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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 1889/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COLELLA DOMENICO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BORRIELLO RAFFAELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.4.2025)
“PRONUNCIARE
a) sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario registrato presso l'ufficio dello stato civile del detto Comune con Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2022, contratto tra la sig.ra
(nata ad [...] il [...], CF ed il sig. Parte_1 C.F._1 CP_1
(nato ad [...] il [...], CF ), mandando la Cancelleria per le
[...] C.F._2
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di FA (AV) alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Manerbio (BS), via
Dante Alighieri, 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora che ne è Parte_1
già conduttrice.
2. Dato atto che ciascun coniuge ha una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirgli l'indipendenza economica, e stante l'assenza di debiti e crediti reciproci nonché verso terzi, i coniugi decidono di comune accordo di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento/assegno divorzile e/o di risarcimento danni.
3. Le spese di giudizio di entrambi gli avvocati vengono di comune accordo tra le parti stabilite a carico del sig. ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a FA (AV) in data 12.6.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 173/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 24.4.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 1889/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COLELLA DOMENICO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BORRIELLO RAFFAELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.4.2025)
“PRONUNCIARE
a) sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario registrato presso l'ufficio dello stato civile del detto Comune con Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2022, contratto tra la sig.ra
(nata ad [...] il [...], CF ed il sig. Parte_1 C.F._1 CP_1
(nato ad [...] il [...], CF ), mandando la Cancelleria per le
[...] C.F._2
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di FA (AV) alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Manerbio (BS), via
Dante Alighieri, 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora che ne è Parte_1
già conduttrice.
2. Dato atto che ciascun coniuge ha una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirgli l'indipendenza economica, e stante l'assenza di debiti e crediti reciproci nonché verso terzi, i coniugi decidono di comune accordo di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento/assegno divorzile e/o di risarcimento danni.
3. Le spese di giudizio di entrambi gli avvocati vengono di comune accordo tra le parti stabilite a carico del sig. ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a FA (AV) in data 12.6.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 173/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 24.4.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
3