Articolo 1853 del Codice civile
Articolo 1852Articolo 1854
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19 aprile 1942
Art. 1853.

(Compensazione tra i saldi di piu' rapporti o piu' conti).

Se tra la banca e il correntista esistono piu' rapporti o piu' conti, ancorche' in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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