Articolo 2209 quinquies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2209 quaterArticolo 2203 ter
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26 febbraio 2014
Art. 2209-quinquies. (( (Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche). )) (( 1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, comma 1, lettera a), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonche' le categorie, i ruoli, i gradi, le specialita' e le professionalita' del personale militare in relazione ai quali il transito e' precluso. Tali contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalita' di cui all'articolo 2231-bis. 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facolta' assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi. 3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facolta' assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa. 4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorita', tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonche' delle professionalita' acquisite e dando la precedenza ai transiti che favoriscono i ricongiungimenti familiari:
a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilita' ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero; b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e successive modificazioni; c) anzianita' anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e successive modificazioni. 5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalita' di cui all'articolo 2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4. E' fatto salvo quanto disposto dall' articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 . Il transito avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati al transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione interessata. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.. 6. Al personale transitato e' dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5. Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo le procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformita' con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualita' del trasferimento delle risorse al transito del personale. 7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, puo' organizzare attivita' di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalita' di cui all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c). 8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l' articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai transiti riferiti ai posti eventualmente devoluti al personale militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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