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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 37372/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
(a rettifica mod.C/3: nato il [...] a [...], in Parte_1 Parte_2
SA (Senegal), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Martinelli e dall'avv. Federica Ortenzio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in Milano, via Morosini n. 22
- ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
Controparte_2
di Trapani c/o
[...] Controparte_3
[...]
[...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
[...]
Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
- resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.1 e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO In data 18.2.2022 il ricorrente presentava domanda presso gli uffici della Questura di Milano l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di pagina 1 di 5 soggiorno per motivi umanitari1, rilasciato in data 6.2.2018, con scadenza il 23.4.2020, prorogata a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria da Sar Covid19. In data 6.4.2022 la di Trapani emetteva parere negativo Controparte_2 al rinnovo della protezione speciale in quanto non ha riscontrato la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art.19 co.1 e 1.1 del del D.lgs. n.286/98 e ss.mm. Con provvedimento del 23.6.2023, notificato il 21.9.2023, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza presentata dal ricorrente volta al rinnovo in suo favore di un permesso per protezione speciale. Con ricorso tempestivamente depositato il 20.10.2023 la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il ricorso si fonda sulla circostanza che il ricorrente è presente sul territorio nazionale da circa dieci anni e che svolge regolare attività lavorativa. Con ordinanza del 9.1.2025, il giudice dichiarava inammissibile - perché non ritualmente proposta con atto separato, in conformità al principio generale dettato dall'art. 669 bis c.p.c. - la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto in pari data, fissava udienza di comparizione delle parti per il 17.3.2025, disponendo la notifica del ricorso a controparte, che non si è costituita, nonostante l'istanza di richiesta di visibilità del fascicolo in atti. All'udienza del 17.3.2025, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte e nella condanna di controparte alle spese di lite non essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Ha evidenziato la presenza in Italia del ricorrente da circa 10 anni, la sua regolare attività lavorativa e la piena integrazione. A domanda del giudice il ricorrente, che ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana, ha dichiarato di vivere a Pioltello (MI), Piazza Garibaldi n. 15, ha esibito certificato di residenza nonché dichiarazione di residenza e ha dichiarato di non aver potuto aggiornare tale documentazione in quanto privo di permesso di soggiorno in corso di validità. La difesa ha chiesto termine per poter produrre integrazione documentale. Il giudice ha concesso termine per il deposito della documentazione indicata e ha riservato la discussione alla camera di consiglio del 2.4.2025. In data 14.3.2025 la difesa ha depositato integrazione documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 13.10.2022 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda2. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la
Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente sulla sussistenza dei presupposti di cui Controparte_2 all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 lu Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione Controparte_2 special entata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Controparte_2 rilascia un permesso di soggiorno per protezion pagina 3 di 5 durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'odierno ricorrente è giunto in Italia circa dieci anni fa, nel 2015, e nel corso del tempo ha radicato una vita privata in Italia sotto il profilo della vita lavorativa Invero, a sostegno della domanda, la difesa del ricorrente ha esposto quanto segue:
• che il ricorrente è giunto in Italia quando era ancora minorenne e che proprio per tale motivo la di Trapani, già nel 2015, Controparte_2 aveva ravvisato in capo al ricorrente il diritto ad avere un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
• che dall'11.5.2021 al 10.8.2021 ha lavorato presso Controparte_4
sito in Marsala (MI), via Legnano n.32, producendo redditi pari a €
[...]
4.202,883; che è stato assunto in data 11.1.2022 con contratto a tempo determinato e mansione di resinatore presso la ditta Didymar srl/Janautica srl Unipersonale, con sede a Monza (MB), via Boccioni n.11; che tale contratto è stato dapprima prorogato fino al 23.12.2022 e poi trasformato in data 13.1.2023 a tempo indeterminato;
• che il ricorrente lavora dunque tutt'ora alle dipendenze della Janautica srl4 e dall'ultima busta paga in atti5 risulta aver percepito a febbraio uno stipendio di € 1.236. A sostegno dell'attività lavorativa svolta e dell'indipendenza economica raggiunta dal ricorrente, sono state inoltre prodotte in atti6: buste paga di febbraio, marzo, maggio e settembre 2022, di € 1.503, € 1.917, € 1.929, € 1.942; buste paga da gennaio a maggio 2023, di € 918, € 1.275, € 1.335, € 1.194, € 1.371; da ultimo, Estratto conto7 da cui si evincono i redditi percepiti dal 2021 al 2024, rispettivamente di € 4.854, € 17.021, € 18.740 e € 16.463.
• infine, che il ricorrente vive insieme ad altre persone a Pioltello, Piazza Garibaldi Giuseppe n.15, in virtù di regolari certificato e dichiarazione di residenza8. In definitiva, il ricorrente, nei circa dieci anni di permanenza in Italia, ha radicato in Italia un vita privata meritevole di tutela. Lo stesso, infatti, lavora con continuità dal 2021, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008, convertibile, ratione temporis, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sulle spese Quanto alle spese di lite, considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Milano, emesso il 23.6.2023 e notificato il 21.9.202 e a riconosce a (a rettifica mod.C/3: ), nato il [...] a [...], in Parte_1 Parte_2
SA (Senegal) il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 convertibile in permesso per motivi di lavoro, e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Comodi Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con provvedimento del 22.6.2015, la di Trapani Controparte_2 riteneva sussistere per il sig. aveva fatto Pt_1 ingresso in Italia quando era an enne e disponeva la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lvo n. 286/1998. All'odierno ricorrente veniva quindi rilasciato nel 2015 un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovato poi dalla Questura di Milano in data 6.2.2018. 2 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: pagina 2 di 5 3 Doc.4 del ricorso introduttivo 4 Doc.5 del deposito del 26.3.25 5 Doc.6 deposito del 26.3.25 6 Doc.4 del ricorso introduttivo 7 Doc.7 del deposito del 26.3.25 8 Doc.8 del deposito del 26.3.25 pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
(a rettifica mod.C/3: nato il [...] a [...], in Parte_1 Parte_2
SA (Senegal), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Martinelli e dall'avv. Federica Ortenzio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in Milano, via Morosini n. 22
- ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
Controparte_2
di Trapani c/o
[...] Controparte_3
[...]
[...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
[...]
Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
- resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.1 e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO In data 18.2.2022 il ricorrente presentava domanda presso gli uffici della Questura di Milano l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di pagina 1 di 5 soggiorno per motivi umanitari1, rilasciato in data 6.2.2018, con scadenza il 23.4.2020, prorogata a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria da Sar Covid19. In data 6.4.2022 la di Trapani emetteva parere negativo Controparte_2 al rinnovo della protezione speciale in quanto non ha riscontrato la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art.19 co.1 e 1.1 del del D.lgs. n.286/98 e ss.mm. Con provvedimento del 23.6.2023, notificato il 21.9.2023, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza presentata dal ricorrente volta al rinnovo in suo favore di un permesso per protezione speciale. Con ricorso tempestivamente depositato il 20.10.2023 la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il ricorso si fonda sulla circostanza che il ricorrente è presente sul territorio nazionale da circa dieci anni e che svolge regolare attività lavorativa. Con ordinanza del 9.1.2025, il giudice dichiarava inammissibile - perché non ritualmente proposta con atto separato, in conformità al principio generale dettato dall'art. 669 bis c.p.c. - la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto in pari data, fissava udienza di comparizione delle parti per il 17.3.2025, disponendo la notifica del ricorso a controparte, che non si è costituita, nonostante l'istanza di richiesta di visibilità del fascicolo in atti. All'udienza del 17.3.2025, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte e nella condanna di controparte alle spese di lite non essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Ha evidenziato la presenza in Italia del ricorrente da circa 10 anni, la sua regolare attività lavorativa e la piena integrazione. A domanda del giudice il ricorrente, che ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana, ha dichiarato di vivere a Pioltello (MI), Piazza Garibaldi n. 15, ha esibito certificato di residenza nonché dichiarazione di residenza e ha dichiarato di non aver potuto aggiornare tale documentazione in quanto privo di permesso di soggiorno in corso di validità. La difesa ha chiesto termine per poter produrre integrazione documentale. Il giudice ha concesso termine per il deposito della documentazione indicata e ha riservato la discussione alla camera di consiglio del 2.4.2025. In data 14.3.2025 la difesa ha depositato integrazione documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 13.10.2022 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda2. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la
Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente sulla sussistenza dei presupposti di cui Controparte_2 all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 lu Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione Controparte_2 special entata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Controparte_2 rilascia un permesso di soggiorno per protezion pagina 3 di 5 durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'odierno ricorrente è giunto in Italia circa dieci anni fa, nel 2015, e nel corso del tempo ha radicato una vita privata in Italia sotto il profilo della vita lavorativa Invero, a sostegno della domanda, la difesa del ricorrente ha esposto quanto segue:
• che il ricorrente è giunto in Italia quando era ancora minorenne e che proprio per tale motivo la di Trapani, già nel 2015, Controparte_2 aveva ravvisato in capo al ricorrente il diritto ad avere un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
• che dall'11.5.2021 al 10.8.2021 ha lavorato presso Controparte_4
sito in Marsala (MI), via Legnano n.32, producendo redditi pari a €
[...]
4.202,883; che è stato assunto in data 11.1.2022 con contratto a tempo determinato e mansione di resinatore presso la ditta Didymar srl/Janautica srl Unipersonale, con sede a Monza (MB), via Boccioni n.11; che tale contratto è stato dapprima prorogato fino al 23.12.2022 e poi trasformato in data 13.1.2023 a tempo indeterminato;
• che il ricorrente lavora dunque tutt'ora alle dipendenze della Janautica srl4 e dall'ultima busta paga in atti5 risulta aver percepito a febbraio uno stipendio di € 1.236. A sostegno dell'attività lavorativa svolta e dell'indipendenza economica raggiunta dal ricorrente, sono state inoltre prodotte in atti6: buste paga di febbraio, marzo, maggio e settembre 2022, di € 1.503, € 1.917, € 1.929, € 1.942; buste paga da gennaio a maggio 2023, di € 918, € 1.275, € 1.335, € 1.194, € 1.371; da ultimo, Estratto conto7 da cui si evincono i redditi percepiti dal 2021 al 2024, rispettivamente di € 4.854, € 17.021, € 18.740 e € 16.463.
• infine, che il ricorrente vive insieme ad altre persone a Pioltello, Piazza Garibaldi Giuseppe n.15, in virtù di regolari certificato e dichiarazione di residenza8. In definitiva, il ricorrente, nei circa dieci anni di permanenza in Italia, ha radicato in Italia un vita privata meritevole di tutela. Lo stesso, infatti, lavora con continuità dal 2021, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008, convertibile, ratione temporis, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sulle spese Quanto alle spese di lite, considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Milano, emesso il 23.6.2023 e notificato il 21.9.202 e a riconosce a (a rettifica mod.C/3: ), nato il [...] a [...], in Parte_1 Parte_2
SA (Senegal) il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 convertibile in permesso per motivi di lavoro, e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Comodi Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con provvedimento del 22.6.2015, la di Trapani Controparte_2 riteneva sussistere per il sig. aveva fatto Pt_1 ingresso in Italia quando era an enne e disponeva la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lvo n. 286/1998. All'odierno ricorrente veniva quindi rilasciato nel 2015 un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovato poi dalla Questura di Milano in data 6.2.2018. 2 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: pagina 2 di 5 3 Doc.4 del ricorso introduttivo 4 Doc.5 del deposito del 26.3.25 5 Doc.6 deposito del 26.3.25 6 Doc.4 del ricorso introduttivo 7 Doc.7 del deposito del 26.3.25 8 Doc.8 del deposito del 26.3.25 pagina 4 di 5