Articolo 1941 del Codice civile
Articolo 1940Articolo 1942
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19 aprile 1942
Art. 1941.

(Limiti della fideiussione).

La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.

Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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