Articolo 1195 del Codice civile
Articolo 1137Articolo 1130
Versione
19 aprile 1942
Art. 1195.

(Quietanza con imputazione).

Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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