Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 117.
((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.)) ((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68))
((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.)) ((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68))
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 127.27115
[…] Contratti di leasing – Mancata predisposizione e allegazione del piano di ammortamento – Requisito di validità – Violazione dell'art. 117 TUB e art. 1346 c.c. – Esclusione del solo profilo risarcitorio In tema di contratti di leasing, la mancata predisposizione e allegazione del piano di ammortamento integra violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., in quanto impedisce la determinabilità del contenuto dell'obbligazione gravante sulla parte finanziata, non consentendo di individuare la ripartizione tra quota capitale e quota interessi e l'evoluzione del debito residuo. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Palermo, sentenza 28/04/2023, n. 2020Provvedimento: […] Tale condizione è prevista a pena di nullità del matrimonio stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c.c., oltre ad essere considerata alla stregua di una norma di applicazione necessaria, in quanto rispondente all'ordine pubblico. Ciò si desume dal fatto che il divieto di bigamia non risulta fissato solamente dal codice civile ma integra, altresì, una fattispecie incriminatrice inquadrata dal codice penale all'art. 556.Leggi di più...
- pensione di reversibilità·
- divorzio·
- contumacia·
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- libertà di stato·
- nullità del matrimonio·
- bigamia·
- art. 117 c.c.·
- interesse legittimo·
- art. 86 c.c.