Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 827
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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L'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà' ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato ( anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò' consegue che, allorché' l'articolo in questione stabilisce la nullità' delle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza. Da ciò consegue - ancora ulteriormente - che, quanto ai rapporti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, non si renda di per sè sufficiente ad escludere l'applicabilità - ad essi - della disciplina in questione il profilo per cui il fatto ( di natura in sè negoziale ) generatore del singolo rapporto ( ad esempio, una convenzione fra imprese ) si fosse, alla suddetta data, già realizzato; ed infatti, ferma restando la ovvia intangibilità' di quel fatto originario e di qualunque suo effetto già verificatosi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge, rientrano comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto che realizzino profili di distorsione della concorrenza.

Una intesa che consenta ad uno dei suoi autori di appropriarsi dei momenti decisionali che provvedono alla strategia ed anche all'ordinaria conduzione di altra impresa concorrente è suscettibile di essere assunta nella griglia delle proibizioni di cui all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. Il "mercato" - infatti -, concepito quale luogo della libertà di iniziativa economica, presuppone l'esistenza di soggetti economici realmente tali, ovvero in grado di esercitare i diritti di libertà in questione. Deve perciò trattarsi di soggetti effettivamente responsabili delle scelte di impresa ad essi formalmente imputabili, giacché la nozione di "mercato libero" presuppone che il gioco della concorrenza - per adoperare l'espressione della legge - venga attuato da soggetti in grado di autodeterminarsi.

L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 non stabilisce che solo le "intese" cosiddette "verticali" possano dare luogo a distorsioni della concorrenza, ne' può sostenersi che una "intesa orizzontale" non possa dare luogo a comportamento sanzionabile ai sensi della suddetta disposizione se non si traduca altresì nell'abuso di cosiddetta "posizione dominante" previsto dal successivo art. 3. Ciò che infatti rileva è che tutti i comportamenti, ancorché si traducano in liberi accordi tra soggetti che operano allo stesso livello di mercato, se incidono sulla libertà economica delle imprese del settore, danno luogo ad un cartello. Da ciò consegue che il profilo per cui un accordo tra imprese non abbia presupposto meccanismi di coercizione e non comporti effetti vincolanti nel senso comunemente attribuito ai contratti intesi quali fonti di obbligazioni, non è sufficiente a sottrarlo alla qualifica di "intesa", la cui illiceità deriva - anzitutto - dall'oggetto o dall'effetto anticoncorrenziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 827
Data del deposito : 1 febbraio 1999

Testo completo