Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1183.
(Tempo dell'adempimento).
Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu' degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
(Tempo dell'adempimento).
Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu' degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
Commentari • 182
- 1. Comodato precariohttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 26 febbraio 2025 · 248.65704
[…] ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell′articolo 1810 del codice civile, tale disciplina, configurando un′ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell′articolo 1183 del codice civile, non esclude l′applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell′articolo 1183 del codice civile, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3924Provvedimento: […] [...] (c.f. e P. Iva P.IVA_2 ) o della diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi moratori e, per l'effetto, fissare un termine (ex art. 1183 c.c. o 1817 c.c.) entro il quale [...] […] 12), senza la necessità di un termine giudiziale. In conclusione, la prestazione di restituzione della somma versata da CP_1 è immediatamente esigibile, in quanto non è stato stabilito un termine né nel contratto né in altre disposizioni che ne giustifichino il rinvio. Pertanto, non sussiste la necessità di fissare un termine giudiziale per l'adempimento, in applicazione dell'art. 1183 c.c. e della giurisprudenza prevalente.Leggi di più...
- debito di valuta·
- esigibilità immediata prestazione·
- spese processuali·
- interessi moratori·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- restituzione somme versate·
- art. 1183 c.c.·
- inadempimento contrattuale·
- art. 281 sexies c.p.c.