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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 9.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 787 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/02/2022 ed iscritto al n 787 - 2022 RG , vertente tra
- , (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ivo Lemoli (c.f. ) e dall'avv. Maria C.F._2
Tropea (c.f. , con studio professionale in Locri (RC), C.F._3 alla via Garibaldi n. 324/5, ove elettivamente domicilia giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela Fazio ( , Dario C.F._4 C.F._5
1 Adornato ), nonché dal nuovo difensore avv. C.F._6
ETTORE TRIOLO ); C.F._7
- (P. I. e C. Controparte_3
F.: ) con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona P.IVA_3 del legale rappresentante in carica, per esso l'Avv. Francesco Lupi, giusta procura per Notaio Dott. - Roma, rep. n. 177893, Racc. Persona_3
11766 del 28 aprile 2022 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Falcone
(C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente C.F._8 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Arghillà, n. 62 Villa San Giuseppe;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.02.2022 il ricorrente ha proposto azione avverso e per l'annullamento parziale del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420219003462984/000, notificata via pec in data 11.01.2022, limitando l'impugnazione alla parte relativa ai seguenti sottesi avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 39420140003364250000 presunta notifica del 30/12/2014 di € 2.023,96 – Mod. DM 10 anno 2013;
-avviso di addebito n. 39420150000124088000 presunta notifica del
15/07/2015 di 1.057,66 – Mod. DM 10 anno 2014;
-avviso di addebito n. 39420150000287347000 presunta notifica del
26/07/2015 di € 335,35 – Mod. DM 10 anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420150002789552000 presunta notifica del 16/10/2015 di € 409,94 – Mod. DM 10 anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420150003149727000 presunta notifica del 19/12/2015 di euro 1.526,86 – Mod. DM 10 anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420150003251926000 presunta notifica del 21/12/2015 di € 26,75 – Mod. DM 10 anno 2014;
-avviso di addebito n. 39420160002231838000 presunta notifica del
11/10/2016 di € 6.444,73 – Mod. DM 10 anni 2015 e 2016.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, perché dalla data di presunta notifica degli avvisi di addebito
(30/12/2014 - 15/07/2015 - 26/07/2015 - 16/10/2015 - 19/12/2015 -
21/12/2015 - 11/10/2016) a quella di notifica dell'intimazione impugnata
(11.01.2022) il termine prescrizionale di cinque anni sarebbe decorso.
2 Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1. La difesa congiunta dell e di , eccepiva CP_1 CP_2 preliminarmente che il credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e il ricorrente.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria del 05.12.2024 è stato rilevato d'Ufficio e sottoposto al contraddittorio di verificare se gli avvisi di addebito per cui è causa siano stati oggetto dello stralcio di cui al sopravvenuto art. 1, c. 222, della Legge 197/2022. L' ha ottemperato con note del 07.12.2024, producendo l'estratto CP_1 aggiornato da procedura "GESTIONE DEL CREDITO" e rappresentando
“l'avvenuto sgravio delle residue somme al netto di quelle già riscosse, fatta eccezione dell'importo dovuto in relazione all'avviso di addebito
39420160002231838000, interessato solo in parte dallo stralcio e dal seguente provvedimento di sgravio”. In conformità a tali risultanze l' CP_1 chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le partite creditorie oggetto di stralcio. Anche la difesa del ricorrente conferma l'avvenuto stralcio totale con la sola eccezione dell'avviso di addebito 39420160002231838000.
§ 4. Deve darsi atto che per la pretesa contributiva portata dagli avvisi di addebito numero 39420140003364250000,
39420150000124088000, 39420150000287347000,
39420150002789552000, 39420150003149727000,
39420150003251926000, è sopravvenuto l'annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 29 Dicembre 2022, n.197, di tutti i carichi contributivi. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto:
«L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata
3 materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
Per gli avvisi di addebito interamente annullati ai sensi dell'art. 1, c. 222, della Legge 197/2022, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Quanto all'avviso di addebito n 39420160002231838000 (stralciato solo parzialmente) deve darsi atto che lo stesso risulta regolarmente notificato a mezzo pec l'11.10.2016, successivamente il concessionario ha notificato sempre a mezzo pec in data 17/05/2018 l'intimazione di pagamento n.
09420189003342345000 e poi l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Pertanto non è maturata la prescrizione e la pretesa contributiva è attuale.
Sono inconducenti le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine alla notifica a mezzo pec dell'intimazione 09420189003342345000 contestandosene la validità perchè effettuata dall'indirizzo
“ t” Email_1
Essa è valida, rilevando a tali fine il “dominio”
“pec.agenziariscossione.gov.it” che consente l'esatta identificazione del mittente. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire.
Sono infondate anche le ulteriori deduzioni difensive volte a contestare la validità della notifica dell'avviso di addebito e della predetta intimazione 09420189003342345000 in quanto effettuare a mezzo pec all'indirizzo il
“cui destinatario è rappresentato da un'attività commerciale, all'indirizzo:
e non il destinatario dell'atto Email_2 impositivo”, sostenendosi che all'epoca la notifica a mezzo pec non poteva essere fatta nei confronti delle persone fisiche.
Le notifiche in questione sono valide perché conformi a quanto prescritto dall'art. 26, c. 2, del DPR n 602/1973 (anche nel testo allora vigente) che al primo periodo consente sempre tale modalità (alternativa) di notifica ed al secondo periodo prescrive che tale modalità di notifica sia esclusiva nel caso di imprese individuali/imprese costituite in forma societaria/professionisti iscritti in albi o elenchi.
4 Per completezza deve osservarsi che allo stesso indirizzo mail è stata notificata anche l'intimazione di pagamento per cui è causa ed è pacifico trattarsi di indirizzo mail del ricorrente. In conclusione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420160002231838000 per cui è causa ed il ricorso sul punto deve essere rigettato.
§ 6. Considerate le ragioni della cessata materia del contendere e la parziale soccombenza, le spese legali vengono interamente compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito nn:
39420140003364250000,
39420150000124088000, 39420150000287347000,
39420150002789552000, 39420150003149727000,
39420150003251926000, tutti già annullati ex lege ai sensi dell'art.1 comma
222 L. 197/2022;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
-rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420160002231838000;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 10/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 9.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 787 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/02/2022 ed iscritto al n 787 - 2022 RG , vertente tra
- , (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ivo Lemoli (c.f. ) e dall'avv. Maria C.F._2
Tropea (c.f. , con studio professionale in Locri (RC), C.F._3 alla via Garibaldi n. 324/5, ove elettivamente domicilia giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela Fazio ( , Dario C.F._4 C.F._5
1 Adornato ), nonché dal nuovo difensore avv. C.F._6
ETTORE TRIOLO ); C.F._7
- (P. I. e C. Controparte_3
F.: ) con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona P.IVA_3 del legale rappresentante in carica, per esso l'Avv. Francesco Lupi, giusta procura per Notaio Dott. - Roma, rep. n. 177893, Racc. Persona_3
11766 del 28 aprile 2022 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Falcone
(C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente C.F._8 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Arghillà, n. 62 Villa San Giuseppe;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.02.2022 il ricorrente ha proposto azione avverso e per l'annullamento parziale del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420219003462984/000, notificata via pec in data 11.01.2022, limitando l'impugnazione alla parte relativa ai seguenti sottesi avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 39420140003364250000 presunta notifica del 30/12/2014 di € 2.023,96 – Mod. DM 10 anno 2013;
-avviso di addebito n. 39420150000124088000 presunta notifica del
15/07/2015 di 1.057,66 – Mod. DM 10 anno 2014;
-avviso di addebito n. 39420150000287347000 presunta notifica del
26/07/2015 di € 335,35 – Mod. DM 10 anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420150002789552000 presunta notifica del 16/10/2015 di € 409,94 – Mod. DM 10 anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420150003149727000 presunta notifica del 19/12/2015 di euro 1.526,86 – Mod. DM 10 anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420150003251926000 presunta notifica del 21/12/2015 di € 26,75 – Mod. DM 10 anno 2014;
-avviso di addebito n. 39420160002231838000 presunta notifica del
11/10/2016 di € 6.444,73 – Mod. DM 10 anni 2015 e 2016.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, perché dalla data di presunta notifica degli avvisi di addebito
(30/12/2014 - 15/07/2015 - 26/07/2015 - 16/10/2015 - 19/12/2015 -
21/12/2015 - 11/10/2016) a quella di notifica dell'intimazione impugnata
(11.01.2022) il termine prescrizionale di cinque anni sarebbe decorso.
2 Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1. La difesa congiunta dell e di , eccepiva CP_1 CP_2 preliminarmente che il credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e il ricorrente.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria del 05.12.2024 è stato rilevato d'Ufficio e sottoposto al contraddittorio di verificare se gli avvisi di addebito per cui è causa siano stati oggetto dello stralcio di cui al sopravvenuto art. 1, c. 222, della Legge 197/2022. L' ha ottemperato con note del 07.12.2024, producendo l'estratto CP_1 aggiornato da procedura "GESTIONE DEL CREDITO" e rappresentando
“l'avvenuto sgravio delle residue somme al netto di quelle già riscosse, fatta eccezione dell'importo dovuto in relazione all'avviso di addebito
39420160002231838000, interessato solo in parte dallo stralcio e dal seguente provvedimento di sgravio”. In conformità a tali risultanze l' CP_1 chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le partite creditorie oggetto di stralcio. Anche la difesa del ricorrente conferma l'avvenuto stralcio totale con la sola eccezione dell'avviso di addebito 39420160002231838000.
§ 4. Deve darsi atto che per la pretesa contributiva portata dagli avvisi di addebito numero 39420140003364250000,
39420150000124088000, 39420150000287347000,
39420150002789552000, 39420150003149727000,
39420150003251926000, è sopravvenuto l'annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 29 Dicembre 2022, n.197, di tutti i carichi contributivi. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto:
«L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata
3 materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
Per gli avvisi di addebito interamente annullati ai sensi dell'art. 1, c. 222, della Legge 197/2022, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Quanto all'avviso di addebito n 39420160002231838000 (stralciato solo parzialmente) deve darsi atto che lo stesso risulta regolarmente notificato a mezzo pec l'11.10.2016, successivamente il concessionario ha notificato sempre a mezzo pec in data 17/05/2018 l'intimazione di pagamento n.
09420189003342345000 e poi l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Pertanto non è maturata la prescrizione e la pretesa contributiva è attuale.
Sono inconducenti le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine alla notifica a mezzo pec dell'intimazione 09420189003342345000 contestandosene la validità perchè effettuata dall'indirizzo
“ t” Email_1
Essa è valida, rilevando a tali fine il “dominio”
“pec.agenziariscossione.gov.it” che consente l'esatta identificazione del mittente. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire.
Sono infondate anche le ulteriori deduzioni difensive volte a contestare la validità della notifica dell'avviso di addebito e della predetta intimazione 09420189003342345000 in quanto effettuare a mezzo pec all'indirizzo il
“cui destinatario è rappresentato da un'attività commerciale, all'indirizzo:
e non il destinatario dell'atto Email_2 impositivo”, sostenendosi che all'epoca la notifica a mezzo pec non poteva essere fatta nei confronti delle persone fisiche.
Le notifiche in questione sono valide perché conformi a quanto prescritto dall'art. 26, c. 2, del DPR n 602/1973 (anche nel testo allora vigente) che al primo periodo consente sempre tale modalità (alternativa) di notifica ed al secondo periodo prescrive che tale modalità di notifica sia esclusiva nel caso di imprese individuali/imprese costituite in forma societaria/professionisti iscritti in albi o elenchi.
4 Per completezza deve osservarsi che allo stesso indirizzo mail è stata notificata anche l'intimazione di pagamento per cui è causa ed è pacifico trattarsi di indirizzo mail del ricorrente. In conclusione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420160002231838000 per cui è causa ed il ricorso sul punto deve essere rigettato.
§ 6. Considerate le ragioni della cessata materia del contendere e la parziale soccombenza, le spese legali vengono interamente compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito nn:
39420140003364250000,
39420150000124088000, 39420150000287347000,
39420150002789552000, 39420150003149727000,
39420150003251926000, tutti già annullati ex lege ai sensi dell'art.1 comma
222 L. 197/2022;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
-rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420160002231838000;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 10/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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