Sentenza 20 maggio 2025
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Introduzione Il concordato minore è uno strumento legale di vitale importanza per imprenditori e professionisti sovraindebitati, soprattutto in questo periodo di crisi economica. Permette di evitare il tracollo finanziario offrendo una via d'uscita “controllata” dai debiti, ma richiede competenze specifiche e tempismo. Ignorare o gestire male una situazione di sovraindebitamento espone il debitore a rischi gravi: dall'apertura di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) alla perdita dei propri beni, compresa l'abitazione. Errori da evitare sono la sottovalutazione delle scadenze per reagire agli atti di riscossione, oppure tentare soluzioni improvvisate senza …
Leggi di più… - 2. Concordato Minore con Finanza Esterna: Come Funziona con l’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 gennaio 2026
Introduzione Il concordato minore con finanza esterna è uno strumento legale cruciale per chi è schiacciato dai debiti e vuole evitarne le conseguenze più gravi, come pignoramenti, ipoteche o il fallimento (liquidazione giudiziale). Questo istituto, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre una “seconda opportunità” al debitore sovraindebitato: consente di ristrutturare i debiti e liberarsene parzialmente, riducendo rischi e costi. L'argomento è di estrema importanza perché un errore o un ritardo nell'affrontare i debiti può portare a conseguenze irreversibili – ad esempio la vendita forzata della casa o la chiusura dell'attività – mentre adottare per tempo le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo – Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo n. 201/2025 RG, trattenuto in decisione all'udienza da remoto del
14.5.2025, promosso da elett.te dom.to in Chieti al Corso Marrucino n.198 presso lo Studio dell'avv. Parte_1
AleSSndro DE IULIIS il quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale ad litem conferita su foglio separato e congiunto al reclamo;
Reclamante contro
, in persona del liquidatore DO.SS , autorizzata a Controparte_1 Controparte_2 costituirsi nel presente giudizio in forza di decreto di autorizzazione del G.D. DO. AleSSndro Chiauzzi del 26/03/2025, rappresentata e difesa - per procura speciale alle liti su documento informatico separato - dall'Avv. Carlo Fimiani con studio in Pescara (PE) Via Napoli n. 9;
Reclamato avverso la sentenza emeSS in data 16.12.24 n. 58, in esito al procedimento n. 84 L.P. e n. 28 P.U.
Tribunale Chieti, avente ad oggetto dichiarazione di apertura di liquidazione controllata di
. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto reclamo, annullare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'istanza di ammissione alla Liquidazione Controllata presentata da Controparte_1 iscritta al n. 84/24 L.P. Tribunale Chieti, revocando ogni altra disposizione conneSS e consequenziale.
Con ogni consequenziale statuizione condannatoria, ex art.91 c.p.c., in ordine alle spese processuali.”
Per parte reclamata:
” Si chiede che il reclamo venga dichiarato inammissibile perché tardivo, o comunque che venga respinto nel merito perché infondato, con il favore delle spese di giudizio in favore della liquidazione controllata.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
PQM
: Co visto l'art. 270 del Codice della Crisi e mpresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26/09/1965;
ORDINA al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.; che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 2.500,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.”
Tanto in esito alla seguente motivazione.
“Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 ha avanzato proposta di Controparte_1 liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
-che il ricorrente è debitore e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione neceSSria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che il , divorziato dalla moglie, vive solo ed è tenuto a CP_1 versare il mantenimento per i figli per una somma mensile complessiva di € 800,00, oltre il 50% per le spese straordinarie;
deve sostenere una spesa per costi di gestione dello studio professionale di circa € 1.500 mensili;
può contare su un reddito mensile medio di € 4.133,58 - cfr. relazione e allegati) deve essere stabilito in € 2.500,00.”
Detta sentenza è stata reclamata col ricorso introduttivo del presente procedimento, con ricorso da assimilare a quello previsto dall'art. 51 CCII, in virtù del richiamo alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III contenuto nell'art. 270 comma 5 CCII: detto titolo in tema di impugnazioni nel procedimento unitario prevede il reclamo sempre in Corte d'Appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto (di accoglimento o di rigetto). La sentenza è stata impugnata dal creditore il 4.3.2025 per motivi che si vanno Parte_1 ad esaminare.
La procedura, costituitasi per il , ha resistito al gravame. CP_1 In esito all'udienza con trattazione scritta del 14.5.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza, le cui ragioni vengono esposte come sotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte deve premettere come presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato, mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di crisi.
Per i soggetti privi di contabilità, potrebbe determinarsi qualche difficoltà nella focalizzazione dei flussi e di conseguenza dello squilibrio finanziario quale presupposto del sovraindebitamento. In simili situazioni, è sufficiente verificare l'inettitudine dei flussi reddituali rinvenibili dalle verifiche dei conti correnti a coprire le uscite per identificare uno stato di crisi, che ben potrebbe essere confermato da una esecuzione pendente. La domanda del debitore non necessita della difesa tecnica, salvo quanto disposto dall'art. 271 CCII per il concorso di procedure;
è invece neceSSria l'assistenza dell'OCC, il quale entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico del sovraindebitato deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante; a corredo del ricorso deve redigere una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda e che illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore (art. 269 CCII): ciò è quanto avvenuto nel caso di specie . Mentre la L. 3/2012 prevedeva che la relazione dell'OCC fosse “particolareggiata”, ovvero contenesse l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni o l'esistenza di atti del debitore impugnati ecc, l'art. 269 CCII si limita a prevedere che la relazione contenga una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché l'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione dell'OCC riveste un duplice contenuto, informativo e valutativo. Posto però che nel CCII manca una norma come l'art. 15, comma 10, L. 3/2012 che permetteva all'organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, la rappresentazione non potrà che essere orientativa e non definitiva. La situazione patrimoniale andrà meglio rappresentata dopo la definizione dello stato passivo, anche perché l'illustrazione della situazione del debitore senza margini di approssimazione non è considerata funzionale all'apertura del concorso: l'elenco dei creditori deve essere aggiornato dopo la sentenza a norma dell'art. 270 CCII lett. c) e l'inventario deve essere completato dal liquidatore giudiziale, il che presuppone l'incompletezza dell'attivo e del passivo come prospettati nel ricorso. La ricostruzione del patrimonio del debitore nella fase istruttoria è giocoforza approssimativa e dovrà essere puntualizzata in seguito all'apertura. Diversamente concludendo, il tempo neceSSrio per accedere alle informazioni dell'anagrafe tributaria costituirebbe un ulteriore costo e un ulteriore rallentamento della procedura non giustificato dai benefici di una piena ricostruzione, che ben può essere effettuata dopo la sentenza della liquidazione controllata. Anzi è il legislatore a imporre una rettifica dei crediti concorsuali e dell'inventario, il che presuppone che esso poSS essere legittimamente incompleto nella domanda di apertura e nella relazione del gestore. All'interno della relazione può essere utile descrivere le cause che hanno condotto al sovraindebitamento, escludendo che questo sia stato causato con malafede, frode o colpa grave, ma solo per la successiva esdebitazione, che prevede all'art. 282 secondo comma la verifica del dolo e della colpa grave nell'origine del debito come requisito ostativo. Il successivo decreto di esdebitazione può infatti essere reclamato ai sensi dell'art. 124 CCII dai creditori. Tanto premesso, si ha che non coglie nel segno parte reclamante laddove si profonde in lunghe dissertazioni volte ad evidenziare il “dolo e la negligenza del debitore nell'indebitamento e la sua fuga ad oltranza dall'adempimento”, rimarcando aspetti delle pregresse vicende intercorse col per dimostrare la sua immeritevolezza. CP_1
Ne deriva che ogni doglianza (che questo Collegio non intende vagliare) volta a descrivere il come soggetto che ha posto in essere iniziative di ogni sorta, sinanco fraudolente, pur di CP_1 eludere l'obbligazione pecuniaria nei confronti del creditore, odierno reclamante, vada disattesa a priori, soprattutto perché così si finisce per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata.
Ciò ritenuto, e venendo a censure più attinenti, valga quanto segue, in disparte ogni considerazione sulla tempestività del ricorso, che va in ogni caso rigettato nel merito.
PRIMO MOTIVO DI RECLAMO: L'illegittimità del giudizio di fattibilità della liquidazione affidato all'“apporto di finanza esterna”. Violazione dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo CCII.
1.Il reclamante espone come nella relazione del Gestore della Crisi viene indicato che, a fronte di un ammontare complessivo di debiti computato per €. 1.297.117,98 al netto delle spese di procedura per compensi dell'OCC indicate nel preventivo allegato (di cui € 716.806,00 nei confronti del solo reclamante), il debitore porrebbe a disposizione della procedura, per il pagamento di tale ingente importo:
- la quota residua del suo reddito calcolata in appena € 650,58 mensili
- un terreno agricolo di mq. 500 (sovrastimato in € 10.000,00);
- quale “apporto di finanza esterna”, con il consenso della titolare, sua figlia la CP_3 cessione:
- della piena proprietà di un appartamento sito in Chieti alla Piazza Garibaldi, valutato € 80.000,00; - dei diritti pari a ½ della proprietà proprio dell'immobile in Chieti alla Via Galiani 68. Assume che detta soluzione, ritenuta congrua dal Gestore della Crisi, sia illegittima in quanto il ricorso alla “finanza esterna”, cioè al contributo proveniente da terzi, costituisce un vero ossimoro giuridico dell'istituto della Liquidazione controllata, poiché in contraddizione con la sua ratio, risiedente nell'ammissione a tale speciale procedura del professionista (oltre al consumatore, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo ed alla start-up innovativa, ex artt. 65 e 2 comma
1 lett. c CCII) non solo sovraindebitatosi senza profili di responsabilità, ma che pone sul tavolo della liquidazione concorsuale tutti i suoi averi, non avendone sottratto od occultato nessuno. Con la conseguenza che la violazione dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo CCII, richiedente la concreta possibilità di “acquisire attivo da distribuire ai creditori”, apparirebbe macroscopica.
2.Il motivo di reclamo non può trovare accoglimento: quanto già premesso rende evidente come contestare a priori ( come fatto dal reclamante con il motivo in disamina) l' entità e la composizione dell'attivo patrimoniale a disposizione della procedura, anche con l'ausilio di finanza esterna (apporto della propria figlia), come pure contestare la situazione reddituale, nonché le spese neceSSrie al fabbisogno familiare, costituisce censura non condivisibile e prematura, ciò perché la liquidazione controllata coinvolge l'intero patrimonio del sovraindebitato, con esclusione soltanto: dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, ivi compreso il quinto dello stipendio eventualmente ceduto in garanzia, dei crediti per alimenti e per mantenimento, della retribuzione, pensione e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
delle cose non pignorabili per disposizione di legge;
dei frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, dei beni costituiti in fondo patrimoniale e dei loro frutti, salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale.
La misura del mantenimento, pur indicata dal gestore nella relazione iniziale nella prospettazione dell'attivo, potrà certamente essere modificata una volta aperto il concorso, nell'istanza da rivolgere al giudice per la fiSSzione dell'importo del reddito da destinare alla maSS, come pure imprevedibile va considerato il reale apporto reddituale del debitore per la durata della procedura. La liquidazione controllata, del resto, sarebbe possibile persino in assenza di patrimonio, volta che l'art. 276, comma 1, CCII in tema di chiusura della procedura rimanda all'articolo 233 CCII, norma che impone la chiusura “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali”. Dalla interpretazione letterale si ha che persino una procedura di liquidazione controllata senza risorse per pagare le spese, e dunque una liquidazione inefficiente, si può chiudere per assenza di attivo solo se prima è stata in ogni caso aperta, diversamente non avrebbe significato la disposizione.
Da ciò si deduce che, a monte, è ammissibile una istanza in assenza di patrimonio, che può essere immediatamente chiusa. Inoltre, l'art. 268, comma 3, CCII prevede la c.d. “eccezione di incapienza” con la quale il debitore ha facoltà di contrastare la domanda di apertura della procedura proposta da un creditore. Su richiesta del debitore l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie: tale eccezione, dunque, deve considerarsi un'eccezione in senso proprio e stretto dal momento che solo il debitore può incaricare l'OCC per attestare l'incapienza, non potendo il tribunale nominare il gestore d'ufficio per sollevare l'eccezione senza la collaborazione del debitore. Può pertanto concludersi che qualora il debitore decida di non sollevare l'eccezione di incapienza, la domanda del terzo sia ammissibile nonostante non vi sia patrimonio da liquidare, il che porta a dove considerare a maggior ragione ammissibile la domanda del debitore che, come nel caso in esame, in ogni caso indica un attivo liquidabile superiore a 100mila euro, con la conseguenza per cui contestarlo come sottostimato non toglie che la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha natura interamente liquidatoria di tutti i beni di proprietà del debitore, che li mette integralmente a disposizione dei creditori e gli consente di provvedere a soddisfare i propri creditori nei limiti delle sue possibilità, così da avere accesso alla successiva e diversa fase della esdebitazione, ma non impedisce al liquidatore di operare oltre lo stretto ambito dell'attivo riscontrato prima dell'ammissione. Tutto ciò ritenuto, nel caso concreto risulta comunque rispettato il dettame dell'art. 268 CCII, data l'attestazione da parte dell'OCC della possibilità di acquisire un attivo da liquidare, in quanto nella sua relazione viene illustrato come la debitoria complessiva ammonta a €. 1.297.117,98 e l'attivo destinato alla procedura è rappresentato da:
a) quota residua del reddito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale del debitore (al netto di quanto occorre per il mantenimento proprio e della propria famiglia come previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), indicata in €. 654,00 mensili b) bene immobile di proprietà del debitore rappresentato da un terreno di mq. 500 del valore stimato di €. 10.000,00 sito in Chieti e distinto in catasto al foglio 49, part. 372; c) piena proprietà dell'immobile di proprietà della figlia maggiorenne del Parte_2 valore stimato di €. 80.000,00, sito in Chieti, Piazza Garibaldi 273 distinto in catasto al foglio 30, part. 273, sub. 38 d)quota parte di ½ della piena proprietà dell'immobile di proprietà della figlia maggiorenne del valore stimata di €. 350.000,00, sito in Chieti, Via Galiani, distinto in Parte_2 catasto al foglio 35, part.12, sub 97 – 99.
Quanto all'apporto della finanza esterna, di cui alle suddette lettere c) e d), questo Collegio lo reputa legittimo ed ammissibile nella liquidazione controllata, intendendo seguire l'ormai prevalente indirizzo per il quale è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata a carico del debitore il cui reddito mensile è pressochè interamente assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare, ma che offra finanza esterna idonea a pagare le spese di procedura ed a garantire un soddisfacimento dei creditori, seppure limitato, come nel caso in esame. La doglianza, peraltro, perde rilievo per quanto si va ad esporre.
SECONDO MOTIVO DI RECLAMO: L'incongruenza del giudizio di fattibilità della liquidazione in relazione a risorse finanziarie esterne offerte benchè non disponibili. Violazione degli artt. 2693 e 2913 cod.civ.
1.Il reclamante sostiene che, se anche volesse ritenersi praticabile l'apporto di finanza esterna, il
Gestore della Crisi lo prospetterebbe (ed il Tribunale Fallimentare lo ha recepito) sulla scorta di un'istruttoria disattenta e lacunosa, oltre che in violazione delle norme sull'espropriazione forzata e dei suoi effetti.
Ciò in quanto il debitore ha proposto la cessione alla procedura, da parte della figlia
[...]
dei diritti pro quota e pro-indiviso, pari ad 1/2, della proprietà del pregiato CP_4 immobile in Chieti alla Via Galiani n. 68, oggetto della compravendita del 2010 per la quale il non aveva saldato il prezzo. CP_1 Il D'ETTORE nella propria istanza e la dott.SS nell'allegata propria relazione, CP_2 descrivono tale cessione come praticabile per volontà della titolare, totalmente obliterando, a detta del reclamante, che detti diritti non erano più nella disponibilità di quest'ultima, per effetto del subito pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.p.c., iscritto al n. 35/24 R.G. E.I., per la cui proseguibilità pendeva, peraltro, opposizione agli atti esecutivi. Ne deriverebbe che i beni immobili oggetto della procedura espropriativa n. 35/24 R.G. E.I. non poSSno ritenersi compresi nella procedura, per l'elementare ragione che risultano alienati a e attraverso un negozio in frode al Controparte_4 Controparte_5 creditore risalente al 5.05.23 e, come tali, colpiti da pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis cod. civ. effettuato in data 28.02.24 e trascritto nei RR.II. il 1° marzo successivo, quindi ben anteriormente all'istanza di sovraindebitamento. L'indiscutibile diversità soggettiva tra debitore istante nel procedimento di sovraindebitamento e soggetti passivi dell'esecuzione forzata revocatoria per saltum, quindi, sarebbe di insormontabile ostacolo alla sospensione della citata P.E.I. a mente dell'art. 150, come richiamato dall'art. 270 CCII, prevedente l'improseguibilità delle sole esecuzioni individuali già iniziate a carico del debitore e non dei terzi colpiti dai soli creditori che si sono tempestivamente attivati con il rimedio, ad efficacia relativa, dell'actio pauliana) e comporta, altresì, che i beni trasferiti in frode al creditore e da questi assoggettati a pignoramento revocatorio non possono certo reputarsi, come già osservato, quali beni “compresi nella procedura”, ma neppure disponibili per cessioni volontarie in chiave di “finanza esterna” a supporto di alcuna liquidazione patrimoniale del debitore originario. La censura, come premesso, perde rilievo in quanto il reclamante ha documentato che con ordinanza del 14.3.2025 il GE della procedura esecutiva ha provvisoriamente accolto la sua prospettazione ed ha stabilito la proseguibilità della espropriazione sui beni in parola da parte del creditore fiSSndo termine per introdurre il giudizio di merito nel quale stabilire Parte_1 definitivamente se i beni oggetto del pignoramento revocatorio dovranno essere liquidati in sede concorsuale mediante intervento del liquidatore nella procedura pendente ai sensi dell'art 274 CCII, in prosecuzione dell'azione proposta dal creditore odierno reclamante, ovvero se la loro vendita avverrà in sede esecutiva e su impulso del solo creditore pignorante. In ogni caso, anche volendo escludere dall'attivo della liquidazione i beni immobili appartenenti alla figlia del debitore, la procedura poteva essere egualmente aperta in quanto era palese che sussistesse il sovraindebitamento e vi è in ogni caso un attivo liquidabile, tanto che il Gestore della
Crisi aveva indicato che fosse possibile destinare un attivo in favore dei creditori, il che rispettava quanto richiesto dall'art. 268 comma III, CCII. Non compete, quindi, a questo Collegio, chiamato unicamente a decidere sulla legittima apertura della liquidazione controllata, stabilire se il terzo avente causa del debitore, ossia la figlia
, sia soggetto nei cui confronti il creditore del debitore vanta un autonomo Parte_2 diritto di credito o soggetto che risponde con un proprio bene (quello ricevuto dal debitore ed oggetto dell'azione recuperatoria promoSS dal singolo creditore) di un debito altrui (quello del debitore) e che in forza di tale posizione è tenuto a sopportare l'esecuzione forzata. Ed invero, si rammenta che, dopo aver curato la pubblicazione della sentenza sul sito del tribunale e nel registro delle imprese, il liquidatore aggiorna l'elenco dei creditori a norma dell'art. 272 poichè l'elenco aggiornato ha la funzione di individuare i destinatari della notifica della sentenza e dell'avviso per l'insinuazione al passivo;
completa l'inventario dei beni del debitore;
redige il programma di liquidazione, entro novanta giorni dall'apertura, che il giudice delegato dovrà approvare;
per la forma del programma di liquidazione, il legislatore rinvia espreSSmente alla liquidazione giudiziale (art. 272 CCII); il liquidatore deve comunque seguire le regole generali sulla vendita dei beni nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, secondo il principio della neceSSria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione, esclusa ogni forma di trattativa privata (art. 275, comma 2 CCII). Con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, tra l'altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore (art. 270, 2° comma, lett. e), il quale ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma).
La procedura di liquidazione controllata prevede, dunque, la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell'amministrazione ad un organo terzo, il liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale. Sono questi gli stessi effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall'art. 142, 1° comma, CCI che, pur non sottraendogli la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, cionondimeno producono il c.d. sposseSSmento di tutti i suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione. La liquidazione controllata avvia, inoltre, e ciò appare dirimente, un'espropriazione generale sui beni del debitore assorbendo le iniziative dei creditori (art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, 5° comma).
Il patrimonio aggredibile è potenzialmente più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare per effetto dell'applicazione delle regole della concorsualità dinamica, che si estende ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e, cioè, a tutte le posizioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore. Tra i beni appresi all'attivo rientrano anche quelli che, ricorrendo gravi e specifiche ragioni, il giudice può autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzare (art. 270, 2° comma, lett. e). Per essi, infatti, l'acquisizione all'attivo è soltanto differita (al più) al momento in cui si procederà alla vendita. Solo alcuni beni del patrimonio, quindi, sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, 6° comma, L. n. 3/2012, e segnatamente quelli indicati nell'art. 268, 4° comma: solo di questi beni il sovraindebitato conserva, dunque, la disponibilità.
Previa autorizzazione del giudice delegato, inoltre, il liquidatore può esperire o continuare le azioni indicate dalla legge che riguardino il patrimonio oggetto della liquidazione, ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie (art. 274 CCII).
Il potere di esercitare azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. certifica ulteriormente il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio, nella liquidazione controllata il compimento di atti tesi a frodare le pretese creditorie non costituisce più un requisito ostativo di accesso oggetto di preliminare valutazione del giudice, posto che peraltro l'istanza può essere presentata dal terzo creditore e sarebbe paradoSSle che il debitore si difendesse allegando la sua frode per paralizzare la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
Ne deriva che il motivo di reclamo vada disatteso, soprattutto perché con esso si finisce ancora una volta per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata.
Si deve anche aggiungere che ogni 6 mesi il liquidatore deposita la relazione semestrale con cui riferisce al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (art. 275, comma 1 CCII) e, terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Se il giudice delegato lo approva, liquida il compenso del liquidatore;
se non approva il rendiconto, indica gli atti neceSSri al compimento della liquidazione o le opportune rettifiche da apportare al rendiconto. Approvato il rendiconto, il liquidatore procede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione previa formazione di un progetto di riparto, da comunicare al debitore e ai creditori con termine non superiore a 15 giorni per osservazioni: già detta possibilità costituisce per creditori quale la reclamante la prima sede per muovere contestazioni.
Se non vi sono osservazioni entro il termine, il liquidatore comunica il progetto di riparto al giudice, che senza indugio ne autorizza l'esecuzione. Le eventuali osservazioni dovranno essere composte dal liquidatore, eventualmente modificando il riparto;
ove le contestazioni non siano superabili, esse dovranno essere rimesse al giudice delegato, che provvede con ordinanza reclamabile nelle forme dell'art. 124 CCII. La procedura si chiude con decreto, deve ritenersi previa istanza del liquidatore. Ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione opera di diritto ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente. Nel caso in cui la liquidazione controllata si concluda prima del decorso dei tre anni l'art. 281, comma 1, CCII prevede che il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiara inesigibili i debiti non soddisfatti nel concorso. Le condizioni per l'accesso al beneficio sono definite per richiamo all'esdebitazione per l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale (art. 280 CCII). Il consumatore, inoltre, non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o malafede né aver beneficiato dell'esdebitazione nei due anni precedenti o essere stato esdebitato con altri istituti nei cinque anni anteriori. Scompare l'apprezzamento di una qualche misura di pagamento ai creditori concorsuali, precedentemente prevista dall'art. 14 terdecies lett. f), L. n. 3/2012 quale condizione per l'accesso al beneficio. Si deve pertanto concludere che il diritto all'esdebitazione, sancito dall'art. 279 CCII sia consentito da una liquidazione controllata priva di attivo da distribuire, perché diversamente il legislatore avrebbe mantenuto la precedente condizione ostativa del riparto minimo ai creditori quale condizione di accesso. L'interesse pubblico economico legato alla richiesta di esdebitazione, riversato nel diritto all'esdebitazione è il portato anche della direttiva Insolvency che all'art 21 sancisce che la trasformazione dei debiti in obbligazioni naturali debba essere automatica dopo tre anni e debba intervenire senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale. In questo modo si spiega l'esdebitazione “di diritto” ex art. 282 CCII: eSS è dichiarata perché si determina in modo automatico nel mondo del diritto senza che l'intervento del giudice sia determinante. Le condizioni per l'esdebitazione di cui agli all'art 280-282 si devono così considerare presuntivamente esistenti, ma quella appare l'unica sede nella quale i creditori potranno opporsi se dovessero ritenere insussistenti i presupposti, preventivamente informati dalle relazioni riepilogative del liquidatore giudiziale. Lo stesso art. 282, comma 2, CCII, infatti, prevede che l'esdebitazione non operi nelle ipotesi di cui all'art. 280 e nei casi in cui il debitore abbia causato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede se consumatore;
deve dunque considerarsi implicito un vaglio del tribunale finalizzato ad escludere la sussistenza delle condizioni ostative, avente natura di accertamento.
Tanto più che il comma terzo concede al debitore la possibilità di impugnare, nello stesso termine e nella steSS forma conceSS ai creditori, il provvedimento “con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni”. La liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, rappresenta uno strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento aperto anche all'iniziativa di terzi, per cui le condizioni di accesso devono essere considerate meno stringenti rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento del codice della crisi, poiché eSS non si risolve in un beneficio per il sovraindebitato, ma in un'opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori, con le modalità distributive tipiche del concorso e con la possibilità di far valere censure come quelle svolta dal in sede di opposizione alla esdebitazione, non mediante reclamo avverso Parte_1 l'ammissione alla procedura, in sostanza erede del vecchio fallimento, oggi liquidazione giudiziale, dove l'intero patrimonio del debitore è destinato ad essere liquidato da apposita figura ausiliaria (appunto il liquidatore giudiziale) a beneficio del ceto creditorio, lasciando al debitore unicamente una quota di reddito destinata al sostentamento del nucleo familiare”, con l'aggiunta per la quale se la steSS esdebitazione può essere dichiarata anche dopo 3 anni dall'apertura della liquidazione (art. 282, comma 1, CCII), è altrettanto vero che la steSS non opera (e non può essere quindi riconosciuta) nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII)”, ossia proprio per le ragioni in questa sede prematuramente addotte. Il reclamo deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002. Quanto alle spese, la novità della questione e l'assenza di consolidati arresti giurisprudenziali ai cui principi attenersi, configurano ragione per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta il reclamo;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 20.5.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo