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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1720/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), in persona del procuratore speciale dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. MARIO BARDANZELLU, giusta procura in atti, Pt_2
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO VOLPE, giusta procura in CP_1
atti,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 14
Con ricorso presentato in data 5.6.2024 la , già ha agito nei Parte_1 CP_2
confronti della formulando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni diversa e contraria istanza disattesa, - accertato che sta occupando l'immobile descritto in Controparte_1
premessa senza titolo opponibile alla e, qualora se ne ravvedesse la necessità, Parte_1
accertato altresì che la stessa è piena e legittima proprietaria dei suddetti beni, Parte_1
disporne la relativa restituzione e, pertanto, - condannare a restituire Controparte_1
immediatamente alla il seguente bene costituito da Centrale fotovoltaica a Parte_1 terra: “di n. 4 campi fotovoltaici ciascuno da 50KW separati e serviti da percorsi per la normale manutenzione e controllo. L'impianto .. realizzato in Comune di Rosciano (PE), località Villa Badessa.
Il terreno è censito presso l'NTC del medesimo comune al Foglio 2, mapp 348/349/350/339/340” così riaccatastato a seguito della fine dei lavori di costruzione : “- foglio 2, part 365, piano T, cat D/1, r.c.
6.350,00; - foglio 2, part 366 e 367 graffate, piano T, cat D/1, r.c. 6.692,00; - foglio 2, part 368, piano
T, cat D/1, r.c. 5.584,00; - foglio 2, part 340, piano T, cat D/1, r.c 5.764,00; - foglio 2, part 371, piano
T, cat D/1, r.c. 112,00; - foglio 2, part 370, sub 1, piano T, D/1, r.c. 124,00; - foglio 2, part 370, sub 2, piano T, area urbana, mq 12; - foglio 2, part 369, piano T, area urbana, mq 28;” libero da persone e cose, nella piena disponibilità della legittima proprietaria;
- in via subordinata, - accertato che la sta occupando gli immobili de Controparte_1
quibus sine titulo ed inoltre, accertato, comunque, che la è piena e legittima Parte_1
proprietaria, con possesso congiunto ultraventennale derivato dai propri dante causa, dei cespiti oggetto dei contratti di leasing, disporre la rivendica dei beni qui indicati a favore della Parte_1
e per l'effetto, - condannare a restituire immediatamente Parte_1 Controparte_1
alla il seguente bene costituito da Centrale fotovoltaica a terra: “di n. 4 campi Parte_1
fotovoltaici ciascuno da 50KW separati e serviti da percorsi per la normale manutenzione e controllo.
L'impianto .. realizzato in Comune di Rosciano (PE), località Villa Badessa. Il terreno è censito presso l'NTC del medesimo comune al Foglio 2, mapp 348/349/350/339/340” così riaccatastato a seguito della fine dei lavori di costruzione : “- foglio 2, part 365, piano T, cat D/1, r.c. 6.350,00; - foglio 2,
pagina 2 di 14 part 366 e 367 graffate, piano T, cat D/1, r.c. 6.692,00; - foglio 2, part 368, piano T, cat D/1, r.c.
5.584,00; - foglio 2, part 340, piano T, cat D/1, r.c 5.764,00; - foglio 2, part 371, piano T, cat D/1, r.c.
112,00; - foglio 2, part 370, sub 1, piano T, D/1, r.c. 124,00; - foglio 2, part 370, sub 2, piano T, area urbana, mq 12; - foglio 2, part 369, piano T, area urbana, mq 28;” libero da persone e cose, nella piena disponibilità della legittima proprietaria;
- in via condizionata all'ipotesi di opposizione e/o proposizione di domanda riconvenzionale avversaria alla domanda principale e/o alla domanda subordinata qui articolate dal ricorrente, si chiede altresì di condannare Controparte_1 sulla base dell'acclarato illegittimo arricchimento determinatosi in ragione dell'occupazione sine
[...]
titulo opponibile degli immobili suindicati ai danni di , alla corresponsione Parte_1 dell'indennità per l'occupazione dei predetti cespiti, che si vorrà quantificare in via equitativa ovvero di giustizia, a far data dall'accoglimento della rivendica in sede fallimentare (03.11.2022) sino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre ad ulteriori danni patiti e patiendi che saranno valutati in via equitativa da parte del Giudice adito. - con compensazione delle spese e compensi professionali di lite solo in caso di mancata opposizione avversaria ed in difetto e pertanto in presenza di opposizione avversaria , con condanna alle spese e compensi di lite.
La società convenuta si è costituita in giudizio depositando apposita comparsa di costituzione e risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
si conclude perchè l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia rigettare tutte le domande, principale e subordinata, formulate dalla con il ricorso ex art. 281 undecies cpc Parte_1
con vittoria delle spese e del compenso del giudizio da distarsi in favore del difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso e con l'ulteriore condanna della
[...]
al pagamento di una somma in favore della deducente ai sensi dell'art.96, III comma, cpc. Parte_1
Le parti all'esito dell'istruttoria, solo documentale, hanno ribadito le predette conclusioni.
……..
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
<< - con contratto di locazione finanziaria stipulato in data 06.08.2007 al n. IC 960449 (doc.1), la poi ridenominata concedeva in locazione finanziaria alla il CP_2 Parte_1 Pt_3 seguente bene: “costruzione di n. 4 campi fotovoltaici ciascuno da 50KW separati e serviti da percorsi per la normale manutenzione e controllo. L'impianto sarà realizzato in Comune di Rosciano (PE),
pagina 3 di 14 località Villa Badessa. Il terreno è censito presso l'NTC del medesimo comune al Foglio 2, mapp
348/349/350/339/340” e pertanto l'acquisto del “relativo terreno”, il finanziamento delle inerenti
“opere Edili di completamento” ed i “lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico” oltre “spese per i professionisti” e “spese varie per imprevisti”;
- tramite atto pubblico del 06.08.2007 nn 168568/26843 a rogito NO il predetto Persona_1
bene veniva venduto dalla stessa utilizzatrice ed acquistato e finanziato anche nei lavori da Pt_3 svolgere, dalla , poi ridenominata , all'unico scopo di concederlo in CP_2 Parte_1
locazione finanziaria alla medesima (doc 2); Pt_3
- la durata della locazione finanziaria era prevista in mesi 180 per un corrispettivo globale come previsto in contratto allegato, da versarsi mediante un primo maxi canone iniziale alla sottoscrizione del contratto e successivi n. 179 canoni mensili dell'importo di euro 10.985,25 oltre IVA cadauno il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo al collaudo;
nonché euro 14.600,00 oltre IVA a titolo di prezzo di eventuale acquisto finale, il tutto oltre spese accessorie (assicurazione, imposte, ecc); - l'utilizzatore veniva immesso nel godimento dell'immobile il giorno stesso del rogito notarile e, quindi, veniva sottoscritto dalle parti regolare verbale di consegna e collaudo. Trascorso un periodo di preammortamento corrispondente allo svolgimento dei lavori, il rapporto andava in regolare decorso alla conclusione degli stessi in data 02.02.2008 (doc.3) ;
- a seguito della conclusione delle opere di costruzione e ristrutturazione previste in contratto per la realizzazione dei n. 4 campi fotovoltaici a terra, l'immobile oggetto di leasing in Rosciano (PE), località Villa Badessa, Contrada Bosco, presentava i seguenti nuovi identificativi catastali come risultanti dalla perizia di fine lavori (doc 4): - foglio 2, part 365, piano T, cat D/1, r.c. 6.350,00; - foglio 2, part 366 e 367 graffate, piano T, cat D/1, r.c. 6.692,00; - foglio 2, part 368, piano T, cat D/1,
r.c. 5.584,00; - foglio 2, part 340, piano T, cat D/1, r.c 5.764,00; - foglio 2, part 371, piano T, cat D/1,
r.c. 112,00; - foglio 2, part 370, sub 1, piano T, D/1, r.c. 124,00; - foglio 2, part 370, sub 2, piano T, area urbana, mq 12; - foglio 2, part 369, piano T, area urbana, mq 28;
- nel corso del tempo, l'utilizzatrice si è dimostrata inadempiente al pagamento dei canoni periodici e pertanto a fronte del mancato riscontro alle richieste di pagamento ed in ragione del grave ed insanabile inadempimento dell'utilizzatrice, la ricorrente, con comunicazione del 12.12.2016, inviata via pec, (doc 5), valendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art 21 delle condizioni pagina 4 di 14 generali di contratto, comunicava la propria volontà di considerare risolto ipso iure il contratto di locazione finanziaria immobiliare, intimando la riconsegna dell'immobile nonché il pagamento di tutti gli importi fatturati, scaduti ed impagati a quella data, precisando altresì l'ammontare dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto a quella data;
- nonostante l'intimazione, l'utilizzatore non dava seguito né alla riconsegna né al pagamento di quanto dovuto.
- medio tempore, con atto di citazione notificato il 24.03.2016 la , conveniva in Parte_4
giudizio davanti al Tribunale di Milano chiedendo che venisse accertata la Parte_1
nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali di asserendo che prevedesse la promessa di interessi superiori al tasso soglia con la conseguente declaratoria di nullità ex articolo 1815 c.c. in relazione al contratto di leasing immobiliare stipulato in data 6 agosto 2007; chiedeva, inoltre, che venisse accertata la presenza della clausola cosiddetta floor nella determinazione dei parametri di variabilità dei canoni, con conseguente nullità della stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 TUF ovvero per la mancanza dei requisiti o per carenza dell'oggetto contrattuale. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 5382/2020, pubblicata il 16.09.2020 (Rg
18679/16) ha rigettato “... le domande proposte da parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite …” (doc 6);
- successivamente, con sentenza n. 4/2022 del 11.02.2022 il Tribunale di Pescara dichiarava il
Fallimento n. 2/2022 della in liquidazione in cui rivolgeva domanda di Pt_3 Parte_1
rivendica relativa ai beni di cui al contratto di leasing IC 960449 che tuttavia all'udienza del
03.11.2022 veniva rigettata con la seguente motivazione: “La domanda di restituzione non è accoglibile in quanto la Curatela si trova nella materiale impossibilità di restituire i beni di cui alla domanda, non avendone la proprietà, né il possesso. I beni, già detenuti in forza di contratto di locazione finanziaria, sono stati oggetto di trasferimento nell'ambito dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda perfezionata con atto del 13 gennaio 2014. Alla data della sentenza dichiarativa di fallimento non erano, pertanto, nella disponibilità della società fallita e non sono, conseguentemente, stati acquisiti all'attivo della Procedura.”(doc 7);
- da tale circostanza , per la prima volta, veniva a conoscenza della cessione di Parte_1
ramo di Azienda effettuata dalla a tale ELSA srl (oggi e, Pt_3 Controparte_1
pagina 5 di 14 per il tramite del Curatore del entrava in possesso dell'atto di cessione del ramo di Parte_5
Azienda (doc 8) mai trascritto nel registro delle imprese (doc 9), constatando così l'intervenuta violazione agli obblighi contrattuali ad opera dell'utilizzatrice all'epoca in bonis;
Pt_3
- all'uopo contattata la per mezzo del suo legale, ha negato la circostanza (doc 10), benchè CP_1
Contr comprovata per tabulas nell'atto di conferimento oltre che sostenuta dallo stesso Curatore e dal con il provvedimento di mancata acquisizione dei beni all'attivo della massa,
[...] Parte_5
così tentando di creare una situazione di palese incertezza giuridica ammantata da una apparente disponibilità all'accesso di fatto ed al dunque, mai concessa ed, in ogni caso, riscontrata dall'avv.
Nicastro per conto di con lettera del 09.01.2023 rimasta tuttavia senza ulteriore Parte_1
seguito (doc 11).
- Ad oggi i beni oggetto del contratto di leasing non sono stati restituiti alla legittima proprietaria e pertanto è interesse della stessa agire per il recupero degli stessi ottenendo un titolo esecutivo diretto nei confronti della di beneficiaria del conferimento che CP_1 Controparte_1
illegittimamente ha ricompreso anche i beni oggetto di leasing.
CP_ Come già incidentalmente detto nella narrativa che precede, la già CP_1 CP_1
SA srl, ha ricevuto in conferimento dalla il ramo di azienda nel quale è espressamente Pt_3
ricompreso il contrato di leasing intercorso con la ricorrente (cfr citato doc 8, pag 10): “2)
CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE: A) trasferimento della titolarità dei contratti di leasing finanziario tramite i quali la società ha acquisito la disponibilità di alcuni impinati fotovoltaici;
in particolare: a) contratto n. IC 960449 del 06.08.2007, stipulato originariamente con la OC IN ,
Gruppo uniCredit, ora per un costo complessivo di euro 1.460.000,00 … Parte_1
(omissis) … L'oggetto del contratto è rappresentato da n. 4 impianti fotovoltaici ciascuno da 50 Kwp ubicati nel Comune di Rosciano in località Villa Badessa, attualmente in Catasto al : - foglio 2, part
340, sub 1, cat D/1 rendita 5.764,00; - foglio 2, part 368, sub - , cat D/1, rendita 5.584,00, - foglio 2, paet 366, e 367, sub 1, graffate, cat D/1, rendita 6.124,00, - foglio 2, part 365, sub 1, cat D/1, rendita
6.034,00. “ Conseguentemente detiene i beni in questione pur se in Controparte_1
via illegittima come di seguito meglio verrà detto.
L'odierna ricorrente, proprietaria del bene immobile descritto nella premessa in fatto, a seguito del fallimento dell'utilizzatrice è venuta a conoscenza che, precedentemente, la stessa utilizzatrice Pt_3
pagina 6 di 14 aveva permesso - senza autorizzazione della Concedente - alla SA srl oggi Controparte_1
di disporre indebitamente dei beni immobili di cui al contratto di leasing tramite cessione
[...] di proprio ramo di azienda. In effetti, l'atto di conferimento di ramo di azienda con cui si è attuato l'illegittimo trasferimento della titolarità dei contratti di leasing finanziario ed attraverso gli stessi si è altresì acquisita la disponibilità di alcuni impianti fotovoltaici;
in particolare: a) contratto n. IC
960449 del 06.08.2007, è certamente inopponibile all'esponente. Il rapporto di leasing n IC 960449 del 06.08.2007 stabilisce infatti all' “art 18 Rubricato Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari : …. II) Viceversa in mancanza del preventivo consenso scritto del
Concedente, l'utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente contratto. III) in mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore inoltre non potrà sublocare o comunque cedere in godimento o uso anche parziale o temporaneo, a terzi la Centrale;
tale divieto deve intendersi esteso a qualsiasi trasferimento a terzi del possesso o della detenzione della Centrale anche a seguito di cessione, usufrutto, o affitto di azienda. IV) L'utilizzatore dovrà comunque astenersi dallo stipulare, con terzi, contratti che abbiano per oggetto diritti sulla .” ( cfr citato doc 1). Pt_6
L'Utilizzatrice pertanto, non poteva in alcun modo disporre del bene senza autorizzazione – Pt_3
mai intervenuta - della Concedente e, di conseguenza, la alla sua volta, non può vantare CP_1
alcuna legittima autorizzazione opponibile alla Proprietà per disporre delle Centrali fotovoltaiche oggetto del contratto di leasing;
ergo, ogni occupazione dei cespiti in questione di proprietà di
, tutt'ora in atto, è abusiva e/o comunque inopponibile alla ricorrente che andrà Parte_1 rimessa nel possesso del bene. D'altra parte l' neppure potrebbe addurre la propria buona CP_1
fede in quanto perfettamente edotta che la disponibilità di beni altrui derivava da cessione di contratto di leasing nel quale, la stessa, era evidentemente intenzionata a subentrare salvo l'impossibilità convenzionale di opporre detto subentro alla Concedente il leasing in virtù del testo contrattuale che con la cessione ha ereditato e che avrebbe dovuto in buona fede visionare.
… Ancora e per altra via, si rileva l'assoluta legittimità anche della domanda di rivendica qui azionata, in via subordinata, dal momento che nessun dubbio sussiste sulla originaria proprietà degli immobili e relativo impianto fotovoltaico a terra, in Comune di Rosciano (PE), località Villa Badessa in capo alla e, conseguentemente, nessun dubbio può esservi sul suo diritto ad Parte_1 Parte_1
ottenerne il ripossessamento. In effetti, detto diritto assoluto è inequivocabilmente provato per tabulas dall'atto pubblico del 06.08.2007 nn 168568/26843 a rogito NO (citato doc 2) da Persona_1
pagina 7 di 14 cui si evince altresì, ad ogni buon conto, che il predetto diritto - laddove sommato in termini di possesso a quello dei rispettivi danti causa negli atti di provenienza indicati -, è ultraventennale, con ogni conseguenza che ciò importa in termini di accessione nel possesso ex art 1146, II co., c.c. sotto il profilo della idoneità a sostanziare i presupposti per l'azione di rivendicazione oltre che di restituzione nei confronti del terzo occupante abusivo. In effetti, a tal proposito, è appena il caso di evidenziare che i beni oggetto del rogito del 06.08.2007 nn 168568/26843, NO , provengono in Persona_1
proprietà della dante causa di UCL, (i) per atto a rogito NO del Pt_3 Persona_1
05.05.2004 rep 154222 (doc 13) per quanto attiene alle particelle 348 (ex 336/d), 349 (ex 336/e) e 350
(ex 336/f), particelle tutte a loro volta derivati dalla originaria particella 122 e per (ii) atto di permuta del NO del 30.09.2005, repertorio 24746 (doc 14), per quanto attiene alle Persona_2
particelle 339 e 340, le quali, alla loro volta, sono state precedentemente trasferite con atto a rogito
NO del 27.12.1973 rep 167/67, il tutto come attestato anche dalla relazione Persona_3
preliminare notarile del 07.06.2007 di provenienza del ventennio, effettuata dal NO Per_1
prima dell'acquisto effettuato da in funzione del leasing (doc 15),
[...] Parte_1
secondo cui la provenienza dei beni è antecedente al ventennio e pertanto alla data della predetta relazione “i terreni sono di piena, esclusiva ed assoluta proprietà della società . Nessun Pt_3
dubbio, pertanto, sussiste anche sulla accoglibilità della formulta diversa e subordianta domanda di rivendica
… in via meramente condizionata all'eventuale opposizione avversaria alla domanda principale di restituzione e/o subordinata di rivendica del bene già oggetto di leasing articolata con il presente ricorso, si formula la seguente domanda di risarcimento per i motivi di seguito esposti:… Stante quindi l'occupazione sine titulo valido da parte della , che ben sapeva che il contratto di leasing CP_4
ceduto in forza del quale avrebbe disposto dei relativi beni immobili che ne costituivano l'oggetto, non era cedibile per pattuizione convenzionale tra il lessor ed il lesee cedente, si ritiene evidente la grave responsabilità nell'aver conseguito un indebito arricchimento ai danni della odierna ricorrente, utilizzando un cespite di proprietà della stessa senza autorizzazione e senza corrispondere alcunché per tale utilizzo, con ampia manifestazione di disinteresse ad ogni intimazione inviata. Sulla base di tali circostanze la dovrà essere condannata, oltre che alla restituzione immediata CP_4 dell'immobile descritto in premessa alla legittima proprietaria, anche alla corresponsione di un'indennità per indebita occupazione del bene, da riconoscersi secondo equità da parte del Giudice
pagina 8 di 14 adito, oltre al riconoscimento di tutti i danni subiti e subendi a far data almeno dal provvedimento di mancata acquisizione del bene alla massa reso in sede fallimentare (03.11.2022) sino all'effettivo rilascio del bene libero e scevro da persone e cose e nella mani della legittima Proprietaria. Ed invero, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha ormai riconosciuto sussistere in re ipsa il danno subito dal proprietario di un immobile conseguente al persistente godimento dello stesso da parte di terzi in difetto di un titolo che lo legittimi…… è infatti il gravissimo ed irreparabile pregiudizio CP_5
economico derivante alla ricorrente, la quale non riceve né il pagamento dei canoni di leasing né di una indennità per illegittima occupazione dei beni da parte del terzo abusivo detentore in forza di cessione inopponibile. E' infatti evidente che ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile comporta una grave perdita economica per la ricorrente, la quale è una società di leasing che svolge istituzionalmente attività di finanziamento a favore delle imprese che, come avvenne in questo caso, le chiedono di acquistare un determinato bene da esse preventivamente ed esattamente individuato.
Pertanto la ricorrente, svolgendo prevalentemente attività di locazione finanziaria e pur essendo certamente proprietaria dell'immobile de quo ha, in realtà, un ruolo di mero intermediario finanziario.
Conseguentemente risulta di tutta evidenza come la sottrazione di un immobile per un lungo lasso di tempo alla possibilità di concederlo in locazione finanziaria appare un fatto idoneo ad integrare altresì un grave impedimento al perseguimento dell'oggetto sociale della ricorrente..>>.
La società convenuta ha replicato quanto segue:
<< La non detiene il fondo di proprietà della Società ricorrente, nè ne ha una qualsiasi CP_1
disponibilità poichè la non le ha potuto trasferire alcunchè ed, ancor meno, una proprietà Pt_3
immobiliare. La con l'atto di conferimento del ramo d'azienda 13/01/2014, ha effettivamente Pt_3
conferito nel capitale sociale della ELSA srl solo la porzione di fondo distinta dalle particelle 395 e
396 gravate, già all'epoca del conferimento, del diritto di superficie venticinquennale in favore della
MP ; attualmente il fondo de quo è sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare e sarà Parte_1
venduto su istanza della creditrice il 12/11/2024 (cfr. doc. n. 9). Contro l'atto di conferimento del ramo d'azienda citato la , creditrice della ebbe a proporre domanda Controparte_6 Pt_3
revocatoria ed, all'esito positivo di questa, ha promosso l'esecuzione immobiliare su tutti i beni immobili conferiti dalla per i quali era stata domandata l'inefficacia del trasferimento;
sono Pt_3
rimaste escluse dagli effetti della revocatoria le particelle di proprietà della e la Parte_1
n. 395 e la n.396; tutte queste sono rimaste intercluse per effetto del frazionamento della proprietà
pagina 9 di 14 immobiliare conseguente alla vendita giudiziaria. La proprietà immobiliare ex è stata Pt_3
acquistata all'asta dalla Sig.ra la proprietà si presentava allora e lo è a Persona_4
tutt'oggi recintata con un unico cancello d'ingresso con all'interno un'ulteriore recinzione che delimita gli impianti solari realizzati sul fondo di proprietà della e su quello, pignorato, Parte_1
di proprietà della dette ultime proprietà risultano, quindi, intercluse e raggiungibili solo CP_1
attraversando l'attuale proprietà della Sig,ra (cfr. Foto doc. n.7). Per comprendere Persona_4
oggettivamente la realtà giuridica e di fatto è opportuno leggere attentamente il verbale dell'assemblea del 13/01/2014 con il quale si è conferito il ramo d'azienda della nel capitale sociale della Pt_3
ELSA srl;
testualmente a pag. 5 di detto verbale, per quel che riguarda la : “ A) Parte_1
trasferimento della titolarità dei contratti di leasing finanziario tramite i quali la società ha acquisito la disponibilità di alcuni impianti fotovoltaici;
in particolare: a) contratto n. IC 960449 del 6/8/2007, stipulato originariamente con la OC IN, Gruppo Unicredit, ora per Parte_1
un costo base complessivo di euro 1.460.000,00 (unmilionequattrocentosessantamila/00) oltre IVA, a canoni variabili in base all'EURIBOR a 3 mesi, con decorrenza effettiva dal 2 febbraio 2008. Il contratto è stato rettificato con successive scritture private che ne hanno modificato il corrispettivo globale, la decorrenza, il numero delle rate ed hanno consentito l'anticipato esercizio dell'opzione di acquisto finale per alcune specifiche aree. L'oggetto del contratto è rappresentato da n. 4 impianti fotovoltaici ciascuno da 50 Kwp ubicati nel comune di Rosciano in località Villa Badessa, attualmente in catasto al: -fg. 2, part. 340, sub 1 cat. D/1 rendita euro 5.764,00; -fg. 2, part. 368, sub - cat. D/1 rendita euro 5.584,00; -fg. 2, part. 366 sub.1 e 367 sub 1 graffate, cat. D/1 rendita euro 6.124,00; -fg.
2, sub 1 cat. D 1 rendita euro 6.034,00;” Detto contratto di leasing, come risulta a chiare lettere, prevedeva la locazione finanziaria con possibilità di riscatto della proprietà immobiliare e dell'impianto fotovoltaico sopra di essa realizzato;
la per dare adempimento al conferimento Pt_3
del ramo d'azienda, ha instato la concedente (cfr. doc. n. 4) ma questa, verbalmente, non Parte_1
ha consentito al trasferimento del contratto per cui la è rimasta l'utilizzatrice del leasing sino Pt_3
alla risoluzione del contratto. Quindi alla ELSA srl non è stato mai trasferito il contratto di leasing n.
IC e questa non ha mai potuto possedere o detenere il fondo e l'impianto di proprietà della Per_5
Parte
perchè mai immessa nell'utilizzazione dei beni. Non a caso, infatti, è stata la Parte_1
[... e non la ELSA srl a promuovere il giudizio RG 18679/ 2016 avanti il Tribunale di Milano a dimostrazione che la legittimazione ad agire in dipendenza del contratto di leasing era, a due anni dal conferimento, ancora della ( cfr. ricorso introduttivo pag. 4) Poichè la Società deducente, in Pt_3 pagina 10 di 14 data 14/11/2022, fù investita della richiesta di restituzione avanzata dalla Società ricorrente mediante l'intervento dell'Avv. Armando Nicastro, il suo amministratore che aveva avuto CP_1
occasione di conoscere la Sig.ra dimostrando ampia collaborazione, si è preoccupato di Persona_4
mettere in contatto la predetta Signora con gli incaricati dalla (cfr. doc. n.8 e n. Parte_1
5 email 7/3/2023); null'altro. Infatti, i tecnici incaricati dalla Società ricorrente previo accordo con la
Sig.ra (cfr. doc. nn. 5 e 6) hanno potuto liberamente e pacificamente accedere sul fondo Persona_4
di proprietà della ed ispezionare l'impianto solare come si ricava agevolmente Parte_1
dalla corrispondenza telematica intercorsa tra le parti e gentilmente fornita in copia alla deducente.
Non conosciamo quanto relazionato alla mandante dai tecnici della BIT spa e della iQuera Italia spa ma, certamente, questi non hanno potuto affermare la detenzione del fondo e dell'impianto solare da parte della tant'è che di questo evento la Società ricorrente si è dimenticata;
altresì, non può CP_1
farsi discendere la prova di un'eventuale detenzione dalla motivazione del provvedimento con cui il
Giudice Delegato al Fallimento della ha respinto la domanda di revindica proposta dalla Pt_3
Società ricorrente. Nè tantomeno può farsi discendere la prova di una presunta detenzione degli immobili da parte della solo perchè questa non ha dato riscontro alla pec 02/10/2023 CP_1
dell'Avv. Nicastro che pretendeva di avere, a nostro parere consapevolmente, una documentazione che non è nella disponibilità della e che, comunque, anche se lo fosse stata non sarebbe mai CP_1
stata messa a disposizione della poiché, fra le parti, non vi era contratto o altro Parte_1
rapporto di sorta che ne giustificasse la consegna. Per quanto sopra brevemente dedotto è di tutta evidenza che: a) è consapevolmente falso affermare che la abbia trasferito alla ELSA srl Pt_3
Co (successivamente il contratto di leasing n. IC 960449 del 6/8/2007, stipulato originariamente con la OC IN spa quando dalla stessa è stato negato il consenso al Parte_1
trasferimento del contratto dalla alla ELSA srl;
b) è consapevolmente falso affermare che la Pt_3
detenga i beni immobili siti in Rosciano, C.da Bosco, di proprietà della CP_1 Parte_1
quando incaricati di questa hanno potuto accedere più volte e liberamente agli immobili interclusi
[...]
proprio per l'intervento del Sig. amministratore della e, segnatamente, per CP_1 CP_1
l'ampia disponibilità della proprietaria dell'area circostante ed intercludente Sig.ra Persona_4
c) è consapevolmente falso affermare di aver avuto conoscenza del trasferimento del
[...]
contratto di leasing n. IC960449 dalla CM srl alla ELSA srl per effetto della comunicazione del
Curatore del fallimento della quando la stessa , investita direttamente Pt_3 Parte_1
dalla società conferente con comunicazione 24/01/2014 (cfr. doc. n.4), non ha prestato il consenso al pagina 11 di 14 trasferimento del contratto;
d) è errato e giuridicamente inconferente far discendere la prova di una presunta occupazione illegittima dalla motivazione del rigetto dell'istanza di revindica da parte del
Giudice Delegato al fallimento della quando non si è prestato il consenso al trasferimento del Pt_3
contratto di leasing n. IC 960449.>>.
La domanda principale della ricorrente è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Ed invero va anzitutto rilevato che tutte le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano comprovate dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sub.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13, 14, 15 e 16.
Non vi è dubbio che la (successivamente dichiarata fallita) ha conferito in data 13.1.2014 Parte_3
all'odierna convenuta (che all'epoca era una s.r.l.) il proprio ramo di azienda, nel quale è espressamente ricompreso il contrato di leasing intercorso con la ricorrente (cfr. doc 8, pag. 10: “ 2)
CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE: A) trasferimento della titolarità dei contratti di leasing finanziario tramite i quali la società ha acquisito la disponibilità di alcuni impianti fotovoltaici;
in particolare: a) contratto n. IC 960449 del 06.08.2007, stipulato originariamente con la OC IN , Gruppo uniCredit, ora
[...]
per un costo complessivo di euro 1.460.000,00 … L'oggetto del contratto è rappresentato da n. 4 Parte_1 impianti fotovoltaici ciascuno da 50 Kwp ubicati nel Comune di Rosciano in località Villa Badessa, attualmente in Catasto al : - foglio 2, part 340, sub 1, cat D/1 rendita 5.764,00; - foglio 2, part 368, sub - , cat D/1, rendita
5.584,00, - foglio 2, part 366, e 367, sub 1, graffate, cat D/1, rendita 6.124,00, - foglio 2, part 365, sub 1, cat
D/1, rendita 6.034,00. “ ) e tutto quanto occorrente per la gestione anche degli impianti fotovoltaici di cui al contratto di leasing (convenzioni, pareri obbligatori delle pubbliche autorità e rapporti contrattuali con società distributrici di energia elettrica).
Nel relativo verbale di assemblea (per notar repertorio n.4301, raccolta n.2806) della Persona_1
stessa ELSA s.r.l. (il cui legale rappresentante era anche all'epoca ), di aumento di CP_1 capitale sottoscritto dalla (il cui legale rappresentante era all'epoca ), è poi Parte_3 CP_1
specificato ( a pag. 21) che la ELSA s.r.l. è “ immessa da oggi nel possesso giuridico e nel materiale godimento del ramo d'azienda “.
E', dunque, innegabile che, seppure secondo le pattuizioni dello stesso contratto di leasing la Parte_3
non avrebbe potuto cederlo alla società , la stessa con il conferimento del ramo CP_1 Parte_3
d'azienda in data 13.1.2014 ha ceduto alla sia detto contratto che il relativo oggetto, cioè i CP_1
quattro impianti fotovoltaici in discussione ed i terreni sui quali gli impianti sono stati realizzati, con tutto quanto necessario per lo sfruttamento degli stessi impianti, sicchè la difesa di parte convenuta pagina 12 di 14 relativa al mancato consenso della concedente alla cessione del contratto di leasing non è idonea a rendere infondata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, anche mediante l'accertamento dell'inopponibilità parziale alla del conferimento del citato ramo di azienda Parte_1
(che è fuori discussione e nemmeno la convenuta contesta), la restituzione materiale dei beni in questione.
Lo stesso deve dirsi in ordine all'asserita sopravvenuta interclusione dei citati terreni, atteso che l'interclusione non determina la perdita della disponibilità materiale del terreno intercluso.
Quanto all'identificazione delle particelle catastali va, poi, rilevato che nella domanda della ricorrente è corretta la relativa indicazione, corrispondente alle risultanze della “ relazione tecnica per la fine dei lavori consegna dell'immobile “ di cui al contratto n. IC960449 (doc. 4 ricorrente).
La domanda principale va, dunque, accolta.
Per una corretta valutazione di quella di corresponsione dell'indennità per l'occupazione illegittima occorre disporre una consulenza tecnica d'ufficio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Condanna la resistente, a restituire immediatamente Controparte_1
alla ricorrente, , libero da persone e cose, il seguente bene Parte_1
costituito da Centrale fotovoltaica a terra: “di n. 4 campi fotovoltaici ciascuno da 50KW
separati e serviti da percorsi per la normale manutenzione e controllo. L'impianto .. realizzato in Comune di Rosciano (PE), località Villa Badessa. Il terreno è censito presso l'NTC del medesimo comune al Foglio 2, mapp 348/349/350/339/340” così diversamente accatastato a seguito della fine dei lavori di costruzione : “- foglio 2, part 365, piano T, cat D/1, r.c.
6.350,00; - foglio 2, part 366 e 367 graffate, piano T, cat D/1, r.c. 6.692,00; - foglio 2, part
368, piano T, cat D/1, r.c. 5.584,00; - foglio 2, part 340, piano T, cat D/1, r.c 5.764,00; - foglio pagina 13 di 14 2, part 371, piano T, cat D/1, r.c. 112,00; - foglio 2, part 370, sub 1, piano T, D/1, r.c. 124,00; -
foglio 2, part 370, sub 2, piano T, area urbana, mq 12; - foglio 2, part 369, piano T, area urbana, mq 28;”;
2) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Pescara, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
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