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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2023 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Pizzari Parte_1
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio CP_1
Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
Con ricorso depositato in data 04.07.2023 il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di lavorare come muratore dal 1990 e di essere dipendente della Caruso Parte_2 dal 2006; di lavorare dal lunedì al venerdì (e al bisogno anche sabato e festivi)
[...] dalle ore 07.00 alle ore 16.00 (con eventuali straordinari); di svolgere le proprie mansioni all'interno dei cantieri edili appaltati dalla datrice di lavoro e, per tali ragioni, di maneggiare pesanti strumenti quali, a titolo esemplificativo, martelli pneumatici a corrente e/o ad aria, vibratori di calcestruzzo, macchina taglia cemento (idro scarifica), macchinari spruzza cemento, trapani e altro, ossia macchinari di un peso notevole nonché pesanti sacchetti di cemento, di gesso e di qualunque altra sostanza
1 impiegata;
di essere affetto da sindrome del tunnel carpale derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l' suddetto, CP_2 previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. 1124/65, nella misura del 6% o nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti
2 dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso e la sussistenza del rischio ambientale hanno trovato conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 22.05.2024).
In particolare, i testi escussi hanno confermato come lo svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'attività lavorativa di muratore, mediante l'utilizzo - per n.
8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì - di martelli pneumatici, vibratori di calcestruzzo, idroscarifica (che lavora a 1.800 bar di pressione) martelletto elettrico (per la lavorazione delle parti di cemento più resistenti), trapano (per le fissazioni) e spruzza cemento ad aria (per l'intonaco), lo costringevano ad assumere posture incongrue, considerato, altresì, che il sollevava manualmente sacchi di almeno 25 Pt_1 kg ciascuno.
Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU dott.ssa ha accertato Persona_1 che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo a sinistra, sottoposto ad intervento di sindesmatomia carpale e neurolisi del nervo mediano mano sinistra (2022)
e sindrome del tunnel carpale di grado moderato a destra”, riconoscendo la natura professionale delle patologie riscontrate e accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura del 6% con decorrenza dal
21.01.2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 12.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportate ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 6%, con decorrenza dal gennaio 2023, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa (24.01.2023), aumentata degli accessori di legge.
3 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo a sinistra, sottoposto ad intervento di sindesmatomia carpale
e neurolisi del nervo mediano mano sinistra (2022) e sindrome del tunnel carpale di grado moderato
a destra”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%, con decorrenza dal gennaio 2023;
- condanna l' alla liquidazione in suo favore, ai sensi dell'art. 13 D.lvo n. CP_1
38/2000, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico, nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, con decorrenza dal
24.01.2023, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, li 22.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2023 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Pizzari Parte_1
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio CP_1
Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
Con ricorso depositato in data 04.07.2023 il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di lavorare come muratore dal 1990 e di essere dipendente della Caruso Parte_2 dal 2006; di lavorare dal lunedì al venerdì (e al bisogno anche sabato e festivi)
[...] dalle ore 07.00 alle ore 16.00 (con eventuali straordinari); di svolgere le proprie mansioni all'interno dei cantieri edili appaltati dalla datrice di lavoro e, per tali ragioni, di maneggiare pesanti strumenti quali, a titolo esemplificativo, martelli pneumatici a corrente e/o ad aria, vibratori di calcestruzzo, macchina taglia cemento (idro scarifica), macchinari spruzza cemento, trapani e altro, ossia macchinari di un peso notevole nonché pesanti sacchetti di cemento, di gesso e di qualunque altra sostanza
1 impiegata;
di essere affetto da sindrome del tunnel carpale derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l' suddetto, CP_2 previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. 1124/65, nella misura del 6% o nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti
2 dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso e la sussistenza del rischio ambientale hanno trovato conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 22.05.2024).
In particolare, i testi escussi hanno confermato come lo svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'attività lavorativa di muratore, mediante l'utilizzo - per n.
8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì - di martelli pneumatici, vibratori di calcestruzzo, idroscarifica (che lavora a 1.800 bar di pressione) martelletto elettrico (per la lavorazione delle parti di cemento più resistenti), trapano (per le fissazioni) e spruzza cemento ad aria (per l'intonaco), lo costringevano ad assumere posture incongrue, considerato, altresì, che il sollevava manualmente sacchi di almeno 25 Pt_1 kg ciascuno.
Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU dott.ssa ha accertato Persona_1 che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo a sinistra, sottoposto ad intervento di sindesmatomia carpale e neurolisi del nervo mediano mano sinistra (2022)
e sindrome del tunnel carpale di grado moderato a destra”, riconoscendo la natura professionale delle patologie riscontrate e accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura del 6% con decorrenza dal
21.01.2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 12.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportate ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 6%, con decorrenza dal gennaio 2023, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa (24.01.2023), aumentata degli accessori di legge.
3 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo a sinistra, sottoposto ad intervento di sindesmatomia carpale
e neurolisi del nervo mediano mano sinistra (2022) e sindrome del tunnel carpale di grado moderato
a destra”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%, con decorrenza dal gennaio 2023;
- condanna l' alla liquidazione in suo favore, ai sensi dell'art. 13 D.lvo n. CP_1
38/2000, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico, nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, con decorrenza dal
24.01.2023, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, li 22.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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