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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4955/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.359/2017 R.G. del Tribunale di
Salerno, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
9.12.2024.
TRA
” in Via P. Baratta, 64, Battipaglia, in persona Parte_1
dell'amministratore p.t. e legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giovanni D'Elia presso il cui studio in pagina 1 di 12 Battipaglia, alla via Roma 60/D, elettivamente domicilia (PEC:
.salerno.it). Email_1 CP_1
ATTORE/OPPONENTE
E
(p.i. ), in persona del presidente legale rapp. te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., con sede alla Via A. Scarlatti n. 88, Napoli, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Grattacaso, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia, P.zza della Repubblica
trav.sa Via D'Anzilio, 1, (PEC: . Email_2
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al nr. 359/2017 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 9.12.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 12/04/2017 veniva notificato al Condominio ” via P. Baratta 64 Parte_1
di Battipaglia, il decreto ingiuntivo n. 1254/2017, emesso il 3/04/2017 dal Tribunale di
Salerno, ad istanza della “ con il quale veniva ingiunto il Controparte_2
pagamento della somma di euro 167.787,84, oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
pagina 2 di 12 La società oggi opposta assumeva di essere creditrice nei confronti del per i Parte_1
lavori eseguiti e rimasti impagati, al netto di una serie di versamenti effettuati nelle more, attesa la decadenza dal beneficio del termine della dilazione ex art. 1186 c.c.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il , Parte_1
chiedendone la revoca dello stesso attesa la sua nullità per essere la pretesa posta a base improcedibile, improponibile ed inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e concludeva per sentir accogliere l'opposizione e revocare il decreto impugnato;
in via pregiudiziale, dichiarare la incompetenza del giudice ordinario che aveva reso il decreto stante l'esistenza della clausola compromissoria che devolveva la competenza in favore di un Collegio Arbitrale e, conseguentemente dichiarare nullo il decreto o comunque revocarlo;
la carenza di legittimazione passiva del;
nel merito dichiarare la Parte_1
domanda avversa infondata;
dichiarare la opposta al pagamento della penale prevista;
dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi del D. lgs. 231/2002; condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via subordinata accertare e determinare la minor somma eventualmente dovuta con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Deduceva, in merito, di aver sottoscritto con la una scrittura privata Controparte_2
denominata “Contratto di Appalto per opere private”, priva di data e luogo, con cui veniva affidato l'appalto, a misura, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'edificio condominiale sito in Battipaglia alla Via P. Baratta, 64, come da computo metrico redatto dall'ing. che prevedeva opere di rifacimento sia alle parti CP_3
condominiali che alle porzioni private;
che le parti, all'art. 5) del contratto, convenivano il costo complessivo dell'appalto quantificandolo in di € 328.823,75 oltre Iva per l'opera completamente eseguita in ogni sua parte (ovvero per parti comuni e private), da corrispondersi, previa emissione di certificato di congruità lavorativa da parte del pagina 3 di 12 Direttore dei Lavori, in 30 rate mensili di pari importo pari ad € 10.960,79 oltre Iva cadauna, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di scadenza e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni;
che il suddetto patto - come deliberato nel corso della assemblea condominiale del 01.08.2016 - veniva parzialmente modificato con la scrittura privata denominata “Integrazioni e modifiche al contratto di appalto per opere private” del 14.10.2016, prevedendo che il corrispettivo definitivo ed immutabile dell'appalto, ivi compreso i lavori previsti da contratto, quelli non previsti già eseguiti e quelli da eseguire per il rifacimento del terrazzo, ammontasse ad € 388.000,00, il cui residuo - all'esito delle già versate n. 13 rate mensili - sarebbe stato corrisposto in ulteriori ventisette rate mensili di pari importo di € 9.093,33 oltre Iva cadauna;
che si prevedeva espressamente che:”.. Tale prezzo non potrà subire più alcuna revisione e variazione, restando eventuali costi aggiuntivi a carico esclusivamente della Ditta appaltatrice”; che successivamente i lavori di ristrutturazione previsti in contratto venivano ampliati, con una serie di interventi in variante extracapitolato, per un ammontare di euro 33.716,36 oltre Iva, secondo quanto contabilizzato e ordinato dal
Direttore dei Lavori e poi, con ulteriori lavori aggiuntivi, resisi necessari, per un costo originariamente previsto in euro 41.393,32 e riguardanti il ripristino ed impermeabilizzazione dei lastrici solari (con rifacimento del massetto), la riparazione dei danni al soffitto negli appartamenti dei condomini e la pitturazione del soffitto e delle pareti dell'androne e del vano caldaia;
che, immotivatamente ed in assenza di elementi pregiudizievoli a compromettere le ragioni del credito, la opposta
[...]
aveva azionato la procedura monitoria la cui opposizione è al vaglio. CP_2
Si costituiva la impugnando e contestando punto su punto l'avversa Controparte_2
opposizione e chiedendo la rimessione dinanzi al Collegio arbitrale laddove valida pagina 4 di 12 l'eccezione in tal senso sollevata;
nel merito, in via subordinata e pregiudiziale sentir dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e l'improcedibilità della opposizione nonché la irritualità della stessa;
sentir dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria e del diritto di credito azionato con conseguente condanna al pagamento non solo della somma ingiunta ma anche degli importi ulteriori maturati in forza del contratto di appalto e quantificati nella somma di euro 220.069,34. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Nelle more del giudizio, in data 8.01.2018, la depositava ricorso per CP_2
sequestro conservativo ex art. 671 cpc e 669 quater con il quale chiedeva al tribunale adito il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili nonché dei crediti di pertinenza del resistente ed in particolare delle somme giacenti sul conto corrente intestato al debitore ed in essere presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di
Battipaglia (Sa) e ciò fino alla concorrenza del proprio credito come dedotto per la complessiva somma di €. 220.069,00 ovvero fino alla concorrenza delle somme giacenti quale saldo attivo del su indicato conto corrente pari a non meno di euro 52.000,00.
Disposta l'udienza di discussione, si costituiva il contestando la richiesta Parte_1
ed instando per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto integrale della stessa, con vittoria di spese: quindi, il giudice, con ordinanza 27.04.2018, rigettava il ricorso rinviando per le spese al merito.
Con ordinanza del 23.10.2018 il Tribunale, rilevato che la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione non potesse essere positivamente delibata, attesa l'opposizione parzialmente fondata su prova scritta, in particolare relativamente alla eccepita carenza di giurisdizione dell'A.G. ordinaria, per essere la controversia devoluta al collegio pagina 5 di 12 arbitrale, rigettava la stessa rinviando le parti al deposito delle memorie ex art.183 cpc
VI co.
Parte opposta, convenuta in opposizione, depositava istanza di provvedimento ex art 186
bis/ter cpc, entro il limite dell'importo di euro 50.000,00 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia congrua ed equa.
Il giudice, con ordinanza 07.12.2022, ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dalla norma per la pronuncia dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, in particolare non ravvisandosi la prova scritta, rigettava l'istanza e rinviava per l'escussione dei restanti testi.
La fase istruttoria si articolava attraverso l'ammissione - con ordinanza 7.01.2020 – e la successiva raccolta sia dell'interpello formale dell'amministratore p.t. del Parte_1
opponente e del legale rappresentante della ditta opposta;
sia a mezzo escussione dei testi indicati dalle parti.
Verificata la non fattibilità di una definizione bonaria della controversia - nonostante il si fosse reso parte diligente anche attraverso la convocazione Parte_1
dell'assemblea che deliberava la volontà di transigere, rimasta poi senza seguito – il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva le parti alla udienza cartolare del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni trattenendo, quindi, il giudizio a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va precisato che, nelle more del giudizio, la ditta opposta, con atto del 19.02.2018
promuoveva il procedimento arbitrale previsto dalla eccepita clausola contrattuale.
pagina 6 di 12 Tale procedimento si concludeva con lodo arbitrale reso in data 30.11.2018 con il quale veniva dichiarata la improseguibilità dello stesso procedimento arbitrale per la mancata anticipazione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi,
impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal
creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
pagina 7 di 12 Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla presentazione delle fatture emesse per i Controparte_2
lavori effettuati e dalla produzione della documentazione attestante i lavori eseguiti: nel corso del giudizio si è avvalsa del conforto, alla propria rappresentazione, delle testimonianze orali e del concesso deferito interrogatorio formale dell'Amministratore
del opponente. Parte_1
Il contratto di appalto (a misura) in essere tra le parti non è in contestazione né lo sono le successive modifiche ed integrazioni.
Il merito del giudizio investe il riconoscimento di lavori extra assunti fatti dalla impresa di costruzioni e non pagati cui, viceversa, il oppone in via preliminare Parte_1
l'incompetenza dell'adita autorità giudiziaria stante la presenza della clausola compromissoria che devolve la competenza per le insorgende questioni alla tutela offerta dall'arbitrato. Nel merito contesta tra l'altro la carenza di legittimazione per essere la somma richiesta comprensiva di lavori su porzioni private dell'immobile e ad esso non opponibile.
Lo stato di debenza del nei confronti della ditta appaltatrice risulta Parte_1
confermato per facta concludentia dal momento che, nelle more del giudizio e fino alla data di deposito delle memorie conclusionali, il opponente ha continuato a Parte_1
versare, per sua stessa ammissione, somme alla per un ulteriore CP_2
importo di €uro 115.026,60.
pagina 8 di 12 Va inizialmente analizzata la sollevata questione relativa all'incompetenza dell'adita autorità giudiziaria ed il devolversi del giudizio in capo al dichiarato competente
Collegio arbitrale.
Dall'esame del contratto di appalto intercorso tra le parti in causa, si rileva la previsione, all'art. 19 dello stesso, della “Clausola Compromissoria” che prevede testualmente: “Le
parti convengono di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere per l'interpretazione del presente contratto, per la sua esecuzione e per la liquidazione del prezzo, nonché in sede di verifica o collaudo dell'opera. Pertanto,
ciascuna delle parti nominerà un arbitro ed i due arbitri nomineranno a loro volta un
terzo arbitro;
in mancanza di accordo per questa nomina il terzo arbitro sarà nominato
dal Presidente del Tribunale di Salerno.
La sentenza arbitrale dovrà essere emessa entro 90 giorni a norma dell'art. 820 c.p.c.”
Sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata: la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
pagina 9 di 12 Nel caso di specie la qualificazione del tipo di arbitrato viene data dallo stesso lodo reso in data 30.11.2018 – che qualificava improseguibile il procedimento azionato stante la mancata anticipazione delle spese – laddove dichiarava: “… Dal tenore della clausola non risulta che le parti abbiano inteso derogare al modello tipico dell'arbitrato rituale e anzi viene espressamente indicata la richiesta di un provvedimento conclusivo con
l'efficacia di sentenza da emettersi a norma dell'art. 820 c.p.c. …”.
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato,
attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
In tema di competenza arbitrale, con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, secondo alcune pronunce, di improponibilità della domanda o remissione della controversia al giudizio degli arbitri: tale regola di giudizio trova logico fondamento nel fatto che al giudice adito è preclusa la rilevazione d'ufficio della improponibilità della domanda derivante dalla presenza di una clausola compromissoria, che solo il debitore ingiunto è
facoltizzato ad invocare onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la pagina 10 di 12 devoluzione della controversia al giudice arbitrale prescelto. (da ultimo Cass. nr.
25939/2021).
La declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per sussistenza di una convenzione arbitrale contiene, ancorché in maniera implicita, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio avanti all'arbitro unico non apre un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ormai caducato, avendo piuttosto ad oggetto la stessa domanda proposta in sede monitoria.
Nel caso di specie, il Condominio debitore opponente ha eccepito l'applicabilità, nel caso de quo, della clausola compromissoria dichiarando di volersene avvalere: e la stessa clausola compromissoria, risulta espressamente approvata dai contraenti,
dimostrando così in maniera univoca, la volontà degli stessi di volersi avvalersi della cognizione privata di arbitri nella risoluzione delle controversie.
L'eccezione, pertanto, è fondata e deve essere accolta con la conseguente declaratoria di improponibilità della domanda di pagamento in via monitoria, di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e di nullità del decreto ingiuntivo che dovrà essere revocato con rimessione delle parti davanti agli arbitri.
Da ultimo si precisa che durante l'iter processuale le parti hanno più volte manifestato la volontà di definire il giudizio bonariamente senza, però, riuscire a trovare l'accordo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 4955/2017, così
decide: pagina 11 di 12 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale
adito stante la clausola compromissoria in favore del Collegio Arbitrale, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al nr. 359/2017 R.G. del Tribunale di Salerno, stante l'improponibilità della domanda di pagamento.
- Condanna la convenuta in persona del legale rapp. te p.t., al Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_5
Baratta n. 64, in Battipaglia, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro
14.103,00 per compensi professionali.
Così deciso in Salerno, lì 19 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.359/2017 R.G. del Tribunale di
Salerno, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
9.12.2024.
TRA
” in Via P. Baratta, 64, Battipaglia, in persona Parte_1
dell'amministratore p.t. e legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giovanni D'Elia presso il cui studio in pagina 1 di 12 Battipaglia, alla via Roma 60/D, elettivamente domicilia (PEC:
.salerno.it). Email_1 CP_1
ATTORE/OPPONENTE
E
(p.i. ), in persona del presidente legale rapp. te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., con sede alla Via A. Scarlatti n. 88, Napoli, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Grattacaso, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia, P.zza della Repubblica
trav.sa Via D'Anzilio, 1, (PEC: . Email_2
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al nr. 359/2017 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 9.12.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 12/04/2017 veniva notificato al Condominio ” via P. Baratta 64 Parte_1
di Battipaglia, il decreto ingiuntivo n. 1254/2017, emesso il 3/04/2017 dal Tribunale di
Salerno, ad istanza della “ con il quale veniva ingiunto il Controparte_2
pagamento della somma di euro 167.787,84, oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
pagina 2 di 12 La società oggi opposta assumeva di essere creditrice nei confronti del per i Parte_1
lavori eseguiti e rimasti impagati, al netto di una serie di versamenti effettuati nelle more, attesa la decadenza dal beneficio del termine della dilazione ex art. 1186 c.c.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il , Parte_1
chiedendone la revoca dello stesso attesa la sua nullità per essere la pretesa posta a base improcedibile, improponibile ed inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e concludeva per sentir accogliere l'opposizione e revocare il decreto impugnato;
in via pregiudiziale, dichiarare la incompetenza del giudice ordinario che aveva reso il decreto stante l'esistenza della clausola compromissoria che devolveva la competenza in favore di un Collegio Arbitrale e, conseguentemente dichiarare nullo il decreto o comunque revocarlo;
la carenza di legittimazione passiva del;
nel merito dichiarare la Parte_1
domanda avversa infondata;
dichiarare la opposta al pagamento della penale prevista;
dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi del D. lgs. 231/2002; condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via subordinata accertare e determinare la minor somma eventualmente dovuta con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Deduceva, in merito, di aver sottoscritto con la una scrittura privata Controparte_2
denominata “Contratto di Appalto per opere private”, priva di data e luogo, con cui veniva affidato l'appalto, a misura, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'edificio condominiale sito in Battipaglia alla Via P. Baratta, 64, come da computo metrico redatto dall'ing. che prevedeva opere di rifacimento sia alle parti CP_3
condominiali che alle porzioni private;
che le parti, all'art. 5) del contratto, convenivano il costo complessivo dell'appalto quantificandolo in di € 328.823,75 oltre Iva per l'opera completamente eseguita in ogni sua parte (ovvero per parti comuni e private), da corrispondersi, previa emissione di certificato di congruità lavorativa da parte del pagina 3 di 12 Direttore dei Lavori, in 30 rate mensili di pari importo pari ad € 10.960,79 oltre Iva cadauna, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di scadenza e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni;
che il suddetto patto - come deliberato nel corso della assemblea condominiale del 01.08.2016 - veniva parzialmente modificato con la scrittura privata denominata “Integrazioni e modifiche al contratto di appalto per opere private” del 14.10.2016, prevedendo che il corrispettivo definitivo ed immutabile dell'appalto, ivi compreso i lavori previsti da contratto, quelli non previsti già eseguiti e quelli da eseguire per il rifacimento del terrazzo, ammontasse ad € 388.000,00, il cui residuo - all'esito delle già versate n. 13 rate mensili - sarebbe stato corrisposto in ulteriori ventisette rate mensili di pari importo di € 9.093,33 oltre Iva cadauna;
che si prevedeva espressamente che:”.. Tale prezzo non potrà subire più alcuna revisione e variazione, restando eventuali costi aggiuntivi a carico esclusivamente della Ditta appaltatrice”; che successivamente i lavori di ristrutturazione previsti in contratto venivano ampliati, con una serie di interventi in variante extracapitolato, per un ammontare di euro 33.716,36 oltre Iva, secondo quanto contabilizzato e ordinato dal
Direttore dei Lavori e poi, con ulteriori lavori aggiuntivi, resisi necessari, per un costo originariamente previsto in euro 41.393,32 e riguardanti il ripristino ed impermeabilizzazione dei lastrici solari (con rifacimento del massetto), la riparazione dei danni al soffitto negli appartamenti dei condomini e la pitturazione del soffitto e delle pareti dell'androne e del vano caldaia;
che, immotivatamente ed in assenza di elementi pregiudizievoli a compromettere le ragioni del credito, la opposta
[...]
aveva azionato la procedura monitoria la cui opposizione è al vaglio. CP_2
Si costituiva la impugnando e contestando punto su punto l'avversa Controparte_2
opposizione e chiedendo la rimessione dinanzi al Collegio arbitrale laddove valida pagina 4 di 12 l'eccezione in tal senso sollevata;
nel merito, in via subordinata e pregiudiziale sentir dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e l'improcedibilità della opposizione nonché la irritualità della stessa;
sentir dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria e del diritto di credito azionato con conseguente condanna al pagamento non solo della somma ingiunta ma anche degli importi ulteriori maturati in forza del contratto di appalto e quantificati nella somma di euro 220.069,34. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Nelle more del giudizio, in data 8.01.2018, la depositava ricorso per CP_2
sequestro conservativo ex art. 671 cpc e 669 quater con il quale chiedeva al tribunale adito il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili nonché dei crediti di pertinenza del resistente ed in particolare delle somme giacenti sul conto corrente intestato al debitore ed in essere presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di
Battipaglia (Sa) e ciò fino alla concorrenza del proprio credito come dedotto per la complessiva somma di €. 220.069,00 ovvero fino alla concorrenza delle somme giacenti quale saldo attivo del su indicato conto corrente pari a non meno di euro 52.000,00.
Disposta l'udienza di discussione, si costituiva il contestando la richiesta Parte_1
ed instando per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto integrale della stessa, con vittoria di spese: quindi, il giudice, con ordinanza 27.04.2018, rigettava il ricorso rinviando per le spese al merito.
Con ordinanza del 23.10.2018 il Tribunale, rilevato che la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione non potesse essere positivamente delibata, attesa l'opposizione parzialmente fondata su prova scritta, in particolare relativamente alla eccepita carenza di giurisdizione dell'A.G. ordinaria, per essere la controversia devoluta al collegio pagina 5 di 12 arbitrale, rigettava la stessa rinviando le parti al deposito delle memorie ex art.183 cpc
VI co.
Parte opposta, convenuta in opposizione, depositava istanza di provvedimento ex art 186
bis/ter cpc, entro il limite dell'importo di euro 50.000,00 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia congrua ed equa.
Il giudice, con ordinanza 07.12.2022, ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dalla norma per la pronuncia dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, in particolare non ravvisandosi la prova scritta, rigettava l'istanza e rinviava per l'escussione dei restanti testi.
La fase istruttoria si articolava attraverso l'ammissione - con ordinanza 7.01.2020 – e la successiva raccolta sia dell'interpello formale dell'amministratore p.t. del Parte_1
opponente e del legale rappresentante della ditta opposta;
sia a mezzo escussione dei testi indicati dalle parti.
Verificata la non fattibilità di una definizione bonaria della controversia - nonostante il si fosse reso parte diligente anche attraverso la convocazione Parte_1
dell'assemblea che deliberava la volontà di transigere, rimasta poi senza seguito – il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva le parti alla udienza cartolare del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni trattenendo, quindi, il giudizio a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va precisato che, nelle more del giudizio, la ditta opposta, con atto del 19.02.2018
promuoveva il procedimento arbitrale previsto dalla eccepita clausola contrattuale.
pagina 6 di 12 Tale procedimento si concludeva con lodo arbitrale reso in data 30.11.2018 con il quale veniva dichiarata la improseguibilità dello stesso procedimento arbitrale per la mancata anticipazione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi,
impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal
creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
pagina 7 di 12 Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla presentazione delle fatture emesse per i Controparte_2
lavori effettuati e dalla produzione della documentazione attestante i lavori eseguiti: nel corso del giudizio si è avvalsa del conforto, alla propria rappresentazione, delle testimonianze orali e del concesso deferito interrogatorio formale dell'Amministratore
del opponente. Parte_1
Il contratto di appalto (a misura) in essere tra le parti non è in contestazione né lo sono le successive modifiche ed integrazioni.
Il merito del giudizio investe il riconoscimento di lavori extra assunti fatti dalla impresa di costruzioni e non pagati cui, viceversa, il oppone in via preliminare Parte_1
l'incompetenza dell'adita autorità giudiziaria stante la presenza della clausola compromissoria che devolve la competenza per le insorgende questioni alla tutela offerta dall'arbitrato. Nel merito contesta tra l'altro la carenza di legittimazione per essere la somma richiesta comprensiva di lavori su porzioni private dell'immobile e ad esso non opponibile.
Lo stato di debenza del nei confronti della ditta appaltatrice risulta Parte_1
confermato per facta concludentia dal momento che, nelle more del giudizio e fino alla data di deposito delle memorie conclusionali, il opponente ha continuato a Parte_1
versare, per sua stessa ammissione, somme alla per un ulteriore CP_2
importo di €uro 115.026,60.
pagina 8 di 12 Va inizialmente analizzata la sollevata questione relativa all'incompetenza dell'adita autorità giudiziaria ed il devolversi del giudizio in capo al dichiarato competente
Collegio arbitrale.
Dall'esame del contratto di appalto intercorso tra le parti in causa, si rileva la previsione, all'art. 19 dello stesso, della “Clausola Compromissoria” che prevede testualmente: “Le
parti convengono di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere per l'interpretazione del presente contratto, per la sua esecuzione e per la liquidazione del prezzo, nonché in sede di verifica o collaudo dell'opera. Pertanto,
ciascuna delle parti nominerà un arbitro ed i due arbitri nomineranno a loro volta un
terzo arbitro;
in mancanza di accordo per questa nomina il terzo arbitro sarà nominato
dal Presidente del Tribunale di Salerno.
La sentenza arbitrale dovrà essere emessa entro 90 giorni a norma dell'art. 820 c.p.c.”
Sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata: la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
pagina 9 di 12 Nel caso di specie la qualificazione del tipo di arbitrato viene data dallo stesso lodo reso in data 30.11.2018 – che qualificava improseguibile il procedimento azionato stante la mancata anticipazione delle spese – laddove dichiarava: “… Dal tenore della clausola non risulta che le parti abbiano inteso derogare al modello tipico dell'arbitrato rituale e anzi viene espressamente indicata la richiesta di un provvedimento conclusivo con
l'efficacia di sentenza da emettersi a norma dell'art. 820 c.p.c. …”.
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato,
attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
In tema di competenza arbitrale, con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, secondo alcune pronunce, di improponibilità della domanda o remissione della controversia al giudizio degli arbitri: tale regola di giudizio trova logico fondamento nel fatto che al giudice adito è preclusa la rilevazione d'ufficio della improponibilità della domanda derivante dalla presenza di una clausola compromissoria, che solo il debitore ingiunto è
facoltizzato ad invocare onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la pagina 10 di 12 devoluzione della controversia al giudice arbitrale prescelto. (da ultimo Cass. nr.
25939/2021).
La declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per sussistenza di una convenzione arbitrale contiene, ancorché in maniera implicita, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio avanti all'arbitro unico non apre un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ormai caducato, avendo piuttosto ad oggetto la stessa domanda proposta in sede monitoria.
Nel caso di specie, il Condominio debitore opponente ha eccepito l'applicabilità, nel caso de quo, della clausola compromissoria dichiarando di volersene avvalere: e la stessa clausola compromissoria, risulta espressamente approvata dai contraenti,
dimostrando così in maniera univoca, la volontà degli stessi di volersi avvalersi della cognizione privata di arbitri nella risoluzione delle controversie.
L'eccezione, pertanto, è fondata e deve essere accolta con la conseguente declaratoria di improponibilità della domanda di pagamento in via monitoria, di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e di nullità del decreto ingiuntivo che dovrà essere revocato con rimessione delle parti davanti agli arbitri.
Da ultimo si precisa che durante l'iter processuale le parti hanno più volte manifestato la volontà di definire il giudizio bonariamente senza, però, riuscire a trovare l'accordo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 4955/2017, così
decide: pagina 11 di 12 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale
adito stante la clausola compromissoria in favore del Collegio Arbitrale, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al nr. 359/2017 R.G. del Tribunale di Salerno, stante l'improponibilità della domanda di pagamento.
- Condanna la convenuta in persona del legale rapp. te p.t., al Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_5
Baratta n. 64, in Battipaglia, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro
14.103,00 per compensi professionali.
Così deciso in Salerno, lì 19 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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