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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
letti gli atti del procedimento recante N.R.G. 3042/2024 instaurato da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mazzarella Maurizio e Russo Parte_1
Bernardina, giusta procura alle liti in atti e domiciliato come in atti;
ricorrente
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela De Palma, giusta procura Controparte_1
alle liti in atti e domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo, in accoglimento dello spiegato ricorso, per le ragioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in sede divorzile a favore della prole minore, quantificato in 250,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, adducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche per aver contratto nuovo matrimonio con altra donna, per aver stipulato un contratto di locazione per la nuova abitazione, nonché per la sopravvenuta esigenza di doversi sottoporre a cure mediche specialistiche, con correlativi esborsi, e per dover fronteggiare bisogni personali quotidiani. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via principale: a parziale modifica delle condizioni del provvedimento di Cessazione degli effetti civili del matrimonio del 04.11.2021, modificare il seguente punto: “ - in ottemperanza Parte_1
al dettato della L. 54/06 ed in considerazione delle esigenze dei figli - verserà alla consorte - a mezzo bonifico bancario - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di assegno periodico per il mantenimento dei figli e della moglie l' importo di € 600,00 (sei cento) mensili complessivi, pari ad
€ 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ogni figlio” come segue: “ - in ottemperanza Parte_1
al dettato della L. 54/06 ed in considerazione delle esigenze dei figli - verserà alla consorte - a mezzo bonifico bancario- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di assegno periodico per il mantenimento dei figli l' importo di € 200,00 (duecento) mensili complessivi, € 100,00 per ogni figlio” nonché € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. 2) Con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente, con comparsa di costituzione, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla luce delle circostanze meglio evidenziate nel proprio atto difensivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare totalmente la domanda attorea. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione alla sottoscritta antistataria.”.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 4.3.2025, da celebratasi secondo la modalità della trattazione scritta, giusto decreto del 30.1.2025, e rinviato il procedimento per il deposito telematico delle rispettive situazioni reddituali, le parti all'udienza cartolare dell'1.4.2025 hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre ricordare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 9 legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 legge n. 436 del
1978 e dall'art. 13 legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi ( Cass. civ., sez. I, 25/08/2005, n. 17320; Cass. civ., sez. VI, 07/09/2020, n. 18528) In particolare, l'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono
"giustificati motivi", ovvero nel caso di mutamenti, documentati, della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi. L'esistenza di giustificati motivi va accertata avendo riguardo ai mutamenti delle condizioni dei redditi dell'obbligato e dell'avente diritto, da valutare bilateralmente e comparativamente per stabilire se esse impongano l'esigenza di un riequilibrio delle condizioni economiche in precedenza stabilite (Cass. 2 maggio 2007 n. 10133, Cass. 13 febbraio 2006 n. 3018).
Tanto premesso in via di principio, nel caso di specie, devesi evidenziare che il ricorrente, a fondamento della propria domanda ha addotto, quale circostanza sopravvenuta rispetto alla condizione vigente al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di aver contratto nuove nozze (circostanza non documentata, sebbene non contestata dalla resistente) e di sostenere spese: per le proprie nuove e mutate esigenze di vita personale, anche di salute;
per il canone di locazione;
per il pagamento di rate di finanziarie, con una retribuzione media di circa € 1.500,00.
Nondimeno, non ha fornito adeguata prova documentale delle spese sostenute successivamente ed in ragione delle nuove nozze contratte con la nuova compagna, nè ha allegato le ricevute di pagamento del canone di locazione. Difetta, altresì, la prova documentale a supporto della circostanza, meramente dedotta, che il ricorrente debba sottoporsi a cure mediche specialistiche. Per converso, risulta la stabilizzazione del rapporto lavorativo in capo al ricorrente, con passaggio del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato (cfr. documento di trasformazione del contratto dell'1.10.2022, allegato al ricorso), salva l'assunzione a tempo determinato del ricorrente a far data dal 05/03/2025 sino al 31/03/2025.
Ne discende, dunque, che non essendo stata fornita prova documentale, da parte del ricorrente, della modifica, in senso peggiorativo, della propria situazione patrimoniale rispetto a quella vigente all'epoca del divorzio, ( cfr. dichiarazioni reddituali relative al triennio 2021 -2023, con un reddito da lavoro dipendente dichiarato di originari euro 23.877,05, incrementato per l'anno 2023 e pari ad euro 23.904,40), tale da giustificare la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore della prole, il ricorso va integralmente rigettato.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, bassa complessità), in favore della resistente, tenuto conto della natura documentale della vertenza, da distrarsi in favore dell'avv. Michela De Palma, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che si liquidano in euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michela De
Palma, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
letti gli atti del procedimento recante N.R.G. 3042/2024 instaurato da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mazzarella Maurizio e Russo Parte_1
Bernardina, giusta procura alle liti in atti e domiciliato come in atti;
ricorrente
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela De Palma, giusta procura Controparte_1
alle liti in atti e domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo, in accoglimento dello spiegato ricorso, per le ragioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in sede divorzile a favore della prole minore, quantificato in 250,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, adducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche per aver contratto nuovo matrimonio con altra donna, per aver stipulato un contratto di locazione per la nuova abitazione, nonché per la sopravvenuta esigenza di doversi sottoporre a cure mediche specialistiche, con correlativi esborsi, e per dover fronteggiare bisogni personali quotidiani. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via principale: a parziale modifica delle condizioni del provvedimento di Cessazione degli effetti civili del matrimonio del 04.11.2021, modificare il seguente punto: “ - in ottemperanza Parte_1
al dettato della L. 54/06 ed in considerazione delle esigenze dei figli - verserà alla consorte - a mezzo bonifico bancario - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di assegno periodico per il mantenimento dei figli e della moglie l' importo di € 600,00 (sei cento) mensili complessivi, pari ad
€ 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ogni figlio” come segue: “ - in ottemperanza Parte_1
al dettato della L. 54/06 ed in considerazione delle esigenze dei figli - verserà alla consorte - a mezzo bonifico bancario- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di assegno periodico per il mantenimento dei figli l' importo di € 200,00 (duecento) mensili complessivi, € 100,00 per ogni figlio” nonché € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. 2) Con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente, con comparsa di costituzione, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla luce delle circostanze meglio evidenziate nel proprio atto difensivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare totalmente la domanda attorea. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione alla sottoscritta antistataria.”.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 4.3.2025, da celebratasi secondo la modalità della trattazione scritta, giusto decreto del 30.1.2025, e rinviato il procedimento per il deposito telematico delle rispettive situazioni reddituali, le parti all'udienza cartolare dell'1.4.2025 hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre ricordare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 9 legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 legge n. 436 del
1978 e dall'art. 13 legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi ( Cass. civ., sez. I, 25/08/2005, n. 17320; Cass. civ., sez. VI, 07/09/2020, n. 18528) In particolare, l'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono
"giustificati motivi", ovvero nel caso di mutamenti, documentati, della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi. L'esistenza di giustificati motivi va accertata avendo riguardo ai mutamenti delle condizioni dei redditi dell'obbligato e dell'avente diritto, da valutare bilateralmente e comparativamente per stabilire se esse impongano l'esigenza di un riequilibrio delle condizioni economiche in precedenza stabilite (Cass. 2 maggio 2007 n. 10133, Cass. 13 febbraio 2006 n. 3018).
Tanto premesso in via di principio, nel caso di specie, devesi evidenziare che il ricorrente, a fondamento della propria domanda ha addotto, quale circostanza sopravvenuta rispetto alla condizione vigente al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di aver contratto nuove nozze (circostanza non documentata, sebbene non contestata dalla resistente) e di sostenere spese: per le proprie nuove e mutate esigenze di vita personale, anche di salute;
per il canone di locazione;
per il pagamento di rate di finanziarie, con una retribuzione media di circa € 1.500,00.
Nondimeno, non ha fornito adeguata prova documentale delle spese sostenute successivamente ed in ragione delle nuove nozze contratte con la nuova compagna, nè ha allegato le ricevute di pagamento del canone di locazione. Difetta, altresì, la prova documentale a supporto della circostanza, meramente dedotta, che il ricorrente debba sottoporsi a cure mediche specialistiche. Per converso, risulta la stabilizzazione del rapporto lavorativo in capo al ricorrente, con passaggio del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato (cfr. documento di trasformazione del contratto dell'1.10.2022, allegato al ricorso), salva l'assunzione a tempo determinato del ricorrente a far data dal 05/03/2025 sino al 31/03/2025.
Ne discende, dunque, che non essendo stata fornita prova documentale, da parte del ricorrente, della modifica, in senso peggiorativo, della propria situazione patrimoniale rispetto a quella vigente all'epoca del divorzio, ( cfr. dichiarazioni reddituali relative al triennio 2021 -2023, con un reddito da lavoro dipendente dichiarato di originari euro 23.877,05, incrementato per l'anno 2023 e pari ad euro 23.904,40), tale da giustificare la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore della prole, il ricorso va integralmente rigettato.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, bassa complessità), in favore della resistente, tenuto conto della natura documentale della vertenza, da distrarsi in favore dell'avv. Michela De Palma, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che si liquidano in euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michela De
Palma, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire