2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.