TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 03/11 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1378/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Nazionale Mili Marina, Cod. Fisc. ( ), rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. Francesco Micali cod. Fisc. ( ) , fax n. C.F._2
090.6514180, ed elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, dall'Avv. Antonello Monoriti ( , per CodiceFiscale_3 procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del Persona_1
22.03.2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313,, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina- Via Armeria 1. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 il ricorrente esponeva di aver presentato in data 29\11\2022 alla competente Commissione Medica, regolare domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993 n° 537 e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% (pensione di invalidità civile) ed in subordine nella misura del 75% ( assegno di invalidità civile) ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
Che a seguito della visita medico-collegiale della C.M.V. parte ricorrente veniva riconosciuta invalida nella misura del 55%, ma lo stesso non veniva mai notificato all'odierno istante che motu proprio recatosi all' di competenza Controparte_2 in data 26.03.2024 lo ritirava personalmente;
Che, pertanto, l'odierna parte ricorrente depositava il ricorso per accertamento tecnico preventivo , di cui alla predetta norma, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale di
Messina Giudice Unico del Lavoro adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 442,
445 bis e 696 bis c.p.c., in quanto compatibile, nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195, nominasse un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 100% in subordine 75% formulata in atti e,o di accertare il grado di invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento;
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge.
2 Che il ctu nominato nel predetto giudizio, dott. , iscritto sub Persona_2
R.G.4678\24, Giudice Unico del Lavoro, con perizia depositata e comunicata dalla cancelleria in data 24.01.2025 riconosceva il ricorrente invalido nella misura del
63% ;
Che con atto di dissenso inviato in via telematica in data 20\02\2025 valevole ai fini di legge, il procuratore di parte ricorrente contestava la suddetta ctu.
Il ricorrente eccepiva la nullità della consulenza medico legale integralmente priva dei codici tabellari di riferimento ai sensi del D.L. 509\88 e D.M. 05\02\92 per la prestazioni di invalidità civile, oltre l'errore diagnostico valutativo metodologico dell'ausiliare per avere inopinatamente sottovalutato le patologie a carico dell'apparato cardio respiratorio, per come dedotte ed allegate, da cui emerge che l'istante riporta “ esiti di recente intervento chirurgico di messa a piatto di aneurisma dell'aorta addominale sotto renale ed innesto protesico aorto-aortico in soggetto con fibrillazione atriale parossistica e cardiopatia ipertensiva” cod.6443 al 71-80%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, , in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig. è tale Parte_1 da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , status di invalido civile nella misura del 100%(pensione di invalidità civile) o in subordine nella misura del 75% ( assegno di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari;
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12.05.2025 chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso avversario, Con spese come per legge compensi.
3 Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_3 che il ricorrente è affetto da : ““Esiti di intervento chirurgico di messa a piatto di
Aneurisma dell'aorta a livello sotto renale mediante protesi aorto-aortica in soggetto iperteso affetto da fibrillazione atriale parossistica in terapia farmacologica”.
Affermando che : “”. Per i motivi detti è valutabile Invalido Civile al 63%
(sessantatre per cento) con decorrenza dalla data di presentazione di domanda amministrativa (29.11.2022)”.
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento di invalidità civile nella misura del 100%(pensione di invalidità civile) o in subordine nella misura del 75% ( assegno di invalidità civile)..
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 14.03.2025 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del CP_ 13.09.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 04 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
5