma in esame non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e, per tale motivo, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti (inter alia Cass. 4 dicembre
2017, n. 28943; Cass. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245).
E' pacifico che l'art. 1957, comma 1, c.c. individua un termine di decadenza relativo all'azione spettante al creditore che può essere validamente derogato dalle parti, comportando solamente l'assunzione volontaria da parte del garante del maggior rischio insito nella persistenza della propria corresponsabilità patrimoniale oltre il termine semestrale.
Nel quadro dato, è, quindi, evidente che la deroga in parola, pattiziamente convenuta dalle parti,
non possa (e non debba) essere necessariamente ricollegata alla deroga che della disposizione è
stata “concordata” dall'ABI.
Tanto considerato, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, per poter eccepire un vizio del contratto di garanzia contenente una clausola che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c. sarebbe necessario che vi sia – come già rappresentato – un concreto (e documentato) nesso di dipendenza funzionale tra il contratto stesso e le intese ABI oltre ad un pregiudizio concretamente subito;
elementi mai allegati né provati dalle controparti e pacificamente insussistenti nella fattispecie
20 de qua.
In definitiva, l'opposizione è totalmente infondata ed andrà rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SULLA DEBENZA DELLA SOMMA INGIUNTA E SULLA CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA
ESECUZIONE DEL DECRETO OPPOSTO
Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, eccepito e argomentato e della documentazione versata in
Part atti, la pretesa creditoria della oggetto di cessione alla odierna concludente, deve ritenersi pienamente comprovata sia nell'an che nel quantum.
Viceversa, le eccezioni sollevate dagli opponenti, oltre ad essere insuperabilmente generiche e neanche vertenti su circostanze rilevanti ai fini del decidere, non sono in ogni caso fondate su prova scritta e rivelano senz'altro il carattere pretestuoso della spiegata opposizione, volta a evitare la formazione di un titolo esecutivo e a procrastinare sine die il pagamento delle somme dovute, non avendo gli opponenti neppure allegato la sussistenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione di pagamento, in aperta violazione dei principi che regolano il riparto dell'onere probatorio.
Si chiede quindi che venga autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.]
III.- Il D.I. opposto n. 924/2022 deve essere dichiarato nullo secondo i principi di diritto contenuti nella ordinanza colla quale il 19 maggio 2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Il giudizio di opposizione a D.i., come già rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, ha un oggetto duplice e composito in quanto investe di diritto il giudice sia della cognizione sulla validità del Decreto monitorio sia della cognizione della fondatezza della domanda di condanna proposta dal ricorrente e successivamente opposto.
Il creditore opposto si presenta davanti al giudice della opposizione forte dell'accoglimento della
21 sua domanda contenuta nel D.I. e ne chiede istituzionalmente la conferma a fronte della opposizione dell'ingiunto.
L'art. 653 cpc, sotto la rubrica “rigetto o accoglimento parziale della opposizione” così infatti dispone dal 21 aprile 1942 a tutt'oggi: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva.”
Ne consegue che in caso di rigetto della opposizione la lex specialis che disciplina la res in iudicio deducta, ovverosia il rapporto giuridico detto in causa, è esclusivamente il decreto ingiuntivo.
Siffatta interpretazione è corroborata dal comma secondo del medesimo art. 653 cpc che dispone:
“Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza,
ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”
Quindi in caso di rigetto della opposizione tutto il rapporto giuridico è disciplinato dal decreto ingiuntivo che diviene lex specialis tra le parti, mentre in caso di accoglimento parziale della opposizione ( o di rigetto parziale della opposizione che ha lo stesso significato complementare
)tutto il rapporto giuridico è disciplinato dalla sentenza del giudice della opposizione, lex specialis del rapporto tra le parti.
Alla cognizione obbligatoria della validità del D.I. opposto, e quindi della esistenza di eventuali cause di nullità, si cumula la cognizione della fondatezza della domanda di condanna, non potendo il giudice della opposizione limitarsi a dichiarare nullo il D.I. senza pronunciare sulla fondatezza della domanda di condanna.
Nessuna contraddizione è configurabile, essendo la valutazione di nullità propria di un atto giuridico,
e quella di fondatezza propria di una domanda giudiziale.
Ne consegue che è ben possibile un esito composito della opposizione che veda la declaratoria di nullità del D.I. per vizi suoi propri e l'accoglimento della domanda di condanna rivelatasi fondata.
22 IV.- Giova rilevare che non sembrino esistere Leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge che comminino la nullità per il cd sistema di ammortamento francese.
Parte opponente non sembra infatti aver prodotto le Gazzette Ufficiali della Repubblica IAna
contenenti Leggi, Decreti Legge o Decreti Legislativi che comminino la nullità de qua.
Al contrario il metodo di ammortamento secondo il sistema cd francese sembrerebbe produrre effetti favorevoli al mutuatario.
La restituzione rateale è infatti estranea tanto agli essentialia negotii che ai naturalia negotii.
L'art. 1819 c.c., sotto la rubrica “restituzione rateale”, così dispone dal 21 aprile 1942 a tutt'oggi:
“Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze,
l'immediata restituzione dell'intero”.
La restituzione rateale rientra pertanto negli accidentalia negotii, dovendo essere frutto di apposita pattuizione esplicitata normalmente nel c.d. piano di ammortamento, mancando la quale la regola generale consente al mutuante di chiedere alla scadenza la restituzione dell'intera somma mutuata.
Tanto è fatto palese dall' art. 1817 c.c. che, sotto la rubrica “termine per la restituzione fissato dal giudice”, così dispone: “Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice avuto riguardo alle circostanze.”
Il termine finale per la restituzione delle cose mutuate è così necessario nel contratto e, nel silenzio delle parti, viene stabilito dal giudice adito da una di esse.
Ne consegue che il termine finale rappresenta uno degli “essentialia negotii”, la rateazione rappresenta uno degli “accidentalia negotii” rimessa all'autonomia negoziale delle parti, e si sostanzia in un frazionamento del credito in tante partizioni ognuna dotata di rilevanza e dignità
autonoma, tanto da essere ex art. 1819 cc ( “Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose
23 mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero”) sufficiente a provocare la perdita del beneficio del termine e l'obbligo di restituire immediatamente l'intero, proprio come dispone l'art. 1186 del codice civile.
La restituzione rateale del danaro mutuato fa si che la sorte capitale fruttifera ( il cd montante nel lessico contabile della ragioneria ) si riduca progressivamente in relazione alle rate pagate e, pertanto,
divenga parallelamente produttiva di un minor importo a titolo di interesse corrispettivo, costituente il compenso per il godimento della somma data a mutuo.
Così, ad esempio, se la sorte capitale è 100, dopo aver pagato la prima rata di sorte capitale pari a 5,
il montante fruttifero non sarà più 100 ma 95, e così progressivamente, pagata l'ulteriore rata di 5 il montante fruttifero non sarà più 95 ma 90; e dopo aver pagato l'ulteriore rata di 5 il montante fruttifero oggetto di godimento concesso al mutuatario sarà pari non più a 90 ma ad 85 e così via.
Diminuendo progressivamente l'ammontare del montante per effetto dei pagamenti rateali,
diminuisci progressivamente anche l'ammontare degli interessi da pagare: un capitale di 100 produce nell'unità di tempo un interesse maggiore di quanto ne produca un capitale di 90, ovverosia lo stesso originario dopo però il pagamento di due rate da 5.
Questo spiega perché esaminando un qualunque piano di ammortamento cd alla francese si nota la progressiva diminuzione della cd quota interessi nell'importo costante della rata, diminuzione dovuta proprio alla progressiva riduzione della capacità fruttifera della sorte capitale determinata a sua volta dalla riduzione prodotta dal pagamento delle rate.
Si comprende così perché mai non esistano Leggi o atti aventi forza ed efficacia di Legge che comminino la nullità della clausola contrattuale che stabilisca la restituzione rateale ( consentita in generale dall' art. 1819 c.c. ) secondo il c.d. metodo francese.
24 Si comprende così perché non esistano sentenze della Corte Costituzionale emesse nel rispetto dei requisiti di cui all' art. 136 della Costituzione della Repubblica IAna ( le uniche sentenze che nell'ordinamento giuridico vigente possono modificare le Leggi e gli atti aventi forza ed efficacia di
Legge) che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1819 c.c. nella parte in cui consente alle parti di disporre la restituzione rateale sia della sorte capitale che degli interessi.
Si comprende così perché non esistano sentenze della Corte Costituzionale emesse nel rispetto dei requisiti di cui all' art. 136 della Costituzione della Repubblica IAna ( le uniche sentenze che nell'ordinamento giuridico vigente possono modificare le Leggi e gli atti aventi forza ed efficacia di
Legge) che abbiano rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1819 c.c. se interpretato nel senso di consentire che la restituzione avvenga con rate comprensive sia della sorte capitale e sia della quota interessi.
Mediante la progressiva riduzione del cd montante ottenuta con il pagamento della quota capitale inglobata nella rata, si riduce il debito per interessi corrispettivi che vengono maturati da una sorte capitale fruttifera via via in progressiva riduzione e, di conseguenza, si evita l'effetto pernicioso di renderla in toto produttrice di interessi sino alla scadenza finale.
Ovviamente il pendant di tale modalità estintiva è data dalla perdita per il mutuatario della intera disponibilità della somma mutuata per tutta la durata del mutuo, dovendo egli progressivamente restituirne una quota, appunto la cd quota capitale inclusa in ognuna delle rate del piano di rimborso rateale ex art. 1819 cc, e vedendo così gradualmente ristretta la facoltà di godimento sulla somma oggetto del prestito.
Tornando all'esempio, dopo il pagamento della prima rata di 5, il godimento della sorte capitale avrà
ad oggetto non più 100 ma 95.
Insomma il risparmio di spesa per interessi prodotto dal sistema di ammortamento cd francese ha
25 come pendant la riduzione progressiva del godimento sulla sorte capitale, onde non può dirsi gratuita.
Peraltro una soluzione parzialmente diversa neppure potrebbe ritenersi illecita:
“III.- Queste essendo le pattuizioni negoziali che determinano la c.d. obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, il Collegio osserva che la regola legale che disciplina l'obbligazione del pagamento degli interessi, accessoria rispetto alla obbligazione principale di pagamento o restituzione di una somma per sorte capitale, è dettata dall'art. 821 comma 3 cpc, in forza del quale
“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”.
Avendo il mutuatario ricevuto in unica soluzione l'erogazione di una somma (nel caso di specie euro
500.000,00) è conseguenza naturale che, nei primi periodo di durata del piano di ammortamento,
con una sorte capitale fruttifera così elevata l'ammontare degli interessi maturati a debito (i “frutti civili” di cui all'art. 821 comma 3 cc) sia sua volta molto elevato
Ne consegue che i primi tempi di attuazione del contratto il mutuatario si trova esposto ad un notevole debito per interessi corrispettivi, rappresentanti la obbligazione sinallagmaticamente legata al godimento della sorte capitale erogata a mutuo, essendo tale contratto, si, giuridicamente unilaterale, in quanto si perfeziona con la dazione della somma mutuata, ma economicamente oneroso e ad attribuzioni patrimoniali corrispettive, nozione, questa, coniata dalla dottrina per rendere compatibile la onerosità economica con la realtà giuridica del contratti ad efficacia reale,
in cui la prestazione di una parte – l'alienante – consiste nella manifestazione del consenso traslativo del diritto reale immobiliare, e che, come tali, non possono definirsi contratti “a prestazioni corrispettive” in quanto dall'atto negoziale non sorgono contestuali obbligazioni contrapposte a carico delle parti, poiché alla produzione immediata dell'effetto traslativo del diritto reale sulla res
(la c.d. prestazione dell'alienante) sorge a carico dell'acquirente la obbligazione di pagamento del corrispettivo (pretium)..
26 A questa verità fattuale ed alla natura giuridica del negozio risponde la tecnica contrattuale di prevedere nelle prime rate del piano di ammortamento la sola componente interessi, onde consentire l'estinzione della ingente obbligazione di pagamento degli interessi, sensibilmente elevata i primi tempi di attuazione, e successivamente sempre più degradante man mano che il mutuatario,
restituendo le quote della sorte capitale ricevuta a mutuo, vede progressivamente ridursi anche l'ammontare della obbligazione accessoria del pagamento degli interessi.
Questa tecnica è propria del c.d. mutuo a rata costante, o “alla francese”, in cui l'importo della rata
è sempre eguale, ma cambia la composizione, essendo prevalente nelle prime rate la quota interessi che è via via decrescente man mano che nella rata inizia a comparire la quota capitale con consequenziale efficacia progressivamente estintiva della obbligazione restitutoria della sorte capitale.
Ripudiando questa tecnica il mutuatario dovrebbe corrispondere rate decrescenti, con importi assai elevati all'inizio del piano di ammortamento, dovendo comprendere non solo la quota degli interessi maturati in misura ingente a causa della pressocchè intatta sorte capitale erogata a mutuo, ma anche una quota di sorte capitale in restituzione.
Di tal chè la tecnica di ammortamento del mutuo a rate costanti (c.d. alla francese), risponde innanzitutto alla realtà giuridica del negozio di mutuo e della produzione degli interessi corrispettivi
, ma anche ad un rilevante interesse del mutuatario, che diversamente dovrebbe corrispondere all'inizio dell'attuazione del piano di rimborso rate di notevole importo (cd ammortamento all'americana)
IV.- Ad avviso del Collegio siffatta tecnica negoziale non incontra divieti normativi, in quanto interviene a disciplinare la materia del tempo di adempimento delle obbligazioni, rimessa autonomia delle parti di cui all'art.1322 cc sia in tema di contratti ad efficacia reale, come dispone l'art.1498
cc, sia in tema di contratti ad efficacia meramente obbligatoria, come dispone l'art. 1183 cc.
27 Così, ad esempio, non si è mai dubitato della liceità della clausola del contratto preliminare di vendita immobiliare in cui si preveda che il promettente acquirente debba corrispondere l'intero corrispettivo prima della stipula del rogito e, pertanto, della esecuzione della “prestazione” del promittente venditore , consistente nella prestazione del consenso traslativo del diritto reale.
Così come non si è mai dubitato della possibilità di pattuire in un rogito di compravendita l'ipotesi contraria, e, segnatamente, l'adempimento della obbligazione dell'acquirente in epoca successiva al trasferimento in proprio favore del diritto reale.
In difetto di divieti normativi espressi le parti sono così libere di determinare i tempi di adempimento delle rispettive obbligazioni.
E così nel contratto di mutuo, accertato l'ammontare della obbligazione restitutoria del mutuatario,
pari alla intera sorte capitale ricevuta a mutuo, e l'ammontare degli interessi dovuti a titolo di obbligazione corrispettiva, determinabile ex art. 1346 cc nel caso di specie con ricorso ai criteri di cui all'art. 4 del contratto, nulla vieta che il mutuatario si obblighi ad adempiere nella prima fase del piano di ammortamento in via esclusiva o prevalente la seconda delle obbligazioni, quella di corresponsione degli interessi corrispettivi, rispetto alla prima, avente ad oggetto la restituzione della sorte capitale.
Si tratta solo di una disciplina negoziale diretta a regolamentare una materia che, in difetto di norme imperative o principi di ordine pubblico, è riservata alla autonomia dei soggetti di diritto di cui all'art. 1322 cod,.civ., ed in cui può legittimamente derogarsi anche alla regola meramente dispositiva di cui all'art. 821 comma 3 cod.civ., atteso che nel contratto di mutuo, essendo fissato il termine finale per l'adempimento della obbligazione restitutoria a carico del mutuatario , risulta ex ante certo nell' an e nel quantum il godimento che questi potrà trarre dalla conseguita disponibilità
della sorte capitale erogatagli, e, pertanto, è più che lecito stabilire, ai sensi dell'art. 1183 cc, che egli adempirà alla sua obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi quando ancora la
28 frazione temporale che segna il godimento della sorte capitale erogatagli, fatto costitutivo a fondamento della obbligazione del pagamento degli interessi ex art.821 comma 3 cc, non si sia perfezionata, dovendosi tuttavia necessariamente perfezionare nella successiva e progressiva esecuzione del piano di rimborso del mutuo
Esattamente come è lecito che il promittente acquirente per espressa previsione pattizia in deroga all'art.1498 cc, adempia integralmente alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo prima della prestazione del consenso traslativo da parte del promittente venditore, e, quindi, prima del perfezionamento del trasferimento del diritto reale in proprio favore.
L'ammortamento c.d. “alla francese”, ovverosia a rata costante con prevalenza nella quota interessi nella prima fase del piano di rimborso, non solo non è attinto da alcuna causa di nullità, ma dimostra di perseguire un apprezzabile interesse dello stesso mutuatario nel contenere l'importo, altrimenti elevatissimo, delle prime rate del piano, qualora comprendano non solo gli interessi maturati dall'intera sorte capitale erogata, ma anche una quota di questa. L'accettazione espressa della tecnica di ammortamento , nell'ambito di un atto pubblico rogato da notaio, rende così infondati i relativi motivi di reclamo.”( così il Tribunale di Taranto nella ordinanza collegiale emessa il 15
novembre 2011 nel procedimento n. 3669/2011 R.G.Tribunale di Taranto;
dott. G. Coccioli
Presidente e dott. C.Casarano Giudice, con il dr Alberto Munno relatore ed estensore).
V.- Il contratto di finanziamento intercorso tra le parti è stato stipulato con il tasso fisso ed invariabile,
onde l'allegato piano di ammortamento rende immediatamente e facilmente conoscibile il costo complessivo.
Par Non è l' che determina l'ammontare della rata, ma questa a determinare ( insieme agli altri elementi rilevanti previsti dalla legge ) l' Pt_7
29 Il cliente può semplicemente paragonare l'ammontare della rata con quella offerta da altre aziende di credito concorrenti e comprendere quale sia la più conveniente per i propri interessi.
Ugualmente i costi accessori appaiono indicati e, a seguito dell'ordinanza emessa il 21 maggio2021,
l'attore non ha saputo indicare costi ulteriori rispetto a quelli riportati in contratto suscettibili di accrescere il c.d. costo del credito e, di conseguenza, rendere inveritiero l' Pt_7
L'attore contesta infatti una sorta di inganno che avrebbe subito per effetto della presunta erroneità
dell' Pt_7
L'inganno è tuttavia da escludere sulla base della facile conoscibilità delle condizioni e del costo complessivo del credito, paragonato con offerte similari: ciò che il consumatore può e deve fare oggetto di indagine comparativa è l'ammontare delle prestazioni che si obbliga a rendere, prima tra tutte il tasso dell'interesse corrispettivo, facilmente comparabile tra i vari operatori finanziari presenti sul mercato.
L'Art. 116 del D.L.vo n. 385/1993, sotto la rubrica “pubblicità”, così dispone:
“1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari.”
La pubblicità precede la fase di trattativa precontrattuale e la stipula eventuale del contratto bancario,
e realizza una funzione promozionale che rende la banca in nulla dissimile da altri operatori
30 commerciali, tutti essendo impegnati a conquistare quote di mercato proponendo ai potenziali clienti condizioni economiche offerte come più vantaggiose di quelle dei concorrenti.
Par L' è così il protagonista della fase pubblicitaria in cui la banca si rivolge ad una pluralità
indeterminata di potenziali clienti cercando di convincerli che le condizioni economiche offerte saranno le più convenienti del settore.
Occorre leggere con molta attenzione le norme giuridiche.
L'art. 117 comma 4 del DLvo n.385/1993, entrato in vigore il 01 gennaio 1994, disponeva e dispone tutt'oggi:
“ I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Ed il successivo comma 6 del medesimo art.117:
“ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
La nullità può pertanto derivare solo dal fatto che le condizioni in concreto applicate siano deteriori
Par rispetto a quelle promesse;
essendo l' un dato meramente riepilogativo del costo complessivo del credito risultante dal negozio, sarà sufficiente al cliente verificare che le obbligazioni assunte siano state contratte alle medesime condizioni di quelle offerte, comparando le spese prospettate con quelle effettivamente applicate e, soprattutto, il tasso prospettato con quello stabilito in contratto.
Fatto questo con l'impiego della ordinaria diligenza richiesta nella vita dei traffici ed al cui esercizio
è subordinata la c.d. tutela ordinamentale, per il cliente non vi sarà più alcuna possibilità di inganno.
31 Non è casuale che non sembrino esistere norme di legge, decreto legge o decreto legislativo o di altri atti aventi forza ed efficacia di legge secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica
IAna e delle Leggi Costituzionali di cui all' art. 138 della Costituzione medesima che prevedano la nullità del contratto in caso di omessa menzione dell' Pt_7
Se, pertanto, l'omessa menzione dell' non è prevista dalla Legge come causa di nullità, a Pt_7
Par fortiori non può avere conseguenze simile l'ipotesi minore che si verifica quando l' è riportato in contratto ma non corrisponde a quello effettivo derivante dal calcolo delle prestazioni e delle spese gravanti sul cliente che siano nel contratto esplicitamente pattuite e la ragione è semplice, ben potendo
Par il cliente attingere i c.d. dati base di cui l' è meramente riepilogativo, onde la sua difformità può
agevolmente essere ricondotta in una ipotesi di “errore materiale” della che non ha CP_2
conseguenze negative per il cliente le cui prestazioni ed obbligazioni sono riportate nel regolamento di interessi contenute nel documento contrattuale.
Il successivo comma 7 dispone ( dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del DLvo n. 218/2010) :
“ In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”
Come fatto palese dalla semplice lettura del comma 7 della Delibera C.I.C.R., per il caso di carenza di previsioni contrattuali non viene comminata alcuna nullità che invece è riservata alle sole ipotesi individuate nel comma 6 della predetta Delibera:
32 “ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
La norma evidenzia così la contraddittorietà delle tesi illustrate dall'attore: se viene omessa
Par l'indicazione dell' non solo non vi è nullità alcuna comminata dalla legge, ma neppure ricorre l'ipotesi di integrazione sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 117 se il contratto privo di I.S.C. riporti comunque le condizioni economiche del rapporto contrattuale ( tasso di interesse corrispettivo, spese
Par e costi ) di cui l' ha funzione meramente riassuntiva.
Par Quindi l'ipotesi più”grave” ( omissione dell' ) è priva di conseguenze, mentre quella minore (
ISC diverso da quello effettivo per errore materiale di calcolo della ) sarebbe sanzionata con CP_2
una nullità che la legge non prevede affatto;
manifesta illogicità che evidenzia ex se l'erroneità delle tesi, tutte di natura interpretativa e completamente prive di sostegno normativo, che vorrebbero
Par derivare dalla errata indicazione dell' tali conseguenze.
VI.- Tanto la quanto i fideiussori e Parte_1 Parte_1
conoscevano molto bene il regolamento negoziale contenuto nel contratto di Parte_2
finanziamento della somma di euro 90.000,00 stipulato con la ove Parte_4
hanno sottoscritto anche il piano di ammortamento articolato in 84 rate mensili consecutive di importo costante pari ad euro 1234,05 cadauna in scadenza dal 09 maggio 2015 al 09 aprile 2022.
E' un tipico ammortamento a rata costante che ha le caratteristiche esaminate al paragrafo IV, con la progressiva riduzione del montante di euro 90.000,00 per effetto dei pagamenti progressivi delle rate,
e, di conseguenza, con la progressiva riduzione della quota interessi inglobata nelle rate per la ridotta capacità fruttifera del montante.
L'art. 1218 cc, sotto la rubrica “responsabilità del debitore”, così dispone: “Il debitore che non
33 esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
A sua volta l'art. 2697 cc, sotto la rubrica “onere della prova”, così dispone: “1.- Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2.- Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
In forza del combinato disposto degli articoli 1218 e 2697 cc incombeva sulla debitrice
[...]
e sui di lei fideiussori e provare Parte_1 Parte_1 Parte_2
di aver adempiuto l'obbligazione derivante dal finanziamento ricevuto mediante la allegazione dei pagamenti effettuati a norma di piano di ammortamento e la produzione delle relative quietanze e,
successivamente e per effetto di tale prova, evidenziare l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria vantata dalla opposta cessionaria del credito sorto originariamente in favore della . CP_3
Nessuna allegazione e prova è stata resa da parte opponente ai sensi delle predette norme di legge.
VI.- Gli opponenti hanno dedotto la nullità dell'art. 7 del contratto di finanziamento laddove sancisce la deroga al disposto dell'art. 1957 cc e la permanenza della obbligazione di garanzia dei fideiussori anche dopo lo spirare del termine di sei mesi imposto dalla predetta norma al creditore per l'esperimento delle azioni a carico del debitore principale.
Gli opponenti deducono la nullità del patto in quanto mera riproduzione dell'art. 6 dello Schema
A.B.I. che esonera la dal rispetto dell'onere di perseguire il debitore entro 6 mesi dalla CP_2
scadenza della obbligazione principale per conservare la garanzia contro il fideiussore.
L'art. 1957 cc appare derogabile dall'autonomia privata in quanto la tutela del fideiussore è comunque assicurata dalla maggiore ampiezza dell' art. 1953 del codice civile che dispone: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle
34 eventuali ragioni di regresso nei casi seguenti: 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
Ne consegue che verificatasi la scadenza del debito garantito, il fideiussore, anche quando abbia pattiziamente esonerato il creditore dalle incombenze di cui all' art. 1957 cc, può agire immediatamente contro il debitore per chiedergli la liberazione o idonee garanzie in caso di escussione della fideiussione.
La vera tutela del fideiussore è così contenuta nell'art. 1953 cc che sopravvive anche nei casi in cui l'art. 1957 sia stato pattiziamente derogato con la clausola tacciata di invalidità degli opponenti.
Inoltre l'art. 1957 cc appare una deroga in melius per il fideiussore rispetto al regime dei “limiti della fideiussione” di cui all'art. 1941 cc, secondo cui: “1.- La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. 2.- Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. 3.- La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.”
Ne consegue che, se non esistesse l'articolo 1957 cc, scaduto il termine apposto alla obbligazione sia il debitore principale sia il fideiussore sarebbero obbligati in solido nei normali limiti della prescrizione estintiva del diritto del creditore.
La deroga all'art. 1957 cc sancita nell'art. 6 del modello A.B.I. non fa altro che ristabilire tra debitore principale e fideiussore quella uguaglianza e parità di trattamento propria della obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1944 cc (“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.”
Poiché alla scadenza della obbligazione principale inizia il termine di prescrizione, lo stesso dovrebbe accadere per la obbligazione del fideiussore ex art. 1941 cc;
tuttavia l'art. 1957 cc deroga in melius per il fideiussore in quanto sottopone l'azione del creditore verso il fideiussore a decadenza.
Il patto contrattuale che elimina tale termine di decadenza non fa altro che riportare il fideiussore alla condizione naturale legale prevista dall'art. 1941 cc, equiparandolo al debitore principale come dispone la predetta norma.
Ne consegue che la deroga all'art. 1957 cc non è vessatoria o espressione di prevaricazione contrattuale in quanto ristabilisce le condizioni sancite nell'art. 1941 cc e lascia intatto il potere attribuito dall'art. 1953 cc al fideiussore.
35 VII.- Alla declaratoria di nullità del D.I. n. 924/2022 deve così seguire l'accoglimento della domanda di condanna proposta dalla opposta quale cessionaria del credito sorto in favore della originaria finanziatrice . CP_3
VIII.- In ragione del parziale accoglimento della opposizione sussiste una ipotesi di soccombenza parziale che giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che devono gravare sugli opponenti in solido per la restante parte di 2/3 secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della opposizione dichiara la nullità del D.I. n. 924/2022 e lo revoca per ogni effetto e conseguenza di legge;
b) accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 Parte_1
e, in solido con essa, e , al pagamento in favore
[...] Parte_1 Parte_2
di essa della somma di euro € 67.721,71 per sorte capitale oltre interessi come CP_1
liquidati in D.I. , pari ad € 8.610,20 al 24/11/2021 e i successivi tutti;
c) liquida le spese e competenze di lite in complessivi euro 480,00 per borsuali, euro 6900,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
compensa per 1/3 le predette spese e competenze, e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte di 2/3 in favore della . Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 05 maggio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
36
37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
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