CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 606/2021
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 606/2021vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (in proprio e quale erede di Parte_2 CodiceFiscale_2 Per_1
.F. ),
[...] C.F._3
, (C.F. ), Parte_3 C.F._4
, (C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
, , (C.F. ), questi ultimi n.q. di C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 eredi di , C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelita Persona_2 C.F._3
AL (C.F ) pec: (C.F CodiceFiscale_8 Email_1 Parte_7
), pec: Appellanti C.F._9 Email_2
CONTRO P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore Avv. Adriana Siclari, rappresentato e difeso, dall'Avv. Gianluca Rota (CF:
)pec: C.F._10 Email_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, (p. Iva n. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Attinà (CF: )pec: C.F._10
Email_4
, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Controparte_3
1 rappresentata e difesadall'Avv. Maria Sibilio (CF: ) Controparte_4 C.F._11 pec t Appellati Email_5
NONCHÉ CONTRO
(CF: ) Appellato contumace CP_5 C.F._12
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e da danno cagionato da cose in custodia - appello alla sentenza n. 839/2021 pubblicata il 20/10/2021 dal Tribunale di Palmi, resa a definizione dei giudizi riuniti n. 939/2016 e 1980/2017 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proc. n. 939/2016 GA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 17.06.2016
[...]
, e convenivano in giudizio il Pt_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
e per ottenere il Controparte_6 CP_5 Controparte_2 risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti a seguito del sinistro stradale nel quale era deceduto il loro congiunto . Persona_3
In particolare, gli attori rappresentavano che, in data 13.6.2006, verso le ore 09:40, in località
Papasodaro, - figlio di e nonché germano di Persona_3 Parte_1 Parte_2
e nipote di -, mentre percorreva la strada provinciale nr. 4 a bordo Parte_3 Persona_2 del motoveicolo Aprilia Rs 125 di proprietà del padre (tg BB51509), era stato coinvolto Pt_1 in un sinistro stradale con un autocarro Fiat EC (tg CS467NFM) di proprietà della Controparte_1
condotto da e assicurato presso che il conducente
[...] CP_5 Controparte_2 dell'autocarro Fiat EC, proveniente dalla direzione opposta a quella del motoveicolo, aveva invaso la corsia di marcia di e lo aveva investito, causandone la caduta;
che l'autocarro Persona_3 aveva invaso la corsia di marcia del motoveicolo a causa della presenza di vegetazione e di buche stradali sul bordo destro della strada che stava percorrendo;
che lo stesso era stato Persona_3 costretto a spostarsi verso il centro della strada a causa della presenza di vegetazione sul bordo destro della propria corsia di marcia, pur senza invadere la corsia di percorrenza dell'autocarro; che, inoltre, il conducente dell'autocarro aveva violato le regole cautelari per non aver segnalato la sua presenza con il clacson, in modo da evitare che , all'uscita della curva, fosse colto di sorpresa Persona_3 dalla presenza dell'autocarro stesso;
che tali circostanze erano dimostrate per mezzo di consulenza tecnica di parte, in cui il perito dava atto della presenza di tracce di frenata nella corsia di percorrenza del motoveicolo, a riprova che il conducente di quest'ultimo non aveva invaso la corsia opposta;
che,
a seguito dell'urto da parte dell'autocarro, era caduto in terra e aveva riportato Persona_3
2 gravissime lesioni, quali grave frattura cranica fronto-temporo-parietale sinistra,vasta ferita lacero contusa, lussazione di una SPlla e varie escoriazioni, chene avevano immediatamente provocato la morte.
Gli attori sostenevano che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro e che, quindi, il (in caso di ritorno CP_5 Controparte_6 in bonis) e dovevano essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti da essi attori (integralmente ovvero, in subordine, nella misura del 50%, in applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.) e quantificati complessivamente in € 1.086.000,00.
Inoltre, gli attori rilevavano che e si erano costituiti parte civile Parte_1 Persona_2 nel procedimento penale in cui era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. CP_5
589 c.p.; che tale processo si era concluso con sentenza di assoluzione ex art. 530, co. 2 c.p.p., con cui il giudice aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità di oltre CP_5 ogni ragionevole dubbio.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2016 si era costituita , Controparte_2 eccependo l'inammissibilità della domanda degli attori per intervenuto giudicato penale relativamente alla medesima vicenda oggetto di causa;
in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento degli attori;
in ulteriore subordine, chiedeva il rigetto della domanda nel merito, dovendosi imputare la responsabilità del sinistro all'esclusiva responsabilità di
. Persona_3
Il 23.11.2016 si costituiva per evidenziare l'inammissibilità di Controparte_6 una pronuncia di condanna nei confronti del fallimento, salva l'eventualità di un ritorno in bonis della società stessa.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_5
Alla prima udienza celebrata il 7.12.2016 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, di cui le parti profittavano, indi con ordinanza del 07.06.2017, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta memoria ex art.183 c.p.c. Controparte_7 del 02.02.2017, veniva rigettata la prova testimoniale diretta e contraria articolata da parte attrice in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente (ritenuta superflua tenuto conto che il teste indicato era il consulente tecnico di parte nel processo penale e che la consulenza tecnica di parte era stata acquisita agli atti del procedimento), e il giudice di prime cure si riservava di pronunciarsi sulle ulteriori richieste istruttorie avanzate da parte attrice (CTU e prova testimoniale in merito ai danni lamentati da parte attrice) all'esito dell'espletanda prova testimoniale.
All'udienza del 20/02/2018 veniva escusso il teste e all'udienza del Testimone_1
11/04/2018 veniva escusso il teste Testimone_2
3 All'udienza del 28 gennaio 2020 veniva disposta la riunione al procedimento n. 939/2016 di altro processo, iscritto al n. 1980/2017 GA, avente ad oggetto il medesimo sinistro
Proc. n. 1980/2017 GA
Con atto di citazione notificato il 20/11/2017, , (in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di erede di ), (nella qualità di erede di Persona_2 Parte_6 Per_2
), (nella qualità di erede di ), (nella
[...] Parte_8 Persona_2 Parte_5 qualità di erede di ) e convenivano in giudizio la Persona_2 Parte_3 Controparte_8
per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da essi attori (iure
[...] proprio ovvero iure hereditatis) a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 13.06.2006, nel quale era deceduto il loro congiunto . Persona_3
A sostegno della pretesa risarcitoria gli attori allegavano le stesse circostanze in fatto e in diritto già dedotte nel procedimento nr. 939/2016, specificando come anche la avesse Controparte_8 concorso nella causazione dell'incidente de quo, avendo tale ente omesso di manutenere il tratto stradale interessato dal sinistro.
In particolare, gli attori rilevavano che l'incidente si era verificato anche a causa della presenza di folta vegetazione ai margini della carreggiata, che aveva limitato la visuale e costretto i conducenti dei due veicoli ad avvicinarsi verso il centro della strada, nonché a causa del pessimo stato del manto stradale.
La si costituiva in giudizio per eccepire in via preliminarela Controparte_8 nullità dell'atto di citazione per difetto di procura alle liti, con riferimento alla domanda proposta da e , la prescrizione del diritto ex adverso azionato, oltre che il proprio Parte_1 Parte_3 difetto di legittimazione passiva, vertendo la causa su un sinistro provocato dallo scontro tra veicoli e non anche da insidie stradali. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Successivamente gli attori sanavano il difetto di procura nel termine assegnato a tal fine dal giudice e all'udienza del 18.06.2019 veniva escusso il teste . Testimone_3
All'udienza del 28 gennaio 2020 , disposta la riunione dei procedimenti n. 939/2016 e n.
1980/2017 , veniva ascoltata la teste Testimone_4
Con ordinanza del 15.09.2020 il giudice del primo grado, esaminata l'istruttoria svolta e ritenuta non necessaria ai fini del decidere la consulenza tecnica richiesta da parte attrice, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate dalle parti all'udienza del 21.05.2021,
4 in cui il difensore degli attori insisteva sulle richieste istruttorie ed in subordine, precisava le proprie conclusioni,
La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui profittavano tutte le parti costituite.
Con sentenza n. 839/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021 il Tribunale di Palmi, ritenendo la sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p. priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile, dichiarava la contumacia di CP_5
- rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di Controparte_6
di e di (proc 939/2016 GA) accertando un
[...] CP_5 Controparte_2 comportamento gravemente negligente del conducente del motoveicolo, che superava la presunzione dell'art 2054 cc;
- rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della
[...]
(proc 1980/2017 GA ) ritenendo non provata la pericolosità o Controparte_8 comunque l'insidia della cosa in custodia e neanche la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno perché il comportamento di era stato così gravemente negligente da integrare Persona_3 il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; compensava le spese di lite tra tutte le parti.
Con atto di citazione in appello notificato il 22/11/2021 e iscritto a ruolo il 02/12/2021,
[...]
, (in proprio e quale erede di ), Pt_1 Parte_3 Parte_2 Persona_2
, e questi ultimi quali eredi di , Parte_8 Parte_5 Parte_6 Persona_2 impugnavano la sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Palmi notificata il 21/10/2021 ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per proporre appello, per i seguenti motivi:
1) Con riferimento alla domanda nei confronti dei convenuti CP_5 [...]
e gli appellanti contestano il travisamento dei fatti e CP_6 Controparte_2 delle risultanze istruttorie, l'erronea applicazione dell'art. 2054 secondo comma c.c., l'omesso esame di circostanze decisive, l'ingiusto rigetto dei mezzi di prova e la carente motivazione resa dal Tribunale viziata di illogicità e contraddittorietà.
2) Con riferimento alla domanda nei confronti della il Controparte_9
Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli art. 2051 e in subordine 2043 c.c., avrebbe omesso di esaminare circostanze decisive rendendo una motivazione illogica, contraddittoria e carente, e infine avrebbe ingiustamente rigettato i mezzi di prova. Gli appellanti rilevano che la sentenza era viziata nella parte in cui escludeva la responsabilità dell'ente pubblico senza considerare le condizioni della strada, che presentava vegetazione incolta su entrambi i 5 lati, pavimentazione dissestata e corsie troppo strette per il passaggio sicuro di veicoli pesanti.
Gli appellanti contestano l'ingiusto rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale su danni morali e psicologici e CTU medico-legale e dinamica del sinistro) e per questo chiedono la riapertura dell'istruttoria.
3) errata compensazione delle spese processuali, che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto essere poste a carico dei convenuti, in caso di accoglimento dell'appello.
Gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare, rimettere la causa sul ruolo al fine di espletare la prova testimoniale richiesta oltre che le CTU medico legale (con possibilità di acquisizione di documentazione sanitaria successiva alle preclusioni istruttorie) e modale;
b) accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dei convenuti (quale CP_5 conducente), AL. (quale proprietario, nei limiti di quanto precisato in atti Controparte_6 ossia solo in caso di ritorno in bonis dellasocietà) e AS AL IT SP (quale compagnia assicuratrice), in solido tra loro ed ai sensi dell'art. 2054 c.c., quanto meno del secondo comma;
nonchè della (ex provincia di ), ai Controparte_8 Controparte_8 sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., in ordine alla produzione del sinistro compiutamente descritto in atti;
c) per l'effetto, condannare i convenuti, ognuno nei limiti delle proprie responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali patiti dagli attori. Ed in particolare: - in favore del IG. , al pagamento della somma di € 350.000 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenzialeparentale) e di € 11.350,64 a titolo di danno patrimoniale emergente (così costituito: euro 1.850,64 pari alla metà delle spese vive sostenute in conseguenza del decesso del figlio;
euro 500,00 per danno al motociclo;
euro 9.000,00 per diminuzione reddito), oltre al danno da lucro cessante da quantificare in via equitativa in euro
50.000,00; ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in favore della IG.ra al pagamento Parte_2 della somma di € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale- parentale) e di € 24.650,64 a titolo di danno patrimoniale emergente (così costituito: euro 1.850,64 pari alla metà delle spese vivesostenute in conseguenza del decesso del figlio ed euro 22.800,00 per diminuzione reddito), oltre al danno da lucro cessante da quantificare in via equitativa in euro
50.000,00); ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in favore della IG.ra , al pagamento Parte_3 della somma di € 150.000 a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenzialeparentale); o della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre
6 interessi e rivalutazione monetaria;
- in favore degli eredi del signor , al pagamento Persona_2 della somma di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale- parentale); o della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.”
In via istruttoria gli appellanti insistevano nell'ammissione della prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva il 18/02/2022 la curatela del per Controparte_10 evidenziare l' improcedibilità ed inammissibilità della originaria richiesta di condanna nei confronti della curatela del fallimento, come già eccepito in primo grado, con vittoria di spese del presente giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge.
Si costituiva il 25/02/2022 la per chiedere il rigetto del Controparte_8 gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
“nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto appello, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità di questa
[...]
ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., ed in ogni caso rigettare Controparte_8 il gravame in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e/o in applicazione del principio del divieto di duplicazione di indennizzi e risarcimenti. In subordine accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della trattandosi nel caso di specie di scontro fra veicoli Controparte_8 con applicazione dei criteri previsti dall'art. 2054 c.c..
Con comparsa di risposta del 17/02/2023 si costituiva la per Controparte_2 chiedere il rigetto dell'appello per intervenuta prescrizione e in ogni caso perché trattavasi di domande infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con la condanna delle stesse parti attrici al pagamento delle spese e competenze di causa, IVA, CPA e rimb. forf. come per legge.
Ritenuto che le istanze istruttorie potevano essere rimesse al collegio in sede di decisione, il processo era fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione scritta, e con ordinanza del 7 aprile 2025 assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc, di cui profittavano tutte le parti costituite.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di già contumace in primo grado, al CP_5 quale l'appello è stato notificato personalmente il 22/11/2021, che non si è costituito.
Va esaminato separatamente l'appello proposto nei confronti della curatela del fallimento della società proprietaria del mezzo con il quale si è verificato l'incidente , nonché nei CP_6 confronti della società assicuratrice .
La curatela ha, sin dal primo grado, eccepito l'improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti del fallimento, eccezione non esaminata dalla sentenza impugnata, e riproposta con la costituzione in questa sede.
L'eccezione non richiedeva che fosse proposto appello incidentale, e ciò in ragione del fatto che il giudice di primo grado ha espressamente dichiarato di decidere in base alla “ragione più liquida” omettendo così l'esame delle altre eccezioni.
Tale ricostruzione è supporta da ultimo da Cass Sez. U - , Sentenza n. 24172 del 29/08/2025, che afferma : “In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono
i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo
e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.”
L'eccezione, che quindi è stata validamene riproposta, è altresì fondata : la domanda, come si legge dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata avanzata direttamente nei confronti della curatela fallimentare, e già all'atto della notifica della citazione, era stata già dichiarata fallita la società proprietaria del veicolo, litisconsorte necessaria dell'assicuratrice nell'azione di risarcimento azionata.
Ma è noto che nessuna domanda di condanna (al di fuori di ben delimitate ipotesi eccezionali) è proponibile né proseguibile nei confronti di un fallimento, dal momento che tutte le istanze creditorie
8 devono essere azionate nella procedura concorsuale, per garantire la salvaguardia della par condicio creditorum : sul punto cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 05/08/2011, che si riferisce ad un caso analogo al presente “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale;
pertanto, deve essere dichiarata inammissibile
l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare
l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis".
Neppure soccorre la parte attrice l'avere segnalato, nell'atto di citazione, di voler chiamare il fallimento solo per l'integrità del litisconsorzio necessario, e di voler ottenere la condanna di
[...] per il caso di ritorno in bonis. CP_6
Intanto tale “limitazione” risulta contraddetta dall'avere gli attori nelle conclusioni chiesto la condanna in solido di tutti i convenuti (come eccepito dalla curatela alla prima difesa), venendo così meno la limitazione all'accertamento nei confronti del litisconsorte, solo prospettata ma poi smentita.
Inoltre non risulta notificato alcun atto di citazione alla in proprio , non Controparte_6 apparendo sufficiente la sola notifica alla curatela fallimentare per evocare in giudizio la società , utile ai fini di una pronuncia per un eventuale ritorno in bonis.
Peraltro il caso è diverso dall'ipotesi in cui all'inizio la società fosse stata chiamata in giudizio in bonis e solo successivamente fosse stato dichiarato il fallimento (caso previsto da Cass Sez. 3,
Sentenza n. 10640 del 26/06/2012) .
Nella specie la domanda sia stata proposta direttamente ed esclusivamente contro il (già dichiarato) fallimento , notificando la citazione alla sola curatela.
Nel caso del ritorno in bonis del soggetto fallito non sarebbe allo stesso opponibile la pronuncia frutto di una domanda originariamente proposta e notificata solo nei confronti della curatela, quindi di un soggetto diverso dal legale rappresentante della società.
Per tali ragioni deve ritenersi improcedibile la domanda originaria di risarcimento del danno scaturente dal sinistro stradale proposta nei confronti della Curatela, con la conseguenza che tale
9 pronunzia rende la domanda inammissibile anche nei confronti dei litisconsorti necessari (
[...]
, , accogliendo così l'eccezione proposta dalla Curatela in primo grado e CP_2 CP_5 riproposta in appello.
Stante la erronea decisione (di merito) nonostante l'eccezione della curatela, possono compensarsi le spese fra tutte le parti che già erano parti del processo di primo grado n. 939/2016 GA (avanzata dagli attori nei confronti di e CP_5 Controparte_1 [...]
, che viene definito con la presente pronuncia in rito. CP_2
*
E' invece infondato nel merito l'appello proposto alla decisione che ha riguardato la domanda rivolta dagli appellanti nei confronti della Controparte_8
La domanda è stata rigettata dal giudice del primo grado sul presupposto che il comportamento negligente del motociclista avrebbe configurato il caso fortuito, idoneo a liberare il custode Per_3 della strada da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso.
Il motivo di appello relativo a tale domanda si concentra su tre aspetti, ed afferma l'erroneità della decisione per non aver considerato che :
1) la vegetazione sul lato destro della corsia (percorsa dal ciclomotore) aveva obbligato il conducente a non mantenere la propria destra;
2) nel tratto stradale vi erano buche e la pavimentazione era irregolare;
3) la vegetazione era presente anche dal lato opposto della carreggiata e il fatto che era intatta faceva ritenere che l'autocarro non avesse transitata a bordo corsia.
In conclusione , secondo gli appellanti, non si ravviserebbe alcun comportamento negligente del motociclista, perché la presenza di vegetazione in entrambe le corsie, ed il restringimento della strada,
l'andamento planimetrico curvilineo privo di visuale avrebbero determinato un “effetto sorpresa” per il conducente del motociclo, inducendolo a scomporsi nel suo assetto ed andare ad urtare l'autocarro .
Tuttavia gli argomenti sono totalmente infondati e smentiti proprio dagli accertamenti e dai rilievi corredati di documentazione fotografica eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute sul posto immediatamente dopo il sinistro, elementi vagliati anche da una perizia tecnica del Pubblico
Ministero svolta in sede di indagini nei confronti del conducente dell'autocarro.
La documentazione fotografica smentisce l'esistenza di anomalie sulla strada, non risultando visibili buche né di altre irregolarità del manto stradale sul luogo del sinistro che possano avere giustificato sbandamenti del mezzo né condotte non rispettose dell'obbligo di mantenere la destra nella marcia.
10 La presenza della vegetazione appare limitata alle parti laterali della strada, e non si riscontra alcuna invasione nelle corsie di marcia;
peraltro il fatto che un grosso automezzo abbia potuto percorrere la strada nella propria corsia di marcia esclude che vi fossero restringimenti.
Che le corsie fossero percorribili senza ostacoli derivanti dalla vegetazione laterale è stato accertato dai rilievi dei Carabinieri e dal teste che ha escluso che vi fossero ingombri della Tes_2 vegetazione sulle corsie di marcia .
Per di più la vegetazione era presente al margine della strada in tutto il percorso , non solo nel tratto in cui si è verificato il sinistro;
per cui non appare che la presenza della vegetazione abbia influito sulla condotta di marcia del motociclista, viaggiante al centro della strada, per una condotta che non vi è ragione per ritenere conseguente né giustificata dalla presenza dei cespugli, per come affermato esplicitamente dal Consulente del PM, ing la cui relazione è stata prodotta ed acquisita agli Per_4 atti in primo grado.
Tale relazione consente di escludere ogni nesso causale tra le condizioni dei luoghi, la vegetazione ed il percorso del motociclo al centro della strada. Tanto che anche il consulente del PM (la cui relazione costituisce un documento liberamente valutabile dal giudice anche in questa sede) ha ritenuto probabile la violazione da parte del Giglio dell'art 143 comma 1 cod strad, ovvero della norma che impone ai veicoli di viaggiare tenendo la propria destra anche in assenza di altri mezzi in circolazione.
La valutazione trova riscontro nella deposizione del testa che ha dichiarato Tes_2
“riconosco la strada che stavamo percorrendo nella foto n.
5. Noi ci accingevamo ad affrontare la curva percorrendo il lato destro della strada ed il motociclo ci è venuto di fronte prendendo la curva larga in senso di marcia opposto al nostro, per poi rientrare nel lato destro della suo senso di marcia.>>>
In altri termini non è dato da alcun elemento in atti affermare - neppure in via presuntiva- l'esistenza di correlazioni causali fra la condizione della strada ed il comportamento del giovane deceduto alla guida del motociclo.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, ma onera l'attore della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022); nella specie l'assenza di ogni prova sul punto esclude la responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Resta confermato e non smentito da alcun utile elemento di segno contrario quanto affermato dal
Tribunale , dovendo prendersi atto che manca la prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato della cosa in custodia e l'evento dannoso, prova che le pari danneggiate erano onerate a fornire
*
11 Resta conseguentemente privo di pregio anche l'ultimo motivo di appello relativo alla pronuncia sulle spese processuali, che sono state compensate tra tutte le parti costituite nel procedimento di primo grado.
Quanto alle spese di questo grado, la peculiarità della decisione, che riguarda l'appello a due processi riuniti per i quali però è stata dichiarata solo in questa sede l'improcedibilità di una delle domande, giustifica la compensazione delle spese anche dell'impugnazione.
Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU 115/2002, deve darsi atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Palmi, del 20/10/2021, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_5
- Dichiara improcedibile l'originaria domanda proposta nei confronti della
[...]
e dei litisconsorti e Controparte_11 CP_5 [...]
CP_7
- Rigetta l'appello nel resto;
- Compensa interamente fra tutte le parti le spese del presente grado
- Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 2002 attesta di avere interamente respinto l'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 16.9.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
12
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 606/2021vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (in proprio e quale erede di Parte_2 CodiceFiscale_2 Per_1
.F. ),
[...] C.F._3
, (C.F. ), Parte_3 C.F._4
, (C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
, , (C.F. ), questi ultimi n.q. di C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 eredi di , C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelita Persona_2 C.F._3
AL (C.F ) pec: (C.F CodiceFiscale_8 Email_1 Parte_7
), pec: Appellanti C.F._9 Email_2
CONTRO P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore Avv. Adriana Siclari, rappresentato e difeso, dall'Avv. Gianluca Rota (CF:
)pec: C.F._10 Email_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, (p. Iva n. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Attinà (CF: )pec: C.F._10
Email_4
, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Controparte_3
1 rappresentata e difesadall'Avv. Maria Sibilio (CF: ) Controparte_4 C.F._11 pec t Appellati Email_5
NONCHÉ CONTRO
(CF: ) Appellato contumace CP_5 C.F._12
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e da danno cagionato da cose in custodia - appello alla sentenza n. 839/2021 pubblicata il 20/10/2021 dal Tribunale di Palmi, resa a definizione dei giudizi riuniti n. 939/2016 e 1980/2017 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proc. n. 939/2016 GA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 17.06.2016
[...]
, e convenivano in giudizio il Pt_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
e per ottenere il Controparte_6 CP_5 Controparte_2 risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti a seguito del sinistro stradale nel quale era deceduto il loro congiunto . Persona_3
In particolare, gli attori rappresentavano che, in data 13.6.2006, verso le ore 09:40, in località
Papasodaro, - figlio di e nonché germano di Persona_3 Parte_1 Parte_2
e nipote di -, mentre percorreva la strada provinciale nr. 4 a bordo Parte_3 Persona_2 del motoveicolo Aprilia Rs 125 di proprietà del padre (tg BB51509), era stato coinvolto Pt_1 in un sinistro stradale con un autocarro Fiat EC (tg CS467NFM) di proprietà della Controparte_1
condotto da e assicurato presso che il conducente
[...] CP_5 Controparte_2 dell'autocarro Fiat EC, proveniente dalla direzione opposta a quella del motoveicolo, aveva invaso la corsia di marcia di e lo aveva investito, causandone la caduta;
che l'autocarro Persona_3 aveva invaso la corsia di marcia del motoveicolo a causa della presenza di vegetazione e di buche stradali sul bordo destro della strada che stava percorrendo;
che lo stesso era stato Persona_3 costretto a spostarsi verso il centro della strada a causa della presenza di vegetazione sul bordo destro della propria corsia di marcia, pur senza invadere la corsia di percorrenza dell'autocarro; che, inoltre, il conducente dell'autocarro aveva violato le regole cautelari per non aver segnalato la sua presenza con il clacson, in modo da evitare che , all'uscita della curva, fosse colto di sorpresa Persona_3 dalla presenza dell'autocarro stesso;
che tali circostanze erano dimostrate per mezzo di consulenza tecnica di parte, in cui il perito dava atto della presenza di tracce di frenata nella corsia di percorrenza del motoveicolo, a riprova che il conducente di quest'ultimo non aveva invaso la corsia opposta;
che,
a seguito dell'urto da parte dell'autocarro, era caduto in terra e aveva riportato Persona_3
2 gravissime lesioni, quali grave frattura cranica fronto-temporo-parietale sinistra,vasta ferita lacero contusa, lussazione di una SPlla e varie escoriazioni, chene avevano immediatamente provocato la morte.
Gli attori sostenevano che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro e che, quindi, il (in caso di ritorno CP_5 Controparte_6 in bonis) e dovevano essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti da essi attori (integralmente ovvero, in subordine, nella misura del 50%, in applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.) e quantificati complessivamente in € 1.086.000,00.
Inoltre, gli attori rilevavano che e si erano costituiti parte civile Parte_1 Persona_2 nel procedimento penale in cui era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. CP_5
589 c.p.; che tale processo si era concluso con sentenza di assoluzione ex art. 530, co. 2 c.p.p., con cui il giudice aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità di oltre CP_5 ogni ragionevole dubbio.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2016 si era costituita , Controparte_2 eccependo l'inammissibilità della domanda degli attori per intervenuto giudicato penale relativamente alla medesima vicenda oggetto di causa;
in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento degli attori;
in ulteriore subordine, chiedeva il rigetto della domanda nel merito, dovendosi imputare la responsabilità del sinistro all'esclusiva responsabilità di
. Persona_3
Il 23.11.2016 si costituiva per evidenziare l'inammissibilità di Controparte_6 una pronuncia di condanna nei confronti del fallimento, salva l'eventualità di un ritorno in bonis della società stessa.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_5
Alla prima udienza celebrata il 7.12.2016 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, di cui le parti profittavano, indi con ordinanza del 07.06.2017, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta memoria ex art.183 c.p.c. Controparte_7 del 02.02.2017, veniva rigettata la prova testimoniale diretta e contraria articolata da parte attrice in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente (ritenuta superflua tenuto conto che il teste indicato era il consulente tecnico di parte nel processo penale e che la consulenza tecnica di parte era stata acquisita agli atti del procedimento), e il giudice di prime cure si riservava di pronunciarsi sulle ulteriori richieste istruttorie avanzate da parte attrice (CTU e prova testimoniale in merito ai danni lamentati da parte attrice) all'esito dell'espletanda prova testimoniale.
All'udienza del 20/02/2018 veniva escusso il teste e all'udienza del Testimone_1
11/04/2018 veniva escusso il teste Testimone_2
3 All'udienza del 28 gennaio 2020 veniva disposta la riunione al procedimento n. 939/2016 di altro processo, iscritto al n. 1980/2017 GA, avente ad oggetto il medesimo sinistro
Proc. n. 1980/2017 GA
Con atto di citazione notificato il 20/11/2017, , (in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di erede di ), (nella qualità di erede di Persona_2 Parte_6 Per_2
), (nella qualità di erede di ), (nella
[...] Parte_8 Persona_2 Parte_5 qualità di erede di ) e convenivano in giudizio la Persona_2 Parte_3 Controparte_8
per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da essi attori (iure
[...] proprio ovvero iure hereditatis) a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 13.06.2006, nel quale era deceduto il loro congiunto . Persona_3
A sostegno della pretesa risarcitoria gli attori allegavano le stesse circostanze in fatto e in diritto già dedotte nel procedimento nr. 939/2016, specificando come anche la avesse Controparte_8 concorso nella causazione dell'incidente de quo, avendo tale ente omesso di manutenere il tratto stradale interessato dal sinistro.
In particolare, gli attori rilevavano che l'incidente si era verificato anche a causa della presenza di folta vegetazione ai margini della carreggiata, che aveva limitato la visuale e costretto i conducenti dei due veicoli ad avvicinarsi verso il centro della strada, nonché a causa del pessimo stato del manto stradale.
La si costituiva in giudizio per eccepire in via preliminarela Controparte_8 nullità dell'atto di citazione per difetto di procura alle liti, con riferimento alla domanda proposta da e , la prescrizione del diritto ex adverso azionato, oltre che il proprio Parte_1 Parte_3 difetto di legittimazione passiva, vertendo la causa su un sinistro provocato dallo scontro tra veicoli e non anche da insidie stradali. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Successivamente gli attori sanavano il difetto di procura nel termine assegnato a tal fine dal giudice e all'udienza del 18.06.2019 veniva escusso il teste . Testimone_3
All'udienza del 28 gennaio 2020 , disposta la riunione dei procedimenti n. 939/2016 e n.
1980/2017 , veniva ascoltata la teste Testimone_4
Con ordinanza del 15.09.2020 il giudice del primo grado, esaminata l'istruttoria svolta e ritenuta non necessaria ai fini del decidere la consulenza tecnica richiesta da parte attrice, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate dalle parti all'udienza del 21.05.2021,
4 in cui il difensore degli attori insisteva sulle richieste istruttorie ed in subordine, precisava le proprie conclusioni,
La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui profittavano tutte le parti costituite.
Con sentenza n. 839/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021 il Tribunale di Palmi, ritenendo la sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p. priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile, dichiarava la contumacia di CP_5
- rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di Controparte_6
di e di (proc 939/2016 GA) accertando un
[...] CP_5 Controparte_2 comportamento gravemente negligente del conducente del motoveicolo, che superava la presunzione dell'art 2054 cc;
- rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della
[...]
(proc 1980/2017 GA ) ritenendo non provata la pericolosità o Controparte_8 comunque l'insidia della cosa in custodia e neanche la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno perché il comportamento di era stato così gravemente negligente da integrare Persona_3 il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; compensava le spese di lite tra tutte le parti.
Con atto di citazione in appello notificato il 22/11/2021 e iscritto a ruolo il 02/12/2021,
[...]
, (in proprio e quale erede di ), Pt_1 Parte_3 Parte_2 Persona_2
, e questi ultimi quali eredi di , Parte_8 Parte_5 Parte_6 Persona_2 impugnavano la sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Palmi notificata il 21/10/2021 ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per proporre appello, per i seguenti motivi:
1) Con riferimento alla domanda nei confronti dei convenuti CP_5 [...]
e gli appellanti contestano il travisamento dei fatti e CP_6 Controparte_2 delle risultanze istruttorie, l'erronea applicazione dell'art. 2054 secondo comma c.c., l'omesso esame di circostanze decisive, l'ingiusto rigetto dei mezzi di prova e la carente motivazione resa dal Tribunale viziata di illogicità e contraddittorietà.
2) Con riferimento alla domanda nei confronti della il Controparte_9
Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli art. 2051 e in subordine 2043 c.c., avrebbe omesso di esaminare circostanze decisive rendendo una motivazione illogica, contraddittoria e carente, e infine avrebbe ingiustamente rigettato i mezzi di prova. Gli appellanti rilevano che la sentenza era viziata nella parte in cui escludeva la responsabilità dell'ente pubblico senza considerare le condizioni della strada, che presentava vegetazione incolta su entrambi i 5 lati, pavimentazione dissestata e corsie troppo strette per il passaggio sicuro di veicoli pesanti.
Gli appellanti contestano l'ingiusto rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale su danni morali e psicologici e CTU medico-legale e dinamica del sinistro) e per questo chiedono la riapertura dell'istruttoria.
3) errata compensazione delle spese processuali, che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto essere poste a carico dei convenuti, in caso di accoglimento dell'appello.
Gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare, rimettere la causa sul ruolo al fine di espletare la prova testimoniale richiesta oltre che le CTU medico legale (con possibilità di acquisizione di documentazione sanitaria successiva alle preclusioni istruttorie) e modale;
b) accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dei convenuti (quale CP_5 conducente), AL. (quale proprietario, nei limiti di quanto precisato in atti Controparte_6 ossia solo in caso di ritorno in bonis dellasocietà) e AS AL IT SP (quale compagnia assicuratrice), in solido tra loro ed ai sensi dell'art. 2054 c.c., quanto meno del secondo comma;
nonchè della (ex provincia di ), ai Controparte_8 Controparte_8 sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., in ordine alla produzione del sinistro compiutamente descritto in atti;
c) per l'effetto, condannare i convenuti, ognuno nei limiti delle proprie responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali patiti dagli attori. Ed in particolare: - in favore del IG. , al pagamento della somma di € 350.000 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenzialeparentale) e di € 11.350,64 a titolo di danno patrimoniale emergente (così costituito: euro 1.850,64 pari alla metà delle spese vive sostenute in conseguenza del decesso del figlio;
euro 500,00 per danno al motociclo;
euro 9.000,00 per diminuzione reddito), oltre al danno da lucro cessante da quantificare in via equitativa in euro
50.000,00; ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in favore della IG.ra al pagamento Parte_2 della somma di € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale- parentale) e di € 24.650,64 a titolo di danno patrimoniale emergente (così costituito: euro 1.850,64 pari alla metà delle spese vivesostenute in conseguenza del decesso del figlio ed euro 22.800,00 per diminuzione reddito), oltre al danno da lucro cessante da quantificare in via equitativa in euro
50.000,00); ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in favore della IG.ra , al pagamento Parte_3 della somma di € 150.000 a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenzialeparentale); o della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre
6 interessi e rivalutazione monetaria;
- in favore degli eredi del signor , al pagamento Persona_2 della somma di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale- parentale); o della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.”
In via istruttoria gli appellanti insistevano nell'ammissione della prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva il 18/02/2022 la curatela del per Controparte_10 evidenziare l' improcedibilità ed inammissibilità della originaria richiesta di condanna nei confronti della curatela del fallimento, come già eccepito in primo grado, con vittoria di spese del presente giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge.
Si costituiva il 25/02/2022 la per chiedere il rigetto del Controparte_8 gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
“nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto appello, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità di questa
[...]
ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., ed in ogni caso rigettare Controparte_8 il gravame in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e/o in applicazione del principio del divieto di duplicazione di indennizzi e risarcimenti. In subordine accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della trattandosi nel caso di specie di scontro fra veicoli Controparte_8 con applicazione dei criteri previsti dall'art. 2054 c.c..
Con comparsa di risposta del 17/02/2023 si costituiva la per Controparte_2 chiedere il rigetto dell'appello per intervenuta prescrizione e in ogni caso perché trattavasi di domande infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con la condanna delle stesse parti attrici al pagamento delle spese e competenze di causa, IVA, CPA e rimb. forf. come per legge.
Ritenuto che le istanze istruttorie potevano essere rimesse al collegio in sede di decisione, il processo era fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione scritta, e con ordinanza del 7 aprile 2025 assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc, di cui profittavano tutte le parti costituite.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di già contumace in primo grado, al CP_5 quale l'appello è stato notificato personalmente il 22/11/2021, che non si è costituito.
Va esaminato separatamente l'appello proposto nei confronti della curatela del fallimento della società proprietaria del mezzo con il quale si è verificato l'incidente , nonché nei CP_6 confronti della società assicuratrice .
La curatela ha, sin dal primo grado, eccepito l'improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti del fallimento, eccezione non esaminata dalla sentenza impugnata, e riproposta con la costituzione in questa sede.
L'eccezione non richiedeva che fosse proposto appello incidentale, e ciò in ragione del fatto che il giudice di primo grado ha espressamente dichiarato di decidere in base alla “ragione più liquida” omettendo così l'esame delle altre eccezioni.
Tale ricostruzione è supporta da ultimo da Cass Sez. U - , Sentenza n. 24172 del 29/08/2025, che afferma : “In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono
i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo
e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.”
L'eccezione, che quindi è stata validamene riproposta, è altresì fondata : la domanda, come si legge dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata avanzata direttamente nei confronti della curatela fallimentare, e già all'atto della notifica della citazione, era stata già dichiarata fallita la società proprietaria del veicolo, litisconsorte necessaria dell'assicuratrice nell'azione di risarcimento azionata.
Ma è noto che nessuna domanda di condanna (al di fuori di ben delimitate ipotesi eccezionali) è proponibile né proseguibile nei confronti di un fallimento, dal momento che tutte le istanze creditorie
8 devono essere azionate nella procedura concorsuale, per garantire la salvaguardia della par condicio creditorum : sul punto cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 05/08/2011, che si riferisce ad un caso analogo al presente “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale;
pertanto, deve essere dichiarata inammissibile
l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare
l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis".
Neppure soccorre la parte attrice l'avere segnalato, nell'atto di citazione, di voler chiamare il fallimento solo per l'integrità del litisconsorzio necessario, e di voler ottenere la condanna di
[...] per il caso di ritorno in bonis. CP_6
Intanto tale “limitazione” risulta contraddetta dall'avere gli attori nelle conclusioni chiesto la condanna in solido di tutti i convenuti (come eccepito dalla curatela alla prima difesa), venendo così meno la limitazione all'accertamento nei confronti del litisconsorte, solo prospettata ma poi smentita.
Inoltre non risulta notificato alcun atto di citazione alla in proprio , non Controparte_6 apparendo sufficiente la sola notifica alla curatela fallimentare per evocare in giudizio la società , utile ai fini di una pronuncia per un eventuale ritorno in bonis.
Peraltro il caso è diverso dall'ipotesi in cui all'inizio la società fosse stata chiamata in giudizio in bonis e solo successivamente fosse stato dichiarato il fallimento (caso previsto da Cass Sez. 3,
Sentenza n. 10640 del 26/06/2012) .
Nella specie la domanda sia stata proposta direttamente ed esclusivamente contro il (già dichiarato) fallimento , notificando la citazione alla sola curatela.
Nel caso del ritorno in bonis del soggetto fallito non sarebbe allo stesso opponibile la pronuncia frutto di una domanda originariamente proposta e notificata solo nei confronti della curatela, quindi di un soggetto diverso dal legale rappresentante della società.
Per tali ragioni deve ritenersi improcedibile la domanda originaria di risarcimento del danno scaturente dal sinistro stradale proposta nei confronti della Curatela, con la conseguenza che tale
9 pronunzia rende la domanda inammissibile anche nei confronti dei litisconsorti necessari (
[...]
, , accogliendo così l'eccezione proposta dalla Curatela in primo grado e CP_2 CP_5 riproposta in appello.
Stante la erronea decisione (di merito) nonostante l'eccezione della curatela, possono compensarsi le spese fra tutte le parti che già erano parti del processo di primo grado n. 939/2016 GA (avanzata dagli attori nei confronti di e CP_5 Controparte_1 [...]
, che viene definito con la presente pronuncia in rito. CP_2
*
E' invece infondato nel merito l'appello proposto alla decisione che ha riguardato la domanda rivolta dagli appellanti nei confronti della Controparte_8
La domanda è stata rigettata dal giudice del primo grado sul presupposto che il comportamento negligente del motociclista avrebbe configurato il caso fortuito, idoneo a liberare il custode Per_3 della strada da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso.
Il motivo di appello relativo a tale domanda si concentra su tre aspetti, ed afferma l'erroneità della decisione per non aver considerato che :
1) la vegetazione sul lato destro della corsia (percorsa dal ciclomotore) aveva obbligato il conducente a non mantenere la propria destra;
2) nel tratto stradale vi erano buche e la pavimentazione era irregolare;
3) la vegetazione era presente anche dal lato opposto della carreggiata e il fatto che era intatta faceva ritenere che l'autocarro non avesse transitata a bordo corsia.
In conclusione , secondo gli appellanti, non si ravviserebbe alcun comportamento negligente del motociclista, perché la presenza di vegetazione in entrambe le corsie, ed il restringimento della strada,
l'andamento planimetrico curvilineo privo di visuale avrebbero determinato un “effetto sorpresa” per il conducente del motociclo, inducendolo a scomporsi nel suo assetto ed andare ad urtare l'autocarro .
Tuttavia gli argomenti sono totalmente infondati e smentiti proprio dagli accertamenti e dai rilievi corredati di documentazione fotografica eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute sul posto immediatamente dopo il sinistro, elementi vagliati anche da una perizia tecnica del Pubblico
Ministero svolta in sede di indagini nei confronti del conducente dell'autocarro.
La documentazione fotografica smentisce l'esistenza di anomalie sulla strada, non risultando visibili buche né di altre irregolarità del manto stradale sul luogo del sinistro che possano avere giustificato sbandamenti del mezzo né condotte non rispettose dell'obbligo di mantenere la destra nella marcia.
10 La presenza della vegetazione appare limitata alle parti laterali della strada, e non si riscontra alcuna invasione nelle corsie di marcia;
peraltro il fatto che un grosso automezzo abbia potuto percorrere la strada nella propria corsia di marcia esclude che vi fossero restringimenti.
Che le corsie fossero percorribili senza ostacoli derivanti dalla vegetazione laterale è stato accertato dai rilievi dei Carabinieri e dal teste che ha escluso che vi fossero ingombri della Tes_2 vegetazione sulle corsie di marcia .
Per di più la vegetazione era presente al margine della strada in tutto il percorso , non solo nel tratto in cui si è verificato il sinistro;
per cui non appare che la presenza della vegetazione abbia influito sulla condotta di marcia del motociclista, viaggiante al centro della strada, per una condotta che non vi è ragione per ritenere conseguente né giustificata dalla presenza dei cespugli, per come affermato esplicitamente dal Consulente del PM, ing la cui relazione è stata prodotta ed acquisita agli Per_4 atti in primo grado.
Tale relazione consente di escludere ogni nesso causale tra le condizioni dei luoghi, la vegetazione ed il percorso del motociclo al centro della strada. Tanto che anche il consulente del PM (la cui relazione costituisce un documento liberamente valutabile dal giudice anche in questa sede) ha ritenuto probabile la violazione da parte del Giglio dell'art 143 comma 1 cod strad, ovvero della norma che impone ai veicoli di viaggiare tenendo la propria destra anche in assenza di altri mezzi in circolazione.
La valutazione trova riscontro nella deposizione del testa che ha dichiarato Tes_2
“riconosco la strada che stavamo percorrendo nella foto n.
5. Noi ci accingevamo ad affrontare la curva percorrendo il lato destro della strada ed il motociclo ci è venuto di fronte prendendo la curva larga in senso di marcia opposto al nostro, per poi rientrare nel lato destro della suo senso di marcia.>>>
In altri termini non è dato da alcun elemento in atti affermare - neppure in via presuntiva- l'esistenza di correlazioni causali fra la condizione della strada ed il comportamento del giovane deceduto alla guida del motociclo.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, ma onera l'attore della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022); nella specie l'assenza di ogni prova sul punto esclude la responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Resta confermato e non smentito da alcun utile elemento di segno contrario quanto affermato dal
Tribunale , dovendo prendersi atto che manca la prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato della cosa in custodia e l'evento dannoso, prova che le pari danneggiate erano onerate a fornire
*
11 Resta conseguentemente privo di pregio anche l'ultimo motivo di appello relativo alla pronuncia sulle spese processuali, che sono state compensate tra tutte le parti costituite nel procedimento di primo grado.
Quanto alle spese di questo grado, la peculiarità della decisione, che riguarda l'appello a due processi riuniti per i quali però è stata dichiarata solo in questa sede l'improcedibilità di una delle domande, giustifica la compensazione delle spese anche dell'impugnazione.
Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU 115/2002, deve darsi atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Palmi, del 20/10/2021, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_5
- Dichiara improcedibile l'originaria domanda proposta nei confronti della
[...]
e dei litisconsorti e Controparte_11 CP_5 [...]
CP_7
- Rigetta l'appello nel resto;
- Compensa interamente fra tutte le parti le spese del presente grado
- Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 2002 attesta di avere interamente respinto l'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 16.9.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
12