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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2030/2012 R.G., posta in decisione, con rinunzia ai termini ex art. 190 cpc, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 e promossa
D A
, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLACI P.IVA_1
VINCENZINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
C O N T R O
N, in persona dell'amministratore p.t., Parte_2Controparte_1
c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ALESSI FILIPPO che P.IVA_2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 citava in giudizio il esponendo che entrambi i Controparte_2
E TO in Parte_3 Pt_4 liquidazione. Precisava che la cooperativa aveva assegnato ai due condomini, tra di loro confinanti, in proprietà ed in uso esclusivo la strada privata che serve da accesso a detto quinto lotto oltre che la proprietà condominiale delle zone limitrofe agli stessi, in quanto facenti parte dello spazio di isolamento. Aggiungeva che, pertanto, la strada di accesso e gli spazi di isolamento annessi a entrambi i suddetti edifici condominiali, sin da quando erano stati consegnati gli alloggi ai soci, erano nel possesso, uso comune e godimento del attore e che lungo il perimetro della strada, su un lato della stessa, erano stati Parte_1
1 individuati e delimitati i posti auto lasciati liberi e non assegnati per consentirne l'utilizzo indistintamente ai condomini di entrambe le palazzine.
Precisava che, nonostante ciò, nel novembre 2004 il convenuto si era fatto
Parte_1 lecito apporre due paletti con due catene correlativi lucchetti a chiusura di posti auto sottraendo una parte della proprietà condominiale allo stesso spettante così occupando in via esclusiva una porzione della strada comune. Rilevato che, nonostante fosse stato richiesta più volte la rimozione dei paletti, delle catene e dei lucchetti, il
Parte_1 odierno convenuto non vi aveva provveduto, concludeva chiedendo che, stante la comproprietà dell'area, fosse dichiarato che il attore è comproprietario pro
Parte_1 quota del 50% della strada privata di accesso ai due condomini e degli spazi di isolamento limitrofi agli stessi. Chiedeva altresì la condanna del convenuto alla rimozione
Parte_1 dei paletti, delle catene e dei lucchetti apposti nonché al risarcimento dei danni subiti, determinati nella somma di euro 25.000 o in altra maggiore o minore risultante in corso di causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 30 maggio 2012, si costituiva il convenuto rilevando che non sussisteva alcun diritto in capo al Parte_1 Parte_1 attore sul tratto di marciapiede antistante la parete dell'edificio costituente il CP_2
, tenuto conto che doveva ritenersi che la porzione di sedime di circa 2 m necessaria
[...] per il transito pedonale e l'accesso al portone di ingresso fossero di proprietà esclusiva.
Aggiungeva che le porzioni delimitate con i paletti dovevano ritenersi di pertinenza del fabbricato ed escludeva che esistesse un possesso nel attore su detta area. Parte_1
Rilevava che erano state adottate delle soluzioni tecniche al fine di non intralciare la viabilità. Contestava infine la domanda avanzata di risarcimento del danno. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore ex art 93 c pc.
Concessi i termini di rito, con provvedimento del 19.2.2015 veniva disposta ctu e, disattese le ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione.
Con decreto n. 20/2024 il procedimento veniva assegnato a questo GI che fissava l'udienza del 4.12.2024 nella quale lo stesso veniva assunto in decisione.
Tutto ciò premesso, si rileva che ha accertato il consulente tecnico che gli immobili della sono individuati in catasto al foglio di mappa 112 , Parte_5 con la particella 1135 la Palazzina “O” di parte attrice, con la particella 1136 la Palazzina
N” di parte convenuta e con la particella 2395 la strada privata e che la strada privata Controparte_1 priva di marciapiedi, individuata dalla particella 2395, si diparte dal sottostante
[...] Part
, precisamente dal civico , e raggiunge con varie diramazioni tutte le Parte_1
Palazzine dei vari lotti della . Parte_5 Parte_5
2 Sulla scorta degli atti prodotti dalle parti, ed, in particolare del Regolamento del
Condominio di viale P. Umberto N.119/O datato 16/05/1990, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte attrice debba essere accolta.
Invero, risulta nel Regolamento del , datato Parte_6
16/05/1990, all'art. 4 che rientrano tra “le parti e cose di proprietà comuni, che sono destinate anche all'uso di estranei al condominio”, le strade di accesso ai vari lotti a partire dal sino a raggiungere ogni singolo lotto. Parte_1
L'art. 5 prevede poi che rientrano tra “le parti e cose di proprietà ed uso esclusivo tra quelle che dovrebbero essere di proprietà comune”i tratti di strada che servono solamente di accesso ai singoli lotti che sono di proprietà e uso esclusivo del lotto interessato ”.
Ritiene il Tribunale che, alla luce degli atti suindicati, debba accogliersi la domanda di parte attrice dovendosi affermare che entrambi i condomini, odierne parti del giudizio, sono comproprietari pro quota (pari al 50%) della strada privata di accesso ad entrambi i condomini dee degli spazi di isolamento limitrofi.
Invero, come evidenziato anche dallo stesso ctu, nel Regolamento del all'art. Parte_1
5 si fa riferimento esclusivamente ai tratti di strada di accesso ai lotti e non alle singole palazzine del lotto interessato.
Detta norma, come già rilevato, prevede espressamente che “ i tratti di strada che servono solamente di accesso ai singoli lotti sono di proprietà ed uso esclusivo dei condomini del lotto interessato”.
Da tale previsione, alla quale deve attribuirsi natura contrattuale, discende che la strada, così come individuata dal ctu, deve ritenersi comune ad entrambi i condomini, odierne parti processuali, senza che sia possibile individuare aree di proprietà esclusiva.
Ciò legittima inoltre, la proposizione di una azione di rivendica da parre del Parte_1 attore, azione imprescrittibile e che prescinde dal presupposto del possesso (Cass.
2106/2004).
Non può, invero, condividersi la allegazione di parte convenuta secondo la quale l'area di sedime larga circa due metri antistante la palazzina N sia di pertinenza e di proprietà esclusiva della stessa: non essendovi, infatti, alcuna distinzione, nella previsione contenuta nel citato art. 5 del regolamento condominiale, in ordine a porzioni di strada deve affermarsi che tutti i tratti di strada – compresa, dunque, detta area di sedime richiamata da parte convenuta – sia in comproprietà fra i due condomini, in quanto costituenti un unico lotto (nello specifico il lotto 5)
Da nessuna norma del regolamento è possibile evincere la esistenza di una titolarità esclusiva in capo al convenuto (così come per il attore). Parte_1 Parte_1
Pertanto, poiché deve ritenersi che i paletti, le catene ed i lucchetti apposti dal Parte_1 convenuto (così come rappresentati nella consulenza in atti) insistano su spazi comuni, parte convenuta deve essere condannata alla rimozione degli stessi.
3 Ritiene, invece, il Tribunale che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
Ha chiarito, invero, la Suprema Corte, con principio che può essere condiviso che in tema di condominio negli edifici, ove l'uso della cosa comune da parte di uno dei condomini avvenga in modo da impedire quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, mentre il danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere "in re ipsa", non altrettanto è da dirsi in relazione al danno non patrimoniale, quale disagio psico-fisico conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il ristoro di tale ultima posta risarcitoria solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059
c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (Cass.
17460/2018).
Nel caso di specie non solo non è possibile individuare un “lucro interrotto” ma – tenuto conto della assenza di allegazioni specifiche oltre che di prove – non è possibile ritenere dimostrato il danno non patrimoniale.
Nessuna altra statuizione può essere emessa in assenza di domande riconvenzionali da parte del convenuto. Parte_1
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto, così come le spese della consulenza, nella misura già liquidata per Parte_1 anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 contro . N così provvede: Parte_2
1) dichiara che il è Parte_1 comproprietario pro quota (al 50%) della strada privata di accesso ai due condomini e e degli spazi di isolamento limitrofi;
CP_3 CP_4
2) condanna il a rimuovere paletti, catene e lucchetti così come rappresentati Parte_1 nella consulenza in atti;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice Parte_1 che liquida in € 222,56 per spese vive ed € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico del convenuto. Parte_1
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Messina, 30/01/2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott.ssa Viviana Cusolito)
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2030/2012 R.G., posta in decisione, con rinunzia ai termini ex art. 190 cpc, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 e promossa
D A
, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLACI P.IVA_1
VINCENZINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
C O N T R O
N, in persona dell'amministratore p.t., Parte_2Controparte_1
c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ALESSI FILIPPO che P.IVA_2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 citava in giudizio il esponendo che entrambi i Controparte_2
E TO in Parte_3 Pt_4 liquidazione. Precisava che la cooperativa aveva assegnato ai due condomini, tra di loro confinanti, in proprietà ed in uso esclusivo la strada privata che serve da accesso a detto quinto lotto oltre che la proprietà condominiale delle zone limitrofe agli stessi, in quanto facenti parte dello spazio di isolamento. Aggiungeva che, pertanto, la strada di accesso e gli spazi di isolamento annessi a entrambi i suddetti edifici condominiali, sin da quando erano stati consegnati gli alloggi ai soci, erano nel possesso, uso comune e godimento del attore e che lungo il perimetro della strada, su un lato della stessa, erano stati Parte_1
1 individuati e delimitati i posti auto lasciati liberi e non assegnati per consentirne l'utilizzo indistintamente ai condomini di entrambe le palazzine.
Precisava che, nonostante ciò, nel novembre 2004 il convenuto si era fatto
Parte_1 lecito apporre due paletti con due catene correlativi lucchetti a chiusura di posti auto sottraendo una parte della proprietà condominiale allo stesso spettante così occupando in via esclusiva una porzione della strada comune. Rilevato che, nonostante fosse stato richiesta più volte la rimozione dei paletti, delle catene e dei lucchetti, il
Parte_1 odierno convenuto non vi aveva provveduto, concludeva chiedendo che, stante la comproprietà dell'area, fosse dichiarato che il attore è comproprietario pro
Parte_1 quota del 50% della strada privata di accesso ai due condomini e degli spazi di isolamento limitrofi agli stessi. Chiedeva altresì la condanna del convenuto alla rimozione
Parte_1 dei paletti, delle catene e dei lucchetti apposti nonché al risarcimento dei danni subiti, determinati nella somma di euro 25.000 o in altra maggiore o minore risultante in corso di causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 30 maggio 2012, si costituiva il convenuto rilevando che non sussisteva alcun diritto in capo al Parte_1 Parte_1 attore sul tratto di marciapiede antistante la parete dell'edificio costituente il CP_2
, tenuto conto che doveva ritenersi che la porzione di sedime di circa 2 m necessaria
[...] per il transito pedonale e l'accesso al portone di ingresso fossero di proprietà esclusiva.
Aggiungeva che le porzioni delimitate con i paletti dovevano ritenersi di pertinenza del fabbricato ed escludeva che esistesse un possesso nel attore su detta area. Parte_1
Rilevava che erano state adottate delle soluzioni tecniche al fine di non intralciare la viabilità. Contestava infine la domanda avanzata di risarcimento del danno. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore ex art 93 c pc.
Concessi i termini di rito, con provvedimento del 19.2.2015 veniva disposta ctu e, disattese le ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione.
Con decreto n. 20/2024 il procedimento veniva assegnato a questo GI che fissava l'udienza del 4.12.2024 nella quale lo stesso veniva assunto in decisione.
Tutto ciò premesso, si rileva che ha accertato il consulente tecnico che gli immobili della sono individuati in catasto al foglio di mappa 112 , Parte_5 con la particella 1135 la Palazzina “O” di parte attrice, con la particella 1136 la Palazzina
N” di parte convenuta e con la particella 2395 la strada privata e che la strada privata Controparte_1 priva di marciapiedi, individuata dalla particella 2395, si diparte dal sottostante
[...] Part
, precisamente dal civico , e raggiunge con varie diramazioni tutte le Parte_1
Palazzine dei vari lotti della . Parte_5 Parte_5
2 Sulla scorta degli atti prodotti dalle parti, ed, in particolare del Regolamento del
Condominio di viale P. Umberto N.119/O datato 16/05/1990, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte attrice debba essere accolta.
Invero, risulta nel Regolamento del , datato Parte_6
16/05/1990, all'art. 4 che rientrano tra “le parti e cose di proprietà comuni, che sono destinate anche all'uso di estranei al condominio”, le strade di accesso ai vari lotti a partire dal sino a raggiungere ogni singolo lotto. Parte_1
L'art. 5 prevede poi che rientrano tra “le parti e cose di proprietà ed uso esclusivo tra quelle che dovrebbero essere di proprietà comune”i tratti di strada che servono solamente di accesso ai singoli lotti che sono di proprietà e uso esclusivo del lotto interessato ”.
Ritiene il Tribunale che, alla luce degli atti suindicati, debba accogliersi la domanda di parte attrice dovendosi affermare che entrambi i condomini, odierne parti del giudizio, sono comproprietari pro quota (pari al 50%) della strada privata di accesso ad entrambi i condomini dee degli spazi di isolamento limitrofi.
Invero, come evidenziato anche dallo stesso ctu, nel Regolamento del all'art. Parte_1
5 si fa riferimento esclusivamente ai tratti di strada di accesso ai lotti e non alle singole palazzine del lotto interessato.
Detta norma, come già rilevato, prevede espressamente che “ i tratti di strada che servono solamente di accesso ai singoli lotti sono di proprietà ed uso esclusivo dei condomini del lotto interessato”.
Da tale previsione, alla quale deve attribuirsi natura contrattuale, discende che la strada, così come individuata dal ctu, deve ritenersi comune ad entrambi i condomini, odierne parti processuali, senza che sia possibile individuare aree di proprietà esclusiva.
Ciò legittima inoltre, la proposizione di una azione di rivendica da parre del Parte_1 attore, azione imprescrittibile e che prescinde dal presupposto del possesso (Cass.
2106/2004).
Non può, invero, condividersi la allegazione di parte convenuta secondo la quale l'area di sedime larga circa due metri antistante la palazzina N sia di pertinenza e di proprietà esclusiva della stessa: non essendovi, infatti, alcuna distinzione, nella previsione contenuta nel citato art. 5 del regolamento condominiale, in ordine a porzioni di strada deve affermarsi che tutti i tratti di strada – compresa, dunque, detta area di sedime richiamata da parte convenuta – sia in comproprietà fra i due condomini, in quanto costituenti un unico lotto (nello specifico il lotto 5)
Da nessuna norma del regolamento è possibile evincere la esistenza di una titolarità esclusiva in capo al convenuto (così come per il attore). Parte_1 Parte_1
Pertanto, poiché deve ritenersi che i paletti, le catene ed i lucchetti apposti dal Parte_1 convenuto (così come rappresentati nella consulenza in atti) insistano su spazi comuni, parte convenuta deve essere condannata alla rimozione degli stessi.
3 Ritiene, invece, il Tribunale che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
Ha chiarito, invero, la Suprema Corte, con principio che può essere condiviso che in tema di condominio negli edifici, ove l'uso della cosa comune da parte di uno dei condomini avvenga in modo da impedire quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, mentre il danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere "in re ipsa", non altrettanto è da dirsi in relazione al danno non patrimoniale, quale disagio psico-fisico conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il ristoro di tale ultima posta risarcitoria solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059
c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (Cass.
17460/2018).
Nel caso di specie non solo non è possibile individuare un “lucro interrotto” ma – tenuto conto della assenza di allegazioni specifiche oltre che di prove – non è possibile ritenere dimostrato il danno non patrimoniale.
Nessuna altra statuizione può essere emessa in assenza di domande riconvenzionali da parte del convenuto. Parte_1
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto, così come le spese della consulenza, nella misura già liquidata per Parte_1 anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 contro . N così provvede: Parte_2
1) dichiara che il è Parte_1 comproprietario pro quota (al 50%) della strada privata di accesso ai due condomini e e degli spazi di isolamento limitrofi;
CP_3 CP_4
2) condanna il a rimuovere paletti, catene e lucchetti così come rappresentati Parte_1 nella consulenza in atti;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice Parte_1 che liquida in € 222,56 per spese vive ed € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico del convenuto. Parte_1
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Messina, 30/01/2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott.ssa Viviana Cusolito)
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