Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1498.
(Pagamento del prezzo).
Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
(Pagamento del prezzo).
Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
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- 1. Cassazione civile n. 2966/1999https://www.brocardi.it/ · 276.3825
[…] attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica, e non interpretativi, perché non hanno la funzione di chiarire o integrare la volontà negoziale. Né in tali prassi è sufficiente per configurare la pattuizione prevista dal primo comma dell'art. 1498 c.c. e quindi per modificare il forum destinatae solutionis, che è il domicilio del venditore, se non è convenuto che essa costituisce modalità di pagamento esclusiva, e il venditore contestualmente non rinuncia al foro previsto dal terzo comma dell'art. 1498 c.c., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 25/10/2024, n. 1645Provvedimento: […] opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore' (così Cass. 648/2004; […]Leggi di più...
- forum destinatae solutionis·
- art. 633 c.p.c.·
- art. 20 c.p.c.·
- competenza territoriale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prova del credito·
- fattura come titolo idoneo·
- art. 1498 c.c.·
- liquidità del credito·
- art. 19 c.p.c.