CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3840/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1519/2021 del Tribunale di Napoli emessa il 15.02.2021 e pubblicata il 17.02.2021, pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Giugliano (NA), alla Via G. Di Vittorio
[...] P.IVA_1
n. 111, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
, (c.f. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona P.IVA_3
1 del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4052/2015, emesso l'8.07.2015 e notificato il 17.07.2015, il Tribunale di
Napoli ingiungeva all' di pagare alla Controparte_1 [...]
quale impresa provvisoriamente Parte_2 accreditata presso il la somma di € 24.851,17, oltre interessi e spese della procedura CP_2 monitoria, a titolo di differenza dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie - rientranti nella branca di “patologia clinica” – erogate dal , in virtù del relativo contratto stipulato il Parte_1
27.12.2013 ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92.
Parte Con atto di citazione del 23.09.2015, l' proponeva opposizione deducendo:
-l'applicazione della Regressione tariffaria unica, pari a 6.341,46 €, per superamento del tetto di spesa, come da deliberazione dell' n. 930 del 3.10.2014, di recepimento dei tavoli Parte_4
Tecnici del 31.03.2014 e del 22.07.2014;
-che la somma effettivamente dovuta, pari a € 18.368,28, era subordinata ai sensi dell'art. 7, comma
5 del contratto, all'emissione da parte del centro opposto di una nota di credito pari alla somma di €
6.341,46;
-la non debenza degli interessi moratori.
Si costituiva il 21.04.2016 la società opposta che, resistendo all'avversa opposizione, contestava le Parte eccezioni sollevate dall' e, in particolare, l'applicazione della RTU, ritenuta illegittima in quanto fondata su dati errati. Nello specifico, la società eccepiva l'erronea classificazione della struttura EMOTEST identificata con cod. 022026, in fascia D anziché in fascia C, come disposto Parte con la deliberazione n. 930/14. Secondo il Centro opposto, tale erronea collocazione, avrebbe Cont inficiato la correttezza del dato utilizzato per la determinazione della .
Con ordinanza emessa in data 18.11.2016 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., il Tribunale ingiungeva Parte alla il pagamento immediato della somma di € 18.368,28, oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, come richiesti, e spese di lite.
2 Nel corso del giudizio, con sentenza n. 3063 del 22.05.2018 il Consiglio di Stato annullava la detta Parte Deliberazione della con cui era stata determinata la percentuale di Regressione Tariffaria
Unica (RTU) da applicare agli esercizi 2013 e 2014, posta a fondamento dell'opposizione proposta Parte Parte dalla A seguito di tale decisione, l' adottava la Deliberazione n. 697 del 6.06.2018, che reiterava il contenuto della deliberazione annullata, riproponendo l'applicazione della RTU.
Avverso tale nuovo provvedimento veniva proposto ricorso per annullamento innanzi al TAR
Campania; il giudizio di opposizione veniva sospeso il 24.10.2019 su istanza di entrambe le parti costituite ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al giudice amministrativo.
Parte Il TAR Campania, con sentenza n. 1228 del 23.03.2020, annullava anche la Deliberazione
n.697/2018, confermando l'illegittimità dell'applicazione della RTU in quanto la struttura Emotest era stata indebitamente collocata nella fascia D e, conseguentemente, non aveva partecipato alla determinazione del valore medio della prestazione riferito alla fascia C.
Successivamente, l' adottava la Deliberazione n. 940 del 16.07.2020, con cui Parte_4 procedeva alla rideterminazione dei saldi finali per la relativamente Parte_5 agli anni 2013 e 2014, confermando, tra l'altro, la medesima regressione tariffaria già oggetto di contestazione, per un importo pari a € 4.055,59 riferito alla struttura opposta.
La società opposta riassumeva il giudizio con ricorso depositato il 12.06.2020.
Parte Con note per la trattazione scritta, l' depositava in data 9.09.2020 la deliberazione n.
940/2020.
Con successiva nota scritta del 23.09.2020, il eccepiva la tardività e Parte_1
l'inapplicabilità della predetta delibera di determinazione della RTU, rilevando come essa fosse stata adottata in esecuzione di precedenti delibere già annullate dalla giustizia amministrativa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale la disapplicazione della medesima deliberazione, mediante accertamento incidentale.
Con sentenza n. 1519/2021 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall' , revocava il decreto ingiuntivo opposto, confermava l'ordinanza ex art. 186 Parte_6 ter c.p.c. e condannava l' al pagamento del residuo importo di 2.427,30 € (a Parte_6 fronte dell'importo complessivo di 20.795,58 €) a titolo di saldo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie erogate nel 2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, come da contratto. Compensava in
3 Parte misura di 1/3 le spese di lite e condannava l' al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'avvocato della parte opposta dichiaratosi anticipatario.
Parte In particolare, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione dell' in merito all'applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) nella misura del 4,01%, pari alla somma di 4.055,59 €, come determinata con la deliberazione n. 940 del 16.07.2020, adottata soltanto a seguito delle decisioni del competente Tavolo Tecnico nella seduta del 18.06.2020 e successivamente all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato e del con sentenze nn. Controparte_4
3063/2018 e 1228/2020, delle precedenti deliberazioni n. 930/2014 e 697/2018 aventi il medesimo oggetto. Riteneva, infatti, il Giudice di primo grado che tale ultima deliberazione non fosse stata annullata (pur se impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato) e, in quanto atto amministrativo, non potesse essere disapplicata dal giudice ordinario, essendo la valutazione della sua legittimità riservata esclusivamente alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 15.09.2021, deducendo:
[...]
1) l'illegittimo esercizio del potere autoritativo da parte della P.A., essendo la deliberazione n.
940/2020 stata adottata a notevole distanza di tempo dall'esercizio in oggetto, nonché dopo l'annullamento di due precedenti atti di identico contenuto;
2) l'erronea affermazione del giudice di primo grado in ordine alla presunta impossibilità di disapplicare l'atto amministrativo in sede civile, nonostante i presupposti per l'accertamento incidentale della sua illegittimità.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare, se del caso anche previa disapplicazione della Delibera n. 940/2020 ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. Parte_4
2248, art. 5, All. E, l'opposizione formulata dall' , in persona del l.r.p.t., in quanto Parte_4 infondata in fatto ed in diritto;
e per l'effetto 2) Confermare il D.I. n. 1519/2015 del Tribunale di
Napoli; 3) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di non poter disapplicare la Deliberazione indicata al capo che precede ovvero nell'ipotesi in cui non sia risultato ancora definito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della predetta pregiudiziale definizione;
4) Sempre in via subordinata, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'
[...]
in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, Parte_4 condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.
231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
5) Con condanna a spese, diritti ed
4 onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Parte Con comparsa depositata l'11.01.2022 si è costituita in giudizio l' che ha resistito ai motivi di doglianza, sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure. In particolare, ha ribadito la legittimità della deliberazione n. 940/2020, con la quale è stata confermata l'applicazione della Regressione Tariffaria Unica (RTU) nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate operanti nella Branca di Patologia Clinica per gli anni 2013 e 2014. Detta delibera è stata infatti adottata in esito alle determinazioni assunte dal competente Tavolo Tecnico, convocato in data
3.06.2020 e 18.06.2020, a seguito delle pronunce di annullamento dei precedenti provvedimenti adottati dall' . Controparte_1
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo inerente alla tardività del provvedimento di determinazione della regressione tariffaria, di cui alla delibera n. 940/2020, è infondato in quanto, come più volte affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4375/2023), l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato o condizionato al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, per cui “non può trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all'attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa”.
Ed infatti, anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema consensualistico disegnato dal d.lgs. n. 502/1992, non è possibile ipotizzare Parte l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del
5 servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n.
939). Ove, infatti, venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla
Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato”.
Peraltro, la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992,
n. 356; Cons. St., a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”.
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido, in quanto “atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta
l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons.
6 St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n.
2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons.
St. 5/2/2013 n. 679).
Per tali ragioni, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ed infatti, “non è contemplata dal sistema l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate...” (Cons. St., 14/6/2011 n. 3611; Cons. St. 12/6/13 n. 3247; Cons. St. 22/1/2016 n. 207).
Peraltro, la tardività della delibera 940/2020 relativa alla determinazione della RTU appare giustificata dalla necessità di attendere la definizione dei giudizi amministrativi di annullamento delle precedenti delibere.
Quanto alla richiesta di disapplicare la delibera 940/2020 si evidenzia che l'appellante con le note depositate il 16.7.2025 ha dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2023
è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della n. 940/20 Pt_7 Parte_4 determinativa della RTU per gli anni 2013 e 2014, per cui ha riconosciuto che il relativo motivo di appello è infondato.
Il riconoscimento dell'infondatezza del motivo di impugnazione fa venir meno la necessità di pronunciarsi sulla fondatezza della doglianza.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non può essere accolta la richiesta formulata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale volta alla compensazione delle spese di lite, atteso che, a prescindere dalla rinuncia al secondo motivo di impugnazione, l'appello è stato rigettato anche per l'infondatezza del primo motivo.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della società
[...] al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica,
[...] vanno liquidate applicando i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 1.100,001 ed €
7 5.200,00, in relazione al valore della controversia desunto dall'entità delle somme contestate in questa sede, in complessivi € 2.419,00 per compenso professionale.
Occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 1519/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del Parte_4 secondo grado di giudizio che liquida in € 2.419,00 per compenso professionale e € 362,85 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3840/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1519/2021 del Tribunale di Napoli emessa il 15.02.2021 e pubblicata il 17.02.2021, pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Giugliano (NA), alla Via G. Di Vittorio
[...] P.IVA_1
n. 111, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
, (c.f. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona P.IVA_3
1 del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4052/2015, emesso l'8.07.2015 e notificato il 17.07.2015, il Tribunale di
Napoli ingiungeva all' di pagare alla Controparte_1 [...]
quale impresa provvisoriamente Parte_2 accreditata presso il la somma di € 24.851,17, oltre interessi e spese della procedura CP_2 monitoria, a titolo di differenza dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie - rientranti nella branca di “patologia clinica” – erogate dal , in virtù del relativo contratto stipulato il Parte_1
27.12.2013 ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92.
Parte Con atto di citazione del 23.09.2015, l' proponeva opposizione deducendo:
-l'applicazione della Regressione tariffaria unica, pari a 6.341,46 €, per superamento del tetto di spesa, come da deliberazione dell' n. 930 del 3.10.2014, di recepimento dei tavoli Parte_4
Tecnici del 31.03.2014 e del 22.07.2014;
-che la somma effettivamente dovuta, pari a € 18.368,28, era subordinata ai sensi dell'art. 7, comma
5 del contratto, all'emissione da parte del centro opposto di una nota di credito pari alla somma di €
6.341,46;
-la non debenza degli interessi moratori.
Si costituiva il 21.04.2016 la società opposta che, resistendo all'avversa opposizione, contestava le Parte eccezioni sollevate dall' e, in particolare, l'applicazione della RTU, ritenuta illegittima in quanto fondata su dati errati. Nello specifico, la società eccepiva l'erronea classificazione della struttura EMOTEST identificata con cod. 022026, in fascia D anziché in fascia C, come disposto Parte con la deliberazione n. 930/14. Secondo il Centro opposto, tale erronea collocazione, avrebbe Cont inficiato la correttezza del dato utilizzato per la determinazione della .
Con ordinanza emessa in data 18.11.2016 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., il Tribunale ingiungeva Parte alla il pagamento immediato della somma di € 18.368,28, oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, come richiesti, e spese di lite.
2 Nel corso del giudizio, con sentenza n. 3063 del 22.05.2018 il Consiglio di Stato annullava la detta Parte Deliberazione della con cui era stata determinata la percentuale di Regressione Tariffaria
Unica (RTU) da applicare agli esercizi 2013 e 2014, posta a fondamento dell'opposizione proposta Parte Parte dalla A seguito di tale decisione, l' adottava la Deliberazione n. 697 del 6.06.2018, che reiterava il contenuto della deliberazione annullata, riproponendo l'applicazione della RTU.
Avverso tale nuovo provvedimento veniva proposto ricorso per annullamento innanzi al TAR
Campania; il giudizio di opposizione veniva sospeso il 24.10.2019 su istanza di entrambe le parti costituite ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al giudice amministrativo.
Parte Il TAR Campania, con sentenza n. 1228 del 23.03.2020, annullava anche la Deliberazione
n.697/2018, confermando l'illegittimità dell'applicazione della RTU in quanto la struttura Emotest era stata indebitamente collocata nella fascia D e, conseguentemente, non aveva partecipato alla determinazione del valore medio della prestazione riferito alla fascia C.
Successivamente, l' adottava la Deliberazione n. 940 del 16.07.2020, con cui Parte_4 procedeva alla rideterminazione dei saldi finali per la relativamente Parte_5 agli anni 2013 e 2014, confermando, tra l'altro, la medesima regressione tariffaria già oggetto di contestazione, per un importo pari a € 4.055,59 riferito alla struttura opposta.
La società opposta riassumeva il giudizio con ricorso depositato il 12.06.2020.
Parte Con note per la trattazione scritta, l' depositava in data 9.09.2020 la deliberazione n.
940/2020.
Con successiva nota scritta del 23.09.2020, il eccepiva la tardività e Parte_1
l'inapplicabilità della predetta delibera di determinazione della RTU, rilevando come essa fosse stata adottata in esecuzione di precedenti delibere già annullate dalla giustizia amministrativa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale la disapplicazione della medesima deliberazione, mediante accertamento incidentale.
Con sentenza n. 1519/2021 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall' , revocava il decreto ingiuntivo opposto, confermava l'ordinanza ex art. 186 Parte_6 ter c.p.c. e condannava l' al pagamento del residuo importo di 2.427,30 € (a Parte_6 fronte dell'importo complessivo di 20.795,58 €) a titolo di saldo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie erogate nel 2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, come da contratto. Compensava in
3 Parte misura di 1/3 le spese di lite e condannava l' al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'avvocato della parte opposta dichiaratosi anticipatario.
Parte In particolare, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione dell' in merito all'applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) nella misura del 4,01%, pari alla somma di 4.055,59 €, come determinata con la deliberazione n. 940 del 16.07.2020, adottata soltanto a seguito delle decisioni del competente Tavolo Tecnico nella seduta del 18.06.2020 e successivamente all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato e del con sentenze nn. Controparte_4
3063/2018 e 1228/2020, delle precedenti deliberazioni n. 930/2014 e 697/2018 aventi il medesimo oggetto. Riteneva, infatti, il Giudice di primo grado che tale ultima deliberazione non fosse stata annullata (pur se impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato) e, in quanto atto amministrativo, non potesse essere disapplicata dal giudice ordinario, essendo la valutazione della sua legittimità riservata esclusivamente alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 15.09.2021, deducendo:
[...]
1) l'illegittimo esercizio del potere autoritativo da parte della P.A., essendo la deliberazione n.
940/2020 stata adottata a notevole distanza di tempo dall'esercizio in oggetto, nonché dopo l'annullamento di due precedenti atti di identico contenuto;
2) l'erronea affermazione del giudice di primo grado in ordine alla presunta impossibilità di disapplicare l'atto amministrativo in sede civile, nonostante i presupposti per l'accertamento incidentale della sua illegittimità.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare, se del caso anche previa disapplicazione della Delibera n. 940/2020 ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. Parte_4
2248, art. 5, All. E, l'opposizione formulata dall' , in persona del l.r.p.t., in quanto Parte_4 infondata in fatto ed in diritto;
e per l'effetto 2) Confermare il D.I. n. 1519/2015 del Tribunale di
Napoli; 3) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di non poter disapplicare la Deliberazione indicata al capo che precede ovvero nell'ipotesi in cui non sia risultato ancora definito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della predetta pregiudiziale definizione;
4) Sempre in via subordinata, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'
[...]
in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, Parte_4 condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.
231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
5) Con condanna a spese, diritti ed
4 onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Parte Con comparsa depositata l'11.01.2022 si è costituita in giudizio l' che ha resistito ai motivi di doglianza, sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure. In particolare, ha ribadito la legittimità della deliberazione n. 940/2020, con la quale è stata confermata l'applicazione della Regressione Tariffaria Unica (RTU) nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate operanti nella Branca di Patologia Clinica per gli anni 2013 e 2014. Detta delibera è stata infatti adottata in esito alle determinazioni assunte dal competente Tavolo Tecnico, convocato in data
3.06.2020 e 18.06.2020, a seguito delle pronunce di annullamento dei precedenti provvedimenti adottati dall' . Controparte_1
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo inerente alla tardività del provvedimento di determinazione della regressione tariffaria, di cui alla delibera n. 940/2020, è infondato in quanto, come più volte affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4375/2023), l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato o condizionato al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, per cui “non può trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all'attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa”.
Ed infatti, anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema consensualistico disegnato dal d.lgs. n. 502/1992, non è possibile ipotizzare Parte l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del
5 servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n.
939). Ove, infatti, venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla
Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato”.
Peraltro, la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992,
n. 356; Cons. St., a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”.
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido, in quanto “atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta
l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons.
6 St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n.
2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons.
St. 5/2/2013 n. 679).
Per tali ragioni, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ed infatti, “non è contemplata dal sistema l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate...” (Cons. St., 14/6/2011 n. 3611; Cons. St. 12/6/13 n. 3247; Cons. St. 22/1/2016 n. 207).
Peraltro, la tardività della delibera 940/2020 relativa alla determinazione della RTU appare giustificata dalla necessità di attendere la definizione dei giudizi amministrativi di annullamento delle precedenti delibere.
Quanto alla richiesta di disapplicare la delibera 940/2020 si evidenzia che l'appellante con le note depositate il 16.7.2025 ha dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2023
è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della n. 940/20 Pt_7 Parte_4 determinativa della RTU per gli anni 2013 e 2014, per cui ha riconosciuto che il relativo motivo di appello è infondato.
Il riconoscimento dell'infondatezza del motivo di impugnazione fa venir meno la necessità di pronunciarsi sulla fondatezza della doglianza.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non può essere accolta la richiesta formulata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale volta alla compensazione delle spese di lite, atteso che, a prescindere dalla rinuncia al secondo motivo di impugnazione, l'appello è stato rigettato anche per l'infondatezza del primo motivo.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della società
[...] al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica,
[...] vanno liquidate applicando i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 1.100,001 ed €
7 5.200,00, in relazione al valore della controversia desunto dall'entità delle somme contestate in questa sede, in complessivi € 2.419,00 per compenso professionale.
Occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 1519/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del Parte_4 secondo grado di giudizio che liquida in € 2.419,00 per compenso professionale e € 362,85 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8