Articolo 821 del Codice di procedura civile
Articolo 722Articolo 724
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21 aprile 1942
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17 aprile 1994
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2 marzo 2006
Art. 821.
(( (Rilevanza del decorso del termine).)) ((Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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