Articolo 1817 del Codice civile
Articolo 1816Articolo 1783
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19 aprile 1942
Art. 1817.

(Termine per la restituzione fissato dal giudice).

Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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