Art. 1.
A coloro che, in qualita' di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attivita' di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, e' concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.
A coloro che, in qualita' di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attivita' di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, e' concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.