Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1195.
(Quietanza con imputazione).
Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
(Quietanza con imputazione).
Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
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- 1. Cassazione civile n. 31837/2022https://www.brocardi.it/ · 226.70479
(massima n. 1) In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Padova, sentenza 19/12/2024, n. 1989Provvedimento: […] solo in mancanza di questa interverranno i criteri legali di cui al secondo comma. A sua volta, l'imputazione volontaria può essere fatta dal debitore, mentre solo in via successiva e residuale spetta al creditore (art. 1195 c.c.). Quando neppure tale soggetto vi abbia provveduto, allora si seguono i criteri, in ordine successivo escludente, di cui al secondo comma del cit. art. 1193.Leggi di più...
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