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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 27. Competenza per materia e per territorio 1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi ((alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria)) e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 . Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell' articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
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- 1. Giustizia InsiemePaola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Art. 27, primo comma, CCI: l'infelice “in” davanti a “amministrazione straordinaria”. Ci vorrà un intervento correttivo? (Brevi riflessioni sull' ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 della prima Sezione civile della corte di Cassazione)* di Paola Filippi Sommario: 1. Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi? – 2. L'infelice “in” al posto di assoggettabilità – 3.Gli effetti della scelta interpretativa sull'efficienza della giustizia. 1. Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi? L'ufficio competente a decidere sulla domanda di concordato preventivo è il …
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- liquidazione giudiziale·
- art. 155 quater c.p.c.·
- art. 201 CCII·
- art. 2215 bis c.c.·
- art. 49 CCII·
- centro degli interessi principali (COMI)