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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di conIGlio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLONNA ALESSIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COLONNA ALESSIA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), presente, non costituito;
CP_1 C.F._2
Resistente
In relazione al RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caprarola in data 3.9.1995 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caprarola, atto n. 0027 p.II
s.A. 1995; (e per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con Decreto del Tribunale di Viterbo n. 4089/2022 del 07.12.2022. con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 20.02.2025 nel corso della quale, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo trascritto nelle note di udienza depositate in data 7.3.2025 che di seguito si riporta:
“
1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caprarola (VT), in data 03/09/1995 tra la IG.ra
[...]
ed il IG. (atto n. 0027 p.II s.A. 1995), ordinandone la trascrizione nei pubblici Pt_2 CP_1 registri da parte dell'Ufficiale di Stato Civile;
2. Il IG. , a titolo di assegno divorzile da versarsi una tantum con le seguenti modalità: CP_1 a) cederà alla IG.ra la propria quota di proprietà dell'abitazione coniugale, in comproprietà Pt_2 tra gli stessi, sita in NE (VT) in Via Cassia Cimina n. 475, foglio 25, part. 21, sub. 7, che si quantifica in circa € 70.000,00 (settantamila//00). La IG.ra diventerà, pertanto, unica Parte_2 proprietaria dell'immobile sito in NE (VT), in Via Cassia Cimina n. 475, foglio 25, part. 21, sub.
7. Tutte le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'immobile saranno a carico della IG.ra . Pt_2
b) verserà la somma di euro 7.200,00 da versarsi in rate da euro 600,00 c.u entro e non oltre il 5 di ogni mese a partire dal mese di aprile 2025.
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3. Il IG. corrisponderà per il figlio maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento//00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente sul conto corrente postale allo stesso intestato, con IBAN
[...] entro il giorno cinque di ogni mese;
4. La IG.ra , con il presente accordo, rinuncia alle somme dovute e non versate a titolo di Pt_2 rivalutazione ISTAT relative all' assegno di mantenimento sino ad oggi percepito .
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di partecipazione al trattamento di fine CP_1 Pt_2 servizio allo stesso spettante, la somma di euro 5.000,00 entro e non oltre il 05.01.2026.
6. Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di omologa;
7. Procedere alla liquidazione delle somme dovute in forza dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra e, per l'effetto, distrarre al sottoscritto Parte_2 procuratore antistatario. Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione. Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e . Parte_2 CP_1
Le spese di lite, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo n. 2095/08 in data 29/10/2008
dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Caprarola (VT), in data 03/09/1995 tra la IG.ra ed il IG. (atto n. Parte_2 CP_1
0027 p.II s.A. 1995), ordinandone la trascrizione nei pubblici registri da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capraola;
2) Il IG. , a titolo di assegno divorzile da versarsi una tantum con le seguenti CP_1 modalità: a) cederà alla IG.ra la propria quota di proprietà dell'abitazione coniugale, in comproprietà tra Pt_2 gli stessi, sita in NE (VT) in Via Cassia Cimina n. 475, foglio 25, part. 21, sub. 7, che si quantifica in circa € 70.000,00 (settantamila//00). La IG.ra diventerà, pertanto, unica Parte_2 proprietaria dell'immobile sito in NE (VT), in Via Cassia Cimina n. 475, foglio 25, part. 21, sub.
7. Tutte le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'immobile saranno a carico della IG.ra . Pt_2
b) verserà la somma di euro 7.200,00 da versarsi in rate da euro 600,00 ciascuna entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025. 3) Il IG. corrisponderà per il figlio maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento//00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente sul conto corrente postale allo stesso intestato, con
IBAN [...] entro il giorno cinque di ogni mese.
pagina2 di 3 4) La IG.ra rinuncia alle somme dovute e non versate a titolo di rivalutazione ISTAT Pt_2 relative all' assegno di mantenimento sino ad oggi percepito.
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di partecipazione al trattamento di fine CP_1 Pt_2 servizio allo stesso spettante, la somma di euro 5.000,00 entro e non oltre il giorno
05.01.2026.
6) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di omologa.
7) Liquida la somma di euro 1.500,00 per spese di lite a carico dell'Erario in forza dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra e, per Parte_2 l'effetto, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Caprarola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di ConIGlio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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