Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1819.
(Restituzione rateale).
Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
(Restituzione rateale).
Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
Commentari • 19
- 1. Mutuo e frazionamento del debito: la prescrizione è decennale (e decorre dall’ultima rata).Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 febbraio 2023 · 232.46909
[…] Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero»[2]. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Belluno, sentenza 02/12/2021, n. 423Provvedimento: […] di 1.000,00 euro concordato al momento dell'erogazione del prestito 23.11.2017 di euro 45.000,00 ovvero, in ogni caso, nel mese di novembre 2018 e, per l'effetto, in via riconvenzionale, ritenuto applicabile l'art. 1819 c.c., dichiarare tenuta e condannare parte attrice al pagamento, in favore della convenuta della somma di 25.000,00 euro oltre interessi dalla messa in mora del 22.9.2020 al saldo effettivoLeggi di più...
- restituzione rateale·
- art. 1819 c.c.·
- interessi legali·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- mutuo·
- accertamento negativo·
- art. 1817 c.c.·
- inadempimento contrattuale