Articolo 1498 del Codice civile
Articolo 1497Articolo 1499
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19 aprile 1942
Art. 1498.

(Pagamento del prezzo).

Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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