Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 10/01/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. NASO Parte_1
DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11727/2023, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 21/12/2023.
Conclusioni delle parti: come da scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2022 , premesso Parte_1 di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 1.9.2008 quale docente di scuola CP_2 secondaria di I grado, esponeva che: prima dell'immissione in ruolo aveva svolto i servizi pre-ruolo che specificamente indicava, per complessivi anni 8 mesi 9 e giorni 28 che, superato il periodo di prova, veniva confermata in ruolo;
il dirigente scolastico effettuava la ricostruzione di carriera attribuendole lo scaglione stipendiale 3-8 anni ed un'anzianità
1
Sosteneva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e lamentava che a partire dalla conferma in ruolo avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 9 giorni 28, sulla base della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola.
In punto di diritto sosteneva il proprio diritto al riconoscimento integrale degli anni di servizio pre-ruolo.
Concludeva chiedendo:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' CP_4
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti
e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2009, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di scuola secondaria I grado” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 Mesi 9 giorni 28, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 16.360,57 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato Cont svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Si costituiva tardivamente il eccependo la Controparte_1 prescrizione della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso.
2 Con sentenza n. 11727/2023 pubbl. il 21/12/2023 il Giudice di primo grado respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Sosteneva il primo Giudice “Quanto alle differenze retributive pretese, si osserva tuttavia che la parte ricorrente non ha documentato, di aver ricevuto importi inferiori a quelli spettanti e tale circostanza non consente di verificare se ed in che misura siano dovuti gli importi pretesi”. Aggiungeva che “la mera produzione di alcuni cedolini stipendiali non consente, infatti, di determinare la retribuzione annua effettivamente corrisposta nè di verificare l'eventuale pagamento di arretrati”.
Propone tempestivo appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza. L'appellante ritiene che nella sentenza vi sia stata una omessa ed erronea valutazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie. A tal fine deduce che nel ricorso di primo grado sarebbe stata calcolata l'anzianità della docente sommando i periodi di servizio effettivamente maturati escludendo i giorni non lavorati secondo uno schema riportato nell'atto d'appello. Inoltre, dalla documentazione prodotta (in particolare decreto di ricostruzione carriera e cedolini stipendiali) risultava evidente che la Pt_1 al momento della conferma in ruolo fosse stata inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 percependo la relativa retribuzione, mentre secondo l'integrale ricostruzione di carriera doveva essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14. Continua parte appellante che dallo stesso decreto si evincerebbe come la docente abbia ottenuto l'inquadramento nella fascia
9-14 solo a partire dal 1.09.2011, con il conseguente maturarsi del corrispondente danno economico. Rileva inoltre che i conteggi effettuati non erano stati contestati dal CP_1 costituitosi, seppur in ritardo, nel grado. In diritto espone che la normativa che disciplina il trattamento economico e di ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato applicata dal si Controparte_1 pone in aperto contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE, secondo cui “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica CP_1 dell'appello. All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il decreto di ricostruzione di carriera del 13.3.2012 riconosce alla lavoratrice alla data dell'1.9.2009, anni 7 mesi 0 di anzianità totale. Parte_1
La parte appellante sostiene, invece, di avere diritto all'anzianità di servizio di anni 9, mesi 9 e giorni 28 e conseguentemente richiede differenze retributive, in ottemperanza al principio, di matrice comunitaria, di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
3 La clausola 4 dell'Accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 99/70/CE, stabilisce che: in primo luogo non si può operare distinzione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a termine, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
di conseguenza, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La suddetta clausola esclude, dunque, chiaramente qualsiasi disparità di trattamento, che non rivenga ragioni oggettive, a sfavore dei lavoratori a tempo determinato;
di talché la clausola suddetta ha effetto diretto e può essere fatta valere da ciascun cittadino davanti al giudice nazionale che ha l'obbligo di applicare il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo riconosce, disapplicando, se necessario, qualsiasi norma contraria del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1 CP_5
Santana).
La Suprema Corte con sentenza n. 22558/2016 (poi confermata da una serie di pronunce successive) ha affermato che: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce successive, la citata clausola
“impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e gli sviluppi successivi al l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (cfr. Cass., sent. 15231/2020).
Al fine di quantificare le pretese di parte appellante, si osserva che il decreto di ricostruzione della carriera prodotto dalla parte nel giudizio di primo grado riconosce alla docente, a decorrere dall'immissione in ruolo in data 01/09/2009, un inquadramento nella seconda fascia stipendiale secondo le tabelle contrattuali vigenti, corrispondente ad anzianità di anni 7 (anzianità pre-ruolo anni 6, anzianità di ruolo anni 1). Diversamente, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, deve dichiararsi il diritto dell'appellante
4 al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo ai sensi della clausola 4 dell'accordo allegato alla Direttiva CE 1999/70 ed il conseguente diritto ad essere collocata alla data di immissione in ruolo nella fascia stipendiale 9-14, con un'anzianità di servizio superiore a quella riconosciutale (anni 7). Deve altresì dichiararsi che all'atto dell'immissione in ruolo
(1/9/09) la ha maturato una anzianità di anni 9, mesi 9, giorni 28. Ne consegue Pt_1 che, in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento, alla data di immissione in ruolo (1.9.2009) della complessiva anzianità di anni 9 mesi 9 giorni 28, con conseguente ordine di rinnovazione della ricostruzione di carriera della Pt_1
L'appellante in entrambi i gradi di giudizio allega conteggi che evidenziano differenze retributive per € 16.360,57.
Tale somma è stata calcolata calcolando la differenza tra la retribuzione che l' appellante avrebbe dovuto percepire negli anni scolastici in cui ha prestato servizio alle dipendenze del e quella dalla stessa effettivamente Controparte_1 percepita. In particolare, alla voce “retribuzione dovuta” sono state inserite le retribuzioni previste dai CCNL Comparto Scuola vigenti ratione temporis e suddivise in sette scaglioni stipendiali (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi) e alla voce “retribuzione ricevuta” è stato inserito il trattamento economico effettivamente percepito dalla Pt_1
Secondo l'appellante, l'assenza nel fascicolo di parte di primo grado della produzione di tutti i cedolini paga non può comportare la conseguenza che non è possibile stabilire quanto la lavoratrice abbia esattamente percepito per ogni anno e a quale titolo vadano imputate le somme ricevute indicate nei conteggi, in ossequio al principio di non contestazione attesa la mancata puntuale contestazione sul punto da parte del resistente
, costituitosi in quel grado di giudizio seppur tardivamente. CP_1
Occorre premettere che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005). Il principio di non contestazione, richiamato dall'appellante a sostegno della propria impugnativa, è attualmente disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il
5 giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
La Cassazione, in tema di conteggi non contestati, ha affermato “Ciò perché la non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 2, e articolo 416 c.p.c., comma 3, opera sul piano probatorio ed esclude dal tema di indagine i fatti che non siano stati espressamente contestati, ma non limita l'attività di giudizio e, quindi, non spiega effetti quanto alla qualificazione giuridica dei fatti stessi, che il giudice può compiere a prescindere dalle posizioni assunte dalle parti” (Cass. 20998/19). Inoltre, proprio sul consolidamento del quantum dei conteggi in assenza di specifica contestazione, confermando un precedente orientamento, ha affermato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n. 10116/2015; conf. Cass. 29236/2017)”
(Cass. ord. 34845/2022).
Appare pertanto erronea l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la non avrebbe documentato di aver ricevuto importi inferiori a quelli spettanti e Pt_1 tale circostanza non consente di verificare se e in che misura siano dovuti gli importi pretesi. Per quanto esposto l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e riforma la sentenza impugnata: accerta il diritto di al riconoscimento, relativamente Parte_1 al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della progressione stipendiale Controparte_1 prevista dal Comparto scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
CP_6 accerta il diritto ad ottenere, una volta conseguita Parte_1
l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
per l'effetto condanna ad effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione di carriera secondo la Parte_1
6 progressione stipendiale prevista dal Comparto Scuola, inquadrando CP_6 Parte_1
, a decorrere dal 01.09.2009, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la
[...] qualifica di “docente di scuola secondaria I grado” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 Mesi 9 giorni 28, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
condanna il appellato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 16.360,57 oltre i ratei di 13° mensilità, dovuta a titolo di
[...] differenze stipendiali maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna il appellato al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 quanto al primo grado in € 2.110,00 e quanto all'appello in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
Roma, 10.1.2025
Il Consigliere estensore
Beatrice Marrani
La Presidente
Maria Antonia Garzia
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