Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2011, n. 8769
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Sentenza 15 aprile 2011

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Il processo riassunto innanzi al giudice del rinvio costituisce prosecuzione di quello originario, sia nel caso in cui il rinvio venga disposto ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., sia nel caso - come nella specie - in cui il rinvio sia disposto, ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., dal giudice di appello con sentenza confermata dalla corte di cassazione; pertanto, in tale ultima ipotesi, occorre tener conto, al fine del riconoscimento del diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del principio di ragionevole durata del processo, del fatto che alla riforma della sentenza non definitiva siano seguite altre due fasi, di primo e di secondo grado, che rientrano nel fisiologico andamento del processo. (Nella specie la S.C. ha affermato che i giudizi di secondo grado e di legittimità non possono considerarsi una mera fase incidentale del giudizio di primo grado che continua a seguito della riassunzione, in quanto il giudicato formatosi sulla questione processuale relativa alla necessità della rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva del giudizio non esaurisce la materia del contendere che si conclude nel merito solo con la definizione del processo riassunto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2011, n. 8769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8769
    Data del deposito : 15 aprile 2011

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