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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1941.
(Limiti della fideiussione).
La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.
Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.
(Limiti della fideiussione).
La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.
Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Commentari • 88
- 1. obbligazione principalehttps://www.brocardi.it/ · 162.33665
Consulenza legale Q201719837 (Articolo 1941 Codice Civile - Limiti della fideiussione) «L'istituto della fideiussione è disciplinato dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile. Si tratta di un accordo bilaterale tra il creditore ed il...»
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