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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 931/2025, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AC AO
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra Parte_1
ha riferito di essere stata impiegata alle dipendenze della con
[...] Controparte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con mansioni di commessa e inquadramento nel livello 3 del CCNL Terziario Commercio dal 12.9.2020 al
19.7.2022 e di non aver percepito la busta paga di giugno e luglio 2022 né il TFR né
l'indennità di mancato preavviso, ragion per cui adiva il Tribunale del Lavoro di Roma onde ottenere tali spettanze;
il giudizio si concludeva con una conciliazione giudiziale che le riconosceva la somma di € 4.098,00 oltre € 1.000,00 per compensi di avvocato ed accessori come per legge;
il datore di lavoro non rispettava tale accordo talchè, esperito infruttuosamente il pignoramento nei suoi confronti ed inoltrata istanza di liquidazione giudiziale – rigettata per essere il debito inferiore alla soglia di €
30.000,00 prevista dalla legge - la stessa presentava domanda al fondo di Garanzia presso l per ottenere quanto dovuto. CP_1
L'ente previdenziale rigettava l'istanza sul presupposto che nel verbale di conciliazione la somma omnicomprensiva offerta a titolo risarcitorio non avrebbe permesso di individuare gli emolumenti richiesti;
esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante ha pertanto adito il Tribunale del Lavoro di Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Tivoli,
Sezione Lavoro, accertare e dichiarare il diritto della signora di Parte_1
percepire il T.F.R., la retribuzione mensile di luglio 2022 e l'indennità di preavviso dal Fondo di Garanzia e pe l'effetto condannare l' CP_1 Controparte_3
, in persona legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma Via Ciro
[...]
il Grande 21, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di Parte_1
euro 835,48 a titolo di T.F.R. ai snesi della Legge 297/82, nonchè al pagamento della somma di euro 696,82 a titolo di retribuzione mensile di luglio 2022 e della somma di euro 961,70 a titolo di indennità di preavviso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Legs.vo
80/92 o in via subordinata della somma di euro 835,48 a titolo di T.F.R.ai sensi della
Legge 297/82 e di euro 696,82 a titolo di retribuzione mensile di luglio 2022 ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.Legs.vo 80/92, di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
A sostegno della propria pretesa, la stessa ha affermato che il Fondo di Garanzia CP_1
non avrebbe dovuto respingere la domanda di intervento, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
ha precisato, inoltre, che l'indicazione inserita nel verbale di conciliazione “ a titolo risarcitorio” riguardava solamente la non assoggettabilità a tassazione delle somme richieste, le quali erano esattamente indicate nella busta paga di luglio 2022 (T.F.R. € 835,48, mensilità di luglio 2022 non percepita € 696,82), mentre nel ricorso introduttivo incardinato presso il Tribunale del Lavoro di Roma era stata indicata anche la somma di € 961,70 a titolo di indennità di preavviso (cfr. all. 4-
5).
L' si è costituita nel giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, ha chiesto riconoscersi a favore della ricorrente la sola somma di € 835,48 € a titolo di TFR ed € 696,82 a titolo di retribuzione del mese di Luglio 2022, non rientrando l'indennità di mancato preavviso trai crediti coperti dal Fondo di Garanzia.
La causa, istruita documentalmente, viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art- 127 ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Come è noto, il Fondo di garanzia, attivato presso l' con il D. Lgs. 80/1992, in CP_1
attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, assicura al lavoratore subordinato la liquidazione dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro nonché il trattamento di fine rapporto.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Inoltre, per quanto più strettamente di interesse nella odierna controversia, la Circolare
70/2023 al Paragrafo 5.2.C. elenca i titoli con i quali può essere accertato il CP_1
credito del lavoratore ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia: sentenza passata in giudicato;
decreto ingiuntivo, completo di decreto di esecutorietà di cui all'articolo 647
c.p.c.; decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411 c.p.c.; verbale di conciliazione monocratica quando ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, viene dichiarato esecutivo con decreto del Giudice competente;
diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all'articolo
12 del D.lgs n. 124/2004 quando acquista efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso che ci occupa, invero, la conciliazione è avvenuta in udienza davanti al
Giudice ai sensi dell'art. 420 c.p.c., circostanza che ha indotto l a rigettare CP_4
l'istanza di intervento del CP_5
Ebbene, la conciliazione sottoscritta in udienza effettivamente non rientra nel novero dei titoli previsti dalla Circolare 70/2023 al Paragrafo 5.2.C.; nondimeno, tale CP_1
elenco non può ritenersi esaustivo e tassativo, giacchè la stessa circolare fa riferimento alla “necessità” di accertare, in via generale, il credito in via giudiziale ed alla
“possibilità” di ricorrere agli istituti di seguito elencati.
L'ente previdenziale lamenta, inoltre, che il credito della sig.ra non sarebbe stato Pt_1
accertato con il verbale di conciliazione redatto innanzi al Tribunale del Lavoro di
Roma perché l'importo di € 4.098,00 viene accordato a titolo di somma omnicomprensiva di differenze retributive ed altri emolumenti, non specificando l'esatta natura degli stessi, e che la somma non viene erogata come riconoscimento di debito da parte dell'azienda ma a titolo risarcitorio.
Ora, è nella natura transattiva dell'istituto l'erogazione di una somma omnicomprensiva e/o il mancato riconoscimento dell'altrui pretesa;
tuttavia, è pur vero che dall'esame del verbale di conciliazione esecutivo (cfr. doc. 1 del ricorso) non è agevolmente evincibile a che titolo e in che entità la somma di cui sopra sia stata riconosciuta al lavoratore.
A tale carenza si può sopperire in questa sede sulla base dell'esame congiunto del ricorso introduttivo e della busta paga di luglio 2022 della lavoratrice, dal quale si evince l'importo del TFR, pari ad € 835,48, e l'importo di € 696,82 a titolo di retribuzione;
somme che, è il caso di precisare, non sono state contestate specificatamente dall' , in quanto l'Istituto si è limitato ad eccepire che il credito CP_1
dalla lavoratrice non è stato accertato giudizialmente.
Alla luce di ciò, l' deve essere condannato al pagamento delle somme così CP_1
individuate; al contrario, l'indennità di mancato preavviso, avendo natura risarcitoria e non retributiva, non è coperta dall'intervento del Fondo e la relativa domanda di pagamento deve essere respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell' e possono essere compensate per metà CP_1
in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- accerta il diritto della sig.ra di percepire la somma di € 835,48 a titolo Parte_1
di TFR ed € 696,82 a titolo di retribuzione del mese di luglio 2022 a carico del Fondo di Garanzia e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle suddette CP_1 CP_1
somme; - compensa per la metà le spese di lite;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate in € 656,00 per CP_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 26/11/2025
Il giudice
BE TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 931/2025, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AC AO
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra Parte_1
ha riferito di essere stata impiegata alle dipendenze della con
[...] Controparte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con mansioni di commessa e inquadramento nel livello 3 del CCNL Terziario Commercio dal 12.9.2020 al
19.7.2022 e di non aver percepito la busta paga di giugno e luglio 2022 né il TFR né
l'indennità di mancato preavviso, ragion per cui adiva il Tribunale del Lavoro di Roma onde ottenere tali spettanze;
il giudizio si concludeva con una conciliazione giudiziale che le riconosceva la somma di € 4.098,00 oltre € 1.000,00 per compensi di avvocato ed accessori come per legge;
il datore di lavoro non rispettava tale accordo talchè, esperito infruttuosamente il pignoramento nei suoi confronti ed inoltrata istanza di liquidazione giudiziale – rigettata per essere il debito inferiore alla soglia di €
30.000,00 prevista dalla legge - la stessa presentava domanda al fondo di Garanzia presso l per ottenere quanto dovuto. CP_1
L'ente previdenziale rigettava l'istanza sul presupposto che nel verbale di conciliazione la somma omnicomprensiva offerta a titolo risarcitorio non avrebbe permesso di individuare gli emolumenti richiesti;
esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante ha pertanto adito il Tribunale del Lavoro di Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Tivoli,
Sezione Lavoro, accertare e dichiarare il diritto della signora di Parte_1
percepire il T.F.R., la retribuzione mensile di luglio 2022 e l'indennità di preavviso dal Fondo di Garanzia e pe l'effetto condannare l' CP_1 Controparte_3
, in persona legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma Via Ciro
[...]
il Grande 21, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di Parte_1
euro 835,48 a titolo di T.F.R. ai snesi della Legge 297/82, nonchè al pagamento della somma di euro 696,82 a titolo di retribuzione mensile di luglio 2022 e della somma di euro 961,70 a titolo di indennità di preavviso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Legs.vo
80/92 o in via subordinata della somma di euro 835,48 a titolo di T.F.R.ai sensi della
Legge 297/82 e di euro 696,82 a titolo di retribuzione mensile di luglio 2022 ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.Legs.vo 80/92, di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
A sostegno della propria pretesa, la stessa ha affermato che il Fondo di Garanzia CP_1
non avrebbe dovuto respingere la domanda di intervento, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
ha precisato, inoltre, che l'indicazione inserita nel verbale di conciliazione “ a titolo risarcitorio” riguardava solamente la non assoggettabilità a tassazione delle somme richieste, le quali erano esattamente indicate nella busta paga di luglio 2022 (T.F.R. € 835,48, mensilità di luglio 2022 non percepita € 696,82), mentre nel ricorso introduttivo incardinato presso il Tribunale del Lavoro di Roma era stata indicata anche la somma di € 961,70 a titolo di indennità di preavviso (cfr. all. 4-
5).
L' si è costituita nel giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, ha chiesto riconoscersi a favore della ricorrente la sola somma di € 835,48 € a titolo di TFR ed € 696,82 a titolo di retribuzione del mese di Luglio 2022, non rientrando l'indennità di mancato preavviso trai crediti coperti dal Fondo di Garanzia.
La causa, istruita documentalmente, viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art- 127 ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Come è noto, il Fondo di garanzia, attivato presso l' con il D. Lgs. 80/1992, in CP_1
attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, assicura al lavoratore subordinato la liquidazione dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro nonché il trattamento di fine rapporto.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Inoltre, per quanto più strettamente di interesse nella odierna controversia, la Circolare
70/2023 al Paragrafo 5.2.C. elenca i titoli con i quali può essere accertato il CP_1
credito del lavoratore ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia: sentenza passata in giudicato;
decreto ingiuntivo, completo di decreto di esecutorietà di cui all'articolo 647
c.p.c.; decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411 c.p.c.; verbale di conciliazione monocratica quando ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, viene dichiarato esecutivo con decreto del Giudice competente;
diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all'articolo
12 del D.lgs n. 124/2004 quando acquista efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso che ci occupa, invero, la conciliazione è avvenuta in udienza davanti al
Giudice ai sensi dell'art. 420 c.p.c., circostanza che ha indotto l a rigettare CP_4
l'istanza di intervento del CP_5
Ebbene, la conciliazione sottoscritta in udienza effettivamente non rientra nel novero dei titoli previsti dalla Circolare 70/2023 al Paragrafo 5.2.C.; nondimeno, tale CP_1
elenco non può ritenersi esaustivo e tassativo, giacchè la stessa circolare fa riferimento alla “necessità” di accertare, in via generale, il credito in via giudiziale ed alla
“possibilità” di ricorrere agli istituti di seguito elencati.
L'ente previdenziale lamenta, inoltre, che il credito della sig.ra non sarebbe stato Pt_1
accertato con il verbale di conciliazione redatto innanzi al Tribunale del Lavoro di
Roma perché l'importo di € 4.098,00 viene accordato a titolo di somma omnicomprensiva di differenze retributive ed altri emolumenti, non specificando l'esatta natura degli stessi, e che la somma non viene erogata come riconoscimento di debito da parte dell'azienda ma a titolo risarcitorio.
Ora, è nella natura transattiva dell'istituto l'erogazione di una somma omnicomprensiva e/o il mancato riconoscimento dell'altrui pretesa;
tuttavia, è pur vero che dall'esame del verbale di conciliazione esecutivo (cfr. doc. 1 del ricorso) non è agevolmente evincibile a che titolo e in che entità la somma di cui sopra sia stata riconosciuta al lavoratore.
A tale carenza si può sopperire in questa sede sulla base dell'esame congiunto del ricorso introduttivo e della busta paga di luglio 2022 della lavoratrice, dal quale si evince l'importo del TFR, pari ad € 835,48, e l'importo di € 696,82 a titolo di retribuzione;
somme che, è il caso di precisare, non sono state contestate specificatamente dall' , in quanto l'Istituto si è limitato ad eccepire che il credito CP_1
dalla lavoratrice non è stato accertato giudizialmente.
Alla luce di ciò, l' deve essere condannato al pagamento delle somme così CP_1
individuate; al contrario, l'indennità di mancato preavviso, avendo natura risarcitoria e non retributiva, non è coperta dall'intervento del Fondo e la relativa domanda di pagamento deve essere respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell' e possono essere compensate per metà CP_1
in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- accerta il diritto della sig.ra di percepire la somma di € 835,48 a titolo Parte_1
di TFR ed € 696,82 a titolo di retribuzione del mese di luglio 2022 a carico del Fondo di Garanzia e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle suddette CP_1 CP_1
somme; - compensa per la metà le spese di lite;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate in € 656,00 per CP_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 26/11/2025
Il giudice
BE TI