Articolo 1819 del Codice civile
Articolo 1783Articolo 1785
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19 aprile 1942
Art. 1819.

(Restituzione rateale).

Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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