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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1594/2023 promossa da:
(P.VA ) con l'avv. FIOCCHI LUIGI e con domicilio eletto in Terni, Parte_1 P.IVA_1 via Tacito n. 5 presso lo studio del difensore
ATTORE/debitore opponente contro
(P.VA ) con l'avv. MIGLIORATI VALERIANO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_2 eletto presso lo studio del difensore in Corropoli, via G. Ungaretti n. 4
CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Franchising /opposizione a decreto-ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la SI.ra , quale legale rappresentante Parte_2 pro tempore della società si opponeva al decreto ingiuntivo n. 404/2023 datato Parte_1
28.09.2023 del Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di € 12.973,96 oltre interessi come da domanda e spese della procedura a favored ella società e relativo a fornitura di merci nell'ambito del Controparte_1 rapporto di franchising tra le parti e richiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ” - in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e per tale effetto onerare parte opposta dell'instaurazione della stessa entro il termine di cui all'art. 6 della L. n. 28/2010 come modificato dal D. Lgs n. 149/2022; nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 404/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28.09.2023 nel procedimento monitorio n. 1321/2023 RG, accertando che nulla è dovuto da parte opponente a parte opposta. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di formulare richieste istruttorie e di ulteriormente precisare, dedurre e allegare nei concedendi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. “.- Con comparsa in data 8.3.2025 si costituiva in giudizio la creditrice odierna opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, n. 464/2023 del 28.09.2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n. 1321/2023), per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: 2) rigettare integralmente l'opposizione proposta da respingendo tutte le deduzioni, Parte_1 pagina 1 di 4 eccezioni e domande formulate dall'opponente, in quanto inammissibili e del tutto infondate, in fatto e diritto, per i motivi in narrativa;
e per l'effetto, confermare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 464/2023 del 28.09.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 1321/2023; in subordine: 3) accertare il diritto di credito di e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] CP_1 della somma di €uro 12.973,96 ovvero della somma minore che dovesse essere eventualmente
[...] accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
in ogni caso: 4) accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare l'opponente Parte_1 al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, somma che la convenuta opposta, sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta Controparte_1 all;
5) condannare l'attrice opponente al pagamento Parte_3 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. “
Le parti opponente ed opposta depositavano le memorie ex art. 171 ter nn.1,2 e 3 ed alla prima udienza comparizione parti del 27.5.2024 alla quale partecipava il difensore della parte creditrice opposta e nessuno compariva per la debitrice opponente il Giudice letta in particolare l'opposizione e le memorie ex art. 171 ter c.p.c. delle parti ritenuto che l'opposizione non sia fondata su prova scritta limitandosi la parte debitrice alla negatoria del credito non fornendo elementi utili allo stato degli atti per ritenere munite di fumus di fondamento i motivi di opposizione , né minimamente documentati, visto l'art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto. Preso atto delle istanze istruttorie di parte creditrice odierna opposta, ammette le prove per interrogatorio formale della e per Parte_2 testi richiesti con la seconda memoria 30.4.2024 dalla parte opposta e con esclusione, quanto alla Tes_1 prova per testimoni, dei capitoli di cui ai numeri 5,10,13, 19, 20 e 26. FISSA PER INTERROGATORIO DELLA SIG.RA BARTOLI e per l'audizione di n. 3 testi di parte creditrice opposta, la nuova udienza del 18.11.2024 in presenza alle ore 10,00.
Alla udienza del 18.11.2024 si procedeva alla audizione dei testi e di Testimone_2 Testimone_3 parte creditrice opposta e si dava atto della mancata partecipazione alla udienza della legale rappresentante della società opponente a rendere interrogatorio ed il Giudice “…Fissa il termine di giorni 15 dalla data odierna per l'introduzione della mediazione obbligatoria e per il caso in cui abbia esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 5.5.2025, ore
10,30 in presenza dei difensori;
ASSEGNA ALLE PARTI EX ART. 189 C.P.C. I SEGUENTI TERMINI
PERENTORI: 1) Un termine non superiore a 60 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) Un termine non superiore a 30 giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali: 3) Un termine non superiore a 15 giorni prima della predetta udienza per il deposito delle memorie di replica.”
La mediazione pure tentata dalla parte creditrice opposta aveva esito negativo come da verbale allegato nel fascicolo telematico dalla opposta per la mancata comparizione della società debitrice opponente e ciò nonostante la regolarità della notifica verificata dallo stesso mediatore.
Solo la parte creditrice opposta depositava le memorie ex art. 189 cpc ed alla udienza del 5.5.2025 compariva il solo difensore della parte creditrice il quale si riportava alle memorie in atti ed insisteva per il rigetto della opposizione .
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia totalmente indimostrata e pertanto vada rigettata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto tenuto conto che la parte creditrice abbia, invece, dimostrato a mezzo produzione documentale ed audizione di testimoni, la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Peraltro l'opposizione si fonda su un unico motivo di contestazione che è quello relativo alla insufficienza delle fatture come prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ma non fornendo, la opponente alcun altro elemento o deduzione su cui ritenere non dovuto il pagamento del corrispettivo richiesto dalla creditrice e ciò nonostante la creditrice, oltre alle fatture, abbia depositato analitica documentazione atta a suffragare gli accordi fra le parti relativi alla chiusura del punto vendita ed al pagamento della Pt_4 merce consegnata .
pagina 2 di 4 Si precisa infatti che nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. pure depositate la debitrice opponente non contesta, né prende posizioni sulla articolata ricostruzione del rapporto contrattuale e sulle argomentazioni difensive della parte opposta, limitandosi ad esporre mere deduzioni di stile e generiche a fronte, invece, di tutti i documenti allegati dalla parte creditrice sulla regolarità della fornitura di abbigliamento e scarpe marchio Pt_4
Peraltro non è in contestazione fra le parti l'esistenza e l'esecuzione del contratto del 16.07.2018, in virtù del quale la società attivava e gestiva il punto vendita ad insegna ed immagine Parte_1
“PRIMIGI Store”, sito in Terni al Largo Villa Glori, n.8 per la vendita in via esclusiva di calzature, abbigliamento e accessori a marchio che veniva poi trasferito nel marzo 2019, per accordi fra le Pt_4 parti, presso i locali di Largo Villa Glori n. 10: nel luglio 2019 la società cessava Parte_1 l'attività del punto vendita, con l'assenso della società ricorrente alla risoluzione consensuale del rapporto di franchising, fermi restando i crediti maturati da quest'ultima per le forniture già effettuate e per quelle da quantificarsi all'esito delle restituzioni finali. Si richiamano qui di seguito i documenti allegati dalla parte opposta che confermano pienamente la ricostruzione dei fatti fra le parti così come ricostruita dalla creditrice. ll contratto di franchising del 16.07.2018 (doc. 1); scrittura privata del 12.03.2019 relativa al trasferimento della sede de negozio “PRIMIGI Store”, dai locali di Terni - Via Largo Villa Glori n. 8 alla nuova sede, molto più ampia, di Terni - Villa Glori n. 10 (doc. 2); Il mastrino estratto conto (doc. 5) e le fatture (doc. 6), quest'ultime regolarmente registrate come da estratto autentico del registro VA (doc. 17); Il progetto di allestimento del nuovo negozio “PRIMIGI Store” (doc. 7) nonché i preventivi approvati e firmati dalla stessa opponente (doc. 8), così come le fatture delle ditte che si sono occupate dello smontaggio e rimontaggio dei vecchi mobili, riutilizzabili nei nuovi locali, della consegna e montaggio dei nuovi arredi del negozio presso i nuovi locali molto più grandi (doc. 9, 10 e 11) nonché le fotografie del nuovo
“PRIMIGI Store” di Terni, Villa Glori n. 10 (doc. 12); I documenti di trasporto (doc. 13) nonché le stampe delle vendite delle merci in conto estimatorio registrate e comunicate dalla stessa opponente Pt_4 tramite il software gestionale “Best Store”, in uso al punto vendita “PRIMIGI Store”, rimasto operativo fino al 10.09.2019 (doc. 14, 15 e 16); La scrittura privata del 18.07.2019 relativa alla risoluzione consensuale del rapporto di franchising a seguito della volontà dell'opponente di cessare la sua attività, nella quale veniva prevista la chiusura del “PRIMIGI Store” per la successiva data del 31.08.2019 (doc. 3).
La documentazione richiamata non è stata in alcun modo contestata dalla debitrice opponente e la prova testimoniale assunta all'udienza del 18.11.2024, oltre che la scelta della legale rappresentante della società debitrice di non sottoporsi all'interrogatorio formale pure deferitole alla predetta udienza, confermano ampiamente la fondatezza del credito ingiunto di € 12.973,96 quale importo residuo per sorte capitale dovuto a saldo dall'opponente, come per l'appunto evidenziato dall'allegato estratto conto (doc. 5) e relative fatture (doc. 6). Si richiamano sul punto le deduzioni della creditrice in memoria conclusionale perfettamente condivisibili in quanto dimostrate dagli allegati richiamati.
Alla soccombenza segue la condanna della opponente alla refusione delle spese a favore della opposta che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione in quanto totalmente indimostrata e conferma il decreto-ingiuntivo n. 404/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno pure opposto.
Condanna altresì la parte debitrice opponente a rimborsare alla parte creditrice opposta Parte_1
pagina 3 di 4 le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% Controparte_1 per spese generali.
Ascoli Piceno, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1594/2023 promossa da:
(P.VA ) con l'avv. FIOCCHI LUIGI e con domicilio eletto in Terni, Parte_1 P.IVA_1 via Tacito n. 5 presso lo studio del difensore
ATTORE/debitore opponente contro
(P.VA ) con l'avv. MIGLIORATI VALERIANO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_2 eletto presso lo studio del difensore in Corropoli, via G. Ungaretti n. 4
CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Franchising /opposizione a decreto-ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la SI.ra , quale legale rappresentante Parte_2 pro tempore della società si opponeva al decreto ingiuntivo n. 404/2023 datato Parte_1
28.09.2023 del Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di € 12.973,96 oltre interessi come da domanda e spese della procedura a favored ella società e relativo a fornitura di merci nell'ambito del Controparte_1 rapporto di franchising tra le parti e richiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ” - in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e per tale effetto onerare parte opposta dell'instaurazione della stessa entro il termine di cui all'art. 6 della L. n. 28/2010 come modificato dal D. Lgs n. 149/2022; nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 404/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28.09.2023 nel procedimento monitorio n. 1321/2023 RG, accertando che nulla è dovuto da parte opponente a parte opposta. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di formulare richieste istruttorie e di ulteriormente precisare, dedurre e allegare nei concedendi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. “.- Con comparsa in data 8.3.2025 si costituiva in giudizio la creditrice odierna opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, n. 464/2023 del 28.09.2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n. 1321/2023), per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: 2) rigettare integralmente l'opposizione proposta da respingendo tutte le deduzioni, Parte_1 pagina 1 di 4 eccezioni e domande formulate dall'opponente, in quanto inammissibili e del tutto infondate, in fatto e diritto, per i motivi in narrativa;
e per l'effetto, confermare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 464/2023 del 28.09.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 1321/2023; in subordine: 3) accertare il diritto di credito di e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] CP_1 della somma di €uro 12.973,96 ovvero della somma minore che dovesse essere eventualmente
[...] accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
in ogni caso: 4) accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare l'opponente Parte_1 al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, somma che la convenuta opposta, sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta Controparte_1 all;
5) condannare l'attrice opponente al pagamento Parte_3 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. “
Le parti opponente ed opposta depositavano le memorie ex art. 171 ter nn.1,2 e 3 ed alla prima udienza comparizione parti del 27.5.2024 alla quale partecipava il difensore della parte creditrice opposta e nessuno compariva per la debitrice opponente il Giudice letta in particolare l'opposizione e le memorie ex art. 171 ter c.p.c. delle parti ritenuto che l'opposizione non sia fondata su prova scritta limitandosi la parte debitrice alla negatoria del credito non fornendo elementi utili allo stato degli atti per ritenere munite di fumus di fondamento i motivi di opposizione , né minimamente documentati, visto l'art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto. Preso atto delle istanze istruttorie di parte creditrice odierna opposta, ammette le prove per interrogatorio formale della e per Parte_2 testi richiesti con la seconda memoria 30.4.2024 dalla parte opposta e con esclusione, quanto alla Tes_1 prova per testimoni, dei capitoli di cui ai numeri 5,10,13, 19, 20 e 26. FISSA PER INTERROGATORIO DELLA SIG.RA BARTOLI e per l'audizione di n. 3 testi di parte creditrice opposta, la nuova udienza del 18.11.2024 in presenza alle ore 10,00.
Alla udienza del 18.11.2024 si procedeva alla audizione dei testi e di Testimone_2 Testimone_3 parte creditrice opposta e si dava atto della mancata partecipazione alla udienza della legale rappresentante della società opponente a rendere interrogatorio ed il Giudice “…Fissa il termine di giorni 15 dalla data odierna per l'introduzione della mediazione obbligatoria e per il caso in cui abbia esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 5.5.2025, ore
10,30 in presenza dei difensori;
ASSEGNA ALLE PARTI EX ART. 189 C.P.C. I SEGUENTI TERMINI
PERENTORI: 1) Un termine non superiore a 60 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) Un termine non superiore a 30 giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali: 3) Un termine non superiore a 15 giorni prima della predetta udienza per il deposito delle memorie di replica.”
La mediazione pure tentata dalla parte creditrice opposta aveva esito negativo come da verbale allegato nel fascicolo telematico dalla opposta per la mancata comparizione della società debitrice opponente e ciò nonostante la regolarità della notifica verificata dallo stesso mediatore.
Solo la parte creditrice opposta depositava le memorie ex art. 189 cpc ed alla udienza del 5.5.2025 compariva il solo difensore della parte creditrice il quale si riportava alle memorie in atti ed insisteva per il rigetto della opposizione .
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia totalmente indimostrata e pertanto vada rigettata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto tenuto conto che la parte creditrice abbia, invece, dimostrato a mezzo produzione documentale ed audizione di testimoni, la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Peraltro l'opposizione si fonda su un unico motivo di contestazione che è quello relativo alla insufficienza delle fatture come prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ma non fornendo, la opponente alcun altro elemento o deduzione su cui ritenere non dovuto il pagamento del corrispettivo richiesto dalla creditrice e ciò nonostante la creditrice, oltre alle fatture, abbia depositato analitica documentazione atta a suffragare gli accordi fra le parti relativi alla chiusura del punto vendita ed al pagamento della Pt_4 merce consegnata .
pagina 2 di 4 Si precisa infatti che nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. pure depositate la debitrice opponente non contesta, né prende posizioni sulla articolata ricostruzione del rapporto contrattuale e sulle argomentazioni difensive della parte opposta, limitandosi ad esporre mere deduzioni di stile e generiche a fronte, invece, di tutti i documenti allegati dalla parte creditrice sulla regolarità della fornitura di abbigliamento e scarpe marchio Pt_4
Peraltro non è in contestazione fra le parti l'esistenza e l'esecuzione del contratto del 16.07.2018, in virtù del quale la società attivava e gestiva il punto vendita ad insegna ed immagine Parte_1
“PRIMIGI Store”, sito in Terni al Largo Villa Glori, n.8 per la vendita in via esclusiva di calzature, abbigliamento e accessori a marchio che veniva poi trasferito nel marzo 2019, per accordi fra le Pt_4 parti, presso i locali di Largo Villa Glori n. 10: nel luglio 2019 la società cessava Parte_1 l'attività del punto vendita, con l'assenso della società ricorrente alla risoluzione consensuale del rapporto di franchising, fermi restando i crediti maturati da quest'ultima per le forniture già effettuate e per quelle da quantificarsi all'esito delle restituzioni finali. Si richiamano qui di seguito i documenti allegati dalla parte opposta che confermano pienamente la ricostruzione dei fatti fra le parti così come ricostruita dalla creditrice. ll contratto di franchising del 16.07.2018 (doc. 1); scrittura privata del 12.03.2019 relativa al trasferimento della sede de negozio “PRIMIGI Store”, dai locali di Terni - Via Largo Villa Glori n. 8 alla nuova sede, molto più ampia, di Terni - Villa Glori n. 10 (doc. 2); Il mastrino estratto conto (doc. 5) e le fatture (doc. 6), quest'ultime regolarmente registrate come da estratto autentico del registro VA (doc. 17); Il progetto di allestimento del nuovo negozio “PRIMIGI Store” (doc. 7) nonché i preventivi approvati e firmati dalla stessa opponente (doc. 8), così come le fatture delle ditte che si sono occupate dello smontaggio e rimontaggio dei vecchi mobili, riutilizzabili nei nuovi locali, della consegna e montaggio dei nuovi arredi del negozio presso i nuovi locali molto più grandi (doc. 9, 10 e 11) nonché le fotografie del nuovo
“PRIMIGI Store” di Terni, Villa Glori n. 10 (doc. 12); I documenti di trasporto (doc. 13) nonché le stampe delle vendite delle merci in conto estimatorio registrate e comunicate dalla stessa opponente Pt_4 tramite il software gestionale “Best Store”, in uso al punto vendita “PRIMIGI Store”, rimasto operativo fino al 10.09.2019 (doc. 14, 15 e 16); La scrittura privata del 18.07.2019 relativa alla risoluzione consensuale del rapporto di franchising a seguito della volontà dell'opponente di cessare la sua attività, nella quale veniva prevista la chiusura del “PRIMIGI Store” per la successiva data del 31.08.2019 (doc. 3).
La documentazione richiamata non è stata in alcun modo contestata dalla debitrice opponente e la prova testimoniale assunta all'udienza del 18.11.2024, oltre che la scelta della legale rappresentante della società debitrice di non sottoporsi all'interrogatorio formale pure deferitole alla predetta udienza, confermano ampiamente la fondatezza del credito ingiunto di € 12.973,96 quale importo residuo per sorte capitale dovuto a saldo dall'opponente, come per l'appunto evidenziato dall'allegato estratto conto (doc. 5) e relative fatture (doc. 6). Si richiamano sul punto le deduzioni della creditrice in memoria conclusionale perfettamente condivisibili in quanto dimostrate dagli allegati richiamati.
Alla soccombenza segue la condanna della opponente alla refusione delle spese a favore della opposta che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione in quanto totalmente indimostrata e conferma il decreto-ingiuntivo n. 404/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno pure opposto.
Condanna altresì la parte debitrice opponente a rimborsare alla parte creditrice opposta Parte_1
pagina 3 di 4 le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% Controparte_1 per spese generali.
Ascoli Piceno, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4